Fondo perduto Agenzia delle Entrate, domande dal 15 giugno

Fondo perduto Agenzia delle Entrate, domande dal 15 giugno

11 Giugno 2020

Pubblicato il provvedimento relativo alla presentazione delle istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio).
Il provvedimento con prot. n. 0230439/2020 del 10 giugno 2020, definisce il contenuto dell’istanza, modalità e dei termini di presentazione.

DESTINATARI

  • Imprenditori
  • Commercianti
  • Artigiani
  • Agricoltori

Che siano in attività alla data di presentazione dell’istanza per l’ottenimento del contributo.

ESCLUSI

  • soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo
  • soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020, con l’eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti
  • enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir
  • intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir
  • professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali)

MISURA DEL CONTRIBUTO

L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019.
Le percentuali previste sono le seguenti:

  • 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro
  • 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro
  • 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 euro.

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Se la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019 è negativa, a tale importo (preso in valore assoluto) si applica la percentuale prevista in relazione alla soglia dei ricavi/compensi. Se il risultato è inferiore, spetta comunque l’importo
minimo del contributo
.

Se la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019 è pari a zero o positiva, spetta l’importo minimo del contributo.

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da maggio 2019, spetta l’importo minimo del contributo.

Per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali titolari di reddito agrario e attività agricole connesse (per esempio, agriturismi, allevamento, eccetera), in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre far riferimento all’ammontare del volume d’affari del modello di dichiarazione Iva 2020 (periodo d’imposta 2019): anche in questo caso, per evitare errori, si fa riferimento all’importo da riportare nel campo VE50 della predetta dichiarazione Iva.

NON SOGGETTO A TASSAZIONE

Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

Il bonus a fondo perduto potrà essere richiesto compilando elettronicamente una specifica istanza da presentare fra il 15 giugno e il 24 agosto.

Poiché la dichiarazione dei redditi 2020 quest’anno può essere presentata entro il 30 novembre, nella domanda occorre indicare la fascia in cui ricade l’ammontare dei ricavi/compensi 2019. Bisogna poi indicare l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2019 e 2020. Questi importi devono essere inseriti anche dai soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018, diversamente l’importo sarà considerato pari a zero.

Per l'invio, a disposizione ci sono un software e il canale telematico Entratel/Fisconline oppure una specifica procedura web, accessibile nella propria area riservata del portale Fatture e Corrispettivi (credenziali Fiscoonline o Entratel, Spid, Cns).
Ci si può avvalere di intermediari con delega al Cassetto fiscale o al servizio di Consultazione delle fatture elettroniche. N.B. Solo nel caso di contributo superiore a 150.000 euro, la domanda va presentata via PEC con firma digitale (allegando autocertificazione di regolarità antimafia).

Per ogni domanda, il sistema dell'Agenzia effettuerà due elaborazioni successive relative ai controlli formali e sostanziali.
L'esito delle due elaborazioni sarà comunicato con apposite ricevute restituite al soggetto che ha trasmesso l'istanza.

All’interno della procedura web nel portale “Fatture e Corrispettivi”, richiedente o intermediario delegato possono verificare in qualsiasi momento l’esito dell’istanza trasmessa.

Contestualmente all’accoglimento della domanda, l’Agenzia delle Entrate emette  il mandato di pagamento con erogazione del contributo mediante accredito sul conto corrente dell’IBAN intestato o cointestato al richiedente.

AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

In conformità a quanto previsto dal comma 9 dell’art. 25 del decreto Rilancio, l’istanza contiene, alla seconda pagina, un apposito quadro (denominato A) per l’autocertificazione di regolarità antimafia che va compilata nel caso in cui l’ammontare del contributo sia superiore a 150.000 euro.

Luigi Bello
Cresciuto in un’area a forte vocazione agricola, inebriato dal profumo e dai colori della propria terra, nasce sin dall‘infanzia una spiccata passione per il settore agricolo/rurale che mi ha accompagnato nella vita e negli studi. Ho scelto quindi di impegnarmi nel dare impulso alle attività imprenditoriali che operano nel mondo agricolo e ad esso connesse. Attualmente quindi mi occupo di assistere le imprese in tutte le pratiche tecniche di natura agricola.
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