DOTAZIONE FINANZIARIA
€ 6.128.063,25
BENEFICIARI
Soggetti che alla data di presentazione della domanda di aiuto, sono titolari di partita IVA, sono iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio ed hanno costituito nel SIAN un “Fascicolo aziendale elettronico” aggiornato e valido.
- microimprese, piccole e medie imprese. Il contributo erogabile è disposto nel massimo del 40% della spesa effettivamente sostenuta. Nelle Regioni in cui si applica l’obiettivo convergenza, il contributo erogabile può essere disposto nel massimo del 50% della spesa effettivamente sostenuta;
- imprese qualificabili come intermedie, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di Euro per la quale non trova applicazione l’art. 2, paragrafo 1, del titolo I dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2023. Il contributo erogabile è ridotto al 20% della spesa effettivamente sostenuta. Nelle Regioni in cui si applica l’obiettivo convergenza, il contributo erogabile può essere disposto nel massimo del 25% della spesa effettivamente sostenuta;
- imprese classificabili come grande impresa (ovvero che occupi più di 750 dipendenti o il cui fatturato sia superiore ai 200 milioni di Euro. Per tali imprese il contributo massimo erogabile è pari al 19% della spesa sostenuta.
Le precitate imprese devono svolgere almeno una delle seguenti attività:
- la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate, o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- l’elaborazione, l’affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, e/o acquistato anche ai fini della sua commercializzazione. Sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;
- la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori qualora la domanda sia rivolta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.
Beneficiano dell’aiuto anche le organizzazioni interprofessionali come definite all’art. 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013, compresi i Consorzi di tutela riconosciuti autorizzati ai sensi dell’art. 41 della Legge 12 dicembre 2016 n.238 (G.U. e n. 302 del 28.12.2016), per la registrazione dei marchi collettivi delle denominazioni.
ATTIVITÁ E SPESE AMMISSIBILI
- Realizzazione di punti vendita e sale degustazione extra aziendali dei vini regionali sul territorio regionale e nazionale:
- ristrutturazione ed ammodernamento dell’immobile;
- arredi e materiali informatici.
- Attività di e-commerce - “Cantina virtuale”:
- piattaforme web finalizzate al commercio elettronico.
- Logistica a sostegno della filiera vitivinicola:
- show-room (locale aziendale destinato all’esposizione del vino);
- realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche (per razionalizzare e meglio organizzare la catena trasporto – stoccaggio del prodotto imbottigliato e/o confezionato – distribuzione in modo strategico, garantendo una penetrazione efficace delle merci sui mercati nazionali ed internazionali).
- Spumantizzazione:
- acquisto attrezzature per la spumantizzazione.
- ristrutturazione e ammodernamento dei locali necessari per la fase di spumantizzazione
TIPO DI SOSTEGNO ED ENTITÁ DEGLI AIUTI
Il contributo pubblico concedibile sulla spesa ammessa è pari al 50% della stessa.
Il precitato aiuto si riduce al 25% della spesa ammessa per le imprese intermedie e al 19% della spesa ammessa per le imprese grandi.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DI ULTIMAZIONE LAVORI
Il termine per la presentazione nel SIAN da parte dei richiedenti delle domande di aiuto è fissato alla data del 31 ottobre 2023.
Il beneficiario deve garantire che gli investimenti, relativi alla domanda di aiuto presentata, siano
“cantierabili” alla data di presentazione della stessa domanda di aiuto.
La condizione di cantierabilità non deve essere intesa solo come avvenuto assolvimento dei vari
iter amministrativi o tecnici relativi al progetto, ma investe anche altre problematiche legate alla
effettiva realizzabilità del progetto e relativo adempimento delle procedure amministrative ed
autorizzative dell’opera.