I titoli PAC ricevuti, provenienti da Riserva Nazionale, possono essere venduti? Ci possono essere delle sanzioni o dei controlli?
Innanzi tutto è bene precisare che non ci sono vincoli nella vendita dei titoli precedentemente assegnati dalla Riserva Nazionale.
L’agricoltore infatti, ha la piena libertà di vendere i titoli in suo possesso, senza dover esplicitare le relative motivazioni.
Occorre però prestare attenzione: i titoli non utilizzati da due anni sono automaticamente persi, per cui è necessario controllare questo aspetto.
La vendita dei titoli, e in generale il trasferimento dei titoli, è soggetta alle disposizioni della normativa di AGEA, che, con la Circolare n. 18677 del 16/03/2021, ha recentemente aggiornato le procedure di presentazione delle domande di trasferimento dei titoli PAC a partire dalla campagna 2021 fino al 2022.
La domanda di trasferimento titoli deve essere presentata dal CAA dell’agricoltore cessionario all’Organismo pagatore competente per territorio entro il termine previsto per la presentazione della domanda unica, anche tardiva (11 giugno 2021).
Successivamente a tale data non sarà più possibile presentare domande di trasferimento titoli.
Il soggetto cessionario deve essere in possesso del requisito di agricoltore attivo, pena rigetto della domanda, se non nei casi di successione anticipata o effettiva.
Il soggetto cedente può anche non soddisfare il requisito di agricoltore in attività, ma è necessaria l’assenza di debiti con AGEA e/o pubbliche amministrazioni e la non concessione di anticipazioni con Fondi nazionali in suo favore.
Inoltre, la domanda di trasferimento dei titoli verrà rigettata in presenza di una sospensione amministrativa annotata nel Registro Nazionale Titoli riguardante il soggetto cessionario, il cedente o i titoli stessi.