AGEA e gli Organismi pagatori regionali, hanno pagato un anticipo del 70% dei pagamenti, a partire dal 16 ottobre 2020 e fino al 30 novembre 2020.
Alcuni agricoltori non hanno ricevuto l’anticipo PAC, a causa di anomalie (es. verifica del requisito di agricoltore attivo, certificazione antimafia, ammissibilità dei pascoli, ecc.) e/o controlli in corso.
LE TAPPE DELLA DOMANDA UNICA 2020
- 10 luglio 2020: Domanda Unica di Pagamento 2020 termine ultimo di presentazione;
- 31 luglio 2020: Anticipo del 50%;
- 16 ottobre 2020 – 30 novembre 2020: Anticipo 70% sui pagamenti della Domanda 2020;
- 1° dicembre 2020 – 30 marzo 2021: Ulteriore anticipo sui pagamenti della Domanda 2020, fino ad arrivare al massimo al 93% dei pagamenti (Circolare AGEA n. 80182 del 2 dicembre 2020);
- maggio/giugno 2021: Comunicazione del valore dei titoli definitivi 2020 (ricalcolati) e del valore dei titoli della riserva nazionale. Calcolo dei pagamenti accoppiati;
- entro il 30 giugno 2021: Saldo dei pagamenti relativi alla Domanda Unica 2021.
I pagamenti oggetto di anticipo:
- pagamento di base;
- pagamento greening;
- pagamento del regime dei piccoli agricoltori.
Dal 1° dicembre 2020, AGEA e gli Organismi pagatori regionali, non possono più pagare l’anticipo, ma possono erogare il saldo dei pagamenti (o l’intero pagamento per gli agricoltori non hanno ricevuto l’anticipo).
Quest'anno a condizionare il saldo della domanda unica 2020 ci sono sostanzialmente due fattori importanti:
- sarà pagato solo dopo il ricalcolo dei titoli, che avverrà all’incirca a maggio/giugno 2021
Infatti l’art. 31, lettere f) e g), del Reg. (UE) n. 1307/2013 stabilisce che, in mancanza di plafond disponibile per l’attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale, è necessario eseguire una riduzione percentuale lineare del valore di tutti i titoli presenti nel Registro titoli nell’anno di campagna. Occorre, inoltre, garantire il rispetto dei massimali, eseguendo, se necessario, un’ulteriore riduzione lineare; - novità che potrebbero derivare dal regolamento transitorio, in corso di approvazione presso le Istituzioni comunitarie che a sua volta potrebbe portare a una modifica del valore dei titoli per gli anni 2020, 2021 e 2022.
Tenendo quindi conto delle possibili variazioni, AGEA con la Circolare n. 80182 del 2 dicembre 2020, ha stabilito che i pagamenti di saldo della Domanda Unica 2020 possono essere erogati, a partire dal 1° dicembre 2020, ma con i seguenti criteri cautelativi e prudenziali:
- applicazione di un tasso di riduzione che può essere stimato al 10% ai pagamenti del regime di base (titoli) e del greening relativi al saldo della domanda unica 2020;
- erogazione integrale senza alcuna riduzione dei pagamenti in favore degli agricoltori aderenti al regime per i piccoli agricoltori;
- non erogazione dei pagamenti del premio giovane agricoltore fino a quando non saranno concluse le istruttorie a livello nazionale, al fine di garantire il rispetto del plafond specifico;
- non erogazione dei pagamenti accoppiati fino a quando non saranno concluse le istruttorie delle varie misure da parte di tutti gli Organismi pagatori.
REGOLAMENTO TRANSITORIO E MECCANISMO DELLA CONVERGENZA
L’attuale Reg. 1307/2013 prevede che il processo di convergenza si fermi al 2019.
Il Regolamento transitorio stabilisce che gli Stati membri possano proseguire con il meccanismo di convergenza negli anni 2020, 2021 e 2022.
L’Italia quindi potrà decidere di proseguire l’avvicinamento graduale dei titoli storici al valore medio nazionale di 217,64 euro/ha.
Tale decisione sarà adottata con un decreto ministeriale, atteso per gennaio-febbraio 2021, che dovrà recepire le novità del regolamento transitorio e le relative scelte nazionali.