AGEA e il mantenimento delle superfici agricole

AGEA e il mantenimento delle superfici agricole

10 Marzo 2020

Con la Circolare AGEA n. 17308 del 17 marzo 2020, l'Amministrazione ha chiarito i criteri di individuazione delle superfici abbandonate.

Infatti non è più necessario produrre per ottenere l’aiuto PAC.
L'aiuto non più legato a cosa si produce (accoppiato), ma alla più generale attività agricola (disaccoppiato): possesso della terra e esercizio dell’attività agricola, dove per essa si intende anche il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali

Mantenimento di una superficie agricola e Attività agricola minima

Sugli appezzamenti oggetto di domanda l'agricoltore deve esercitare tali attività in conformità alle lettere a) e b) del DM n. 5465 del 7 giugno 2018 e nel rispetto della Condizionalità come stabilito dall'art. 93 del Reg. UE 1306/2013.

Consistono in un'attività con cadenza annuale e almeno una pratica colturale, che mantenga la superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione assicurando la loro accessibilità, con interventi che sfruttino macchinari agricoli ordinari. Il tutto al fine di:

  • prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi;
  • limitare la diffusione delle piante infestanti;
  • nel caso di colture permanenti, mantenere in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali;
  • non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti

Superfici classificate come "Uso non agricolo"

Ai fini dell’articolo 4 del reg. UE n. 639/2014, è opportuno chiarire che la dichiarazione di mancato mantenimento corrisponde ad una variazione di destinazione della superficie, che da “uso agricolo” diviene “uso non agricolo”.

Se un agricolture dichiara la superficie come non mantenuta a partire dalla campagna 2018, questa viene inserita nel Registro grafico delle superfici non mantenute.

Le superfici dichiarate non mantenute per tre anni consecutivi verranno classificate come abbandonate a partire dal terzo anno con attribuzione del relativo codice:

  • 667 - seminativi abbandonati;
  • 668 - colture arboree abbandonate.

La caratteristica di terreno abbandonato viene riscontrata attraverso una delle seguenti modalità:

  1. Da dichiarazione dell’agricoltore;
  2. Da verifiche di campo;
  3. Da fotointerpretazione a seguito delle attività di aggiornamento grafico (Refresh).
  4. Dichiarazione dell’agricoltore

N.B.
La classificazione si intende riferita alla porzione di territorio risultata abbandonata a prescindere dal soggetto o dai soggetti che hanno inserito tale superficie nel proprio fascicolo aziendale.

Riutilizzo dei terreni abbandonati

L'agricoltore può tornare ad esercitare l'attività agricola su tali superfici, ma all'atto dell’aggiornamento del proprio fascicolo aziendale deve presentare un’istanza di riesame della superficie abbandonata, con delimitazione grafica della zona interessata, al fine di riclassificarla.

Luigi Bello
Cresciuto in un’area a forte vocazione agricola, inebriato dal profumo e dai colori della propria terra, nasce sin dall‘infanzia una spiccata passione per il settore agricolo/rurale che mi ha accompagnato nella vita e negli studi. Ho scelto quindi di impegnarmi nel dare impulso alle attività imprenditoriali che operano nel mondo agricolo e ad esso connesse. Attualmente quindi mi occupo di assistere le imprese in tutte le pratiche tecniche di natura agricola.
Non perdere i nuovi articoli, iscriviti
alla nostra newsletter gratuita!
Ricevi novità e aggiornamenti nella tua casella email

logo
Studio Consulenza Agraria
Per. Agr. Luigi Bello
P.IVA 0768936072
Seguici su 
Informazioni
Via Tito Speri, 5 - 70010
Sammichele di Bari (Ba)

Tel:     080 89 17 133
Mob:  347 318 60 92
sportelloagricoltura.it@gmail.com
© Copyright 2024 SportelloAgricoltura.it | Professionisti in agricoltura
userscalendar-full linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram