La sicurezza nell'azienda agricola, la formazione per il datore di lavoro e per i sui dipendenti.
D.Lgs. 81/2008 (art. 47, comma 2) e ss.mm.ii. ha reso più incisiva la presenza dei lavoratori nell'ambito della tutela della salute e della sicurezza nelle aziende agricole, con la figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Sono gli stessi lavoratori dipendenti ad eleggere il proprio rappresentante della sicurezza.
Questa è una facoltà dei lavoratori e non certo un obbligo del datore di lavoro, il quale, peraltro, una volta chiesta ai lavoratori tale elezione o designazione, non ha alcun titolo decisionale al riguardo.
Il maggior numero di aziende agricole italiane si possono considerare di piccolissime, piccole e medie dimensioni, nonostante ciò, la legge considera comunque necessaria tale figura, in tutte le aziende, anche in quelle con un solo dipendente, in quest’ultimo caso il lavoratore sarà il rappresentante di se stesso.
Può accadere che nessun lavoratore voglia assumere tale incarico (assenza del rappresentante dei lavoratori “interno”), il suo posto sarà quindi preso dal Rappresentante dei lavoratori territoriale (RLST), una figura esterna all'azienda.
In tal caso il datore di lavoro dovrà versare all'INAIL la quota pari a due ore anno per ogni lavoratore assunto, per finanziare un fondo monetario per la formazione degli RLST.
Tale rappresentante avrà la facoltà di accedere ai luoghi di lavoro previa comunicazione alla ditta; il preavviso invece non sarà necessario in caso di infortunio grave.
Il D.lgs 81/2008 e s. m. e i. ha previsto una formazione specifica per il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, per assicurargli lo sviluppo di adeguate competenze e conoscenze necessarie per affrontare e prevenire i rischi di sicurezza nei luoghi di lavoro in cui opera lui e gli altri colleghi di lavoro.
La durata del corso è di 32 ore, più il test finale di accertamento delle conoscenze acquisite.
Una volta individuato nell'azienda agricola, il nominativo del Rappresentante deve essere comunicato all’INAIL. Per questo specifico adempimento, l'INAIL ha predisposto una specifica procedura on line accessibile dalla ditta tramite il soggetto che gestisce i rapporti con l'Inail (Caaf, Ufficio paghe o Consulente del lavoro).
Terminato l'inserimento del nominativo la procedura registra in archivio i dati comunicati e rilascia all'utente la stampa della ricevuta della comunicazione da conservare ed esibire in caso di controllo.
La mancata comunicazione all'INAIL comporta una sanzione amministrativa da 50 a 300,00 €.
La comunicazione, a cadenza annuale, deve essere effettuata per la singola azienda o per ciascuna unità produttiva in cui si articola l'azienda stessa nella quale opera il rappresentante e deve riferirsi alla situazione in essere al 31 dicembre dell'anno precedente.
Tale adempimento, a regime dovrà essere effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.
Per gli anni successivi, se non sono intervenute variazioni, l'azienda potrà semplicemente confermare la situazione già comunicata, diversamente potrà procedere ad una nuova segnalazione.
Il RLS deve essere obbligatoriamente consultato in ordine:
- alla valutazione dei rischi (preventivamente, e della quale riceve copia del documento);
- alla designazione del RSPP;
- all'organizzazione della formazione ed alla programmazione della prevenzione;
- alla designazione degli addetti al servizio di prevenzione,
- ai programmi per la formazione dei lavoratori;
- in generale in ordine ad ogni servizio di prevenzione debba essere organizzato.
Ha un proprio autonomo potere di proposta.
Deve obbligatoriamente essere messo nelle condizioni di frequentare appositi corsi di formazione professionale e deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.
La nomina a RLS è incompatibile con la nomina a RSPP o ad ASPP.