Primo soccorso nelle aziende agricole

Primo soccorso nelle aziende agricole

25 Aprile 2020

La sicurezza nell'azienda agricola, la formazione per il datore di lavoro e per i sui dipendenti.

Ogni datore di lavoro deve assicurare a tutti i lavoratori il mantenimento della loro salute ed integrità psico-fisica nell'ambito di lavoro dell’impresa agricola.

Il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. (Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) obbliga il datore di lavoro e/o i dirigenti delegati a designare preventivamente i lavoratori incaricati ad eseguire le operazioni di primo soccorso in caso se ne verifichi la necessità.

L’obbligo si applica a tutte le imprese che abbiano anche un solo lavoratore dipendente o assimilabile.

Se il lavoratore si trova a svolgere il lavoro in luoghi isolati, deve avere con sé un pacchetto di pronto soccorso e un mezzo di comunicazione.

Tutti i datori di lavoro, devono assicurare un collegamento efficace tra l’impresa stessa e il servizio d’emergenza sanitario nazionale.

Per svolgere l'incarico dfi operatore di primo soccorso è necessaria una formazione specifica degli addetti.

Il D.M. 388/03 che regolamenta la formazione e il corso primo soccorso e a cui fa rimando l’art. 45 d.lgs. 81/2008 prevede infatti che il lavoratore o lo stesso datore di lavoro, indicato come addetto al primo soccorso, frequenti un corso di primo soccorso (a volte indicato anche come corso di pronto soccorso).

Affinché il corso di formazione per addetto al primo soccorso abbia validità giuridica, lo stesso deve essere tenuto da personale medico.

Lo stesso decreto ministeriale n. 388, del 15/07/2003 ha introdotto la classificazione aziendale per quanto attiene le modalità di organizzazione del pronto soccorso, individuando le tipologie di formazione degli addetti al pronto soccorso, in funzione di tale classificazione aziendale e specificando le attrezzature minime di equipaggiamento e di protezione individuale che il datore di lavoro deve mettere a disposizione degli addetti.

Tenendo conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, le aziende ovvero le unità produttive vanno classificate in tre gruppi. 

Gruppo A
1) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;

2) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari Inail con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;

3) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

Gruppo B
Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Gruppo C
Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Si ritiene che le aziende che svolgono attività agricole rientrino nei gruppi A e B con i tempi minimi del corso di formazione di 16 ore complessive, e i contenuti devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell'attività svolta. La formazione del datore di lavoro o dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale.

È indispensabile che al termine del corso di formazione per il primo soccorso aziendale, l’addetto sia in grado, in maniera efficiente ed autonoma, di eseguire le seguenti operazioni di base:

  • attuare le misure di primo intervento interno per contenere l’emergenza sanitaria; 
  • attivare i meccanismi di pronto soccorso mediante il ricorso ai numeri di emergenza.

Per le aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire la dotazione della cassetta di pronto soccorso, tenuta presso il luogo di lavoro, adeguatamente custodita, facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata,

La cassetta di Pronto soccorso, nelle aziende agricole è sufficiente a contenere eventi di lieve entità ( piccoli traumi degli arti superiori, lesioni oculari, ustioni e contaminazioni ).
Deve contenere i materiali per emergenza sanitaria che possono aiutare a fronteggiare eventi gravissimi in attesa del mezzo di soccorso. 
L’utilizzo della cassetta è affidato agli addetti al Pronto soccorso. Può anche essere utilizzata da altri lavoratori o da altre persone presenti che possono trovare un rapido aiuto nelle istruzioni allegate.

La periodicità degli aggiornamenti deve avvenire con cadenza triennale.

Luigi Bello
Cresciuto in un’area a forte vocazione agricola, inebriato dal profumo e dai colori della propria terra, nasce sin dall‘infanzia una spiccata passione per il settore agricolo/rurale che mi ha accompagnato nella vita e negli studi. Ho scelto quindi di impegnarmi nel dare impulso alle attività imprenditoriali che operano nel mondo agricolo e ad esso connesse. Attualmente quindi mi occupo di assistere le imprese in tutte le pratiche tecniche di natura agricola.
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