La sicurezza nell'azienda agricola, la formazione per il datore di lavoro e per i sui dipendenti.
La figura dell’addetto all’antincendio, da inserire nell’organigramma dell’azienda agricola e di qualunque altra attività, era già prevista dal precedente D.Lgs. 626/1994.
Da quella data e fino ad oggi, la figura dell’addetto alla 'lotta antincendio' e alla gestione delle emergenze è ormai obbligatoria.
Il D.Lgs. 81/2008, all’art. 18 comma 1 lett. b rinnova l’obbligo del datore di lavoro di designare gli addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio.
L’addetto all’antincendio può essere lo stesso datore di lavoro, qualora assicuri la costante presenza sul luogo di lavoro; uno o più lavoratori dipendenti, designati dallo stesso datore di lavoro, che provvede alla loro formazione e/o addestramento attraverso corsi specifici ed esercitazioni.
L’addetto o gli addetti all’antincendio sono un nucleo di persone addestrate al fine di prevenire l'insorgere di incendi e, in caso di emergenza, di limitare i danni alle cose e alle persone; esercitano un importante ruolo nella prevenzione, attraverso il controllo periodico dei luoghi di lavoro e dei mezzi di estinzione, provvedono alla segnalazione di eventuali anomalie suscettibili di sviluppare un focolaio.
In caso di incendio, impediscono, per quanto possibile e con i mezzi a disposizione, la propagazione dello stesso.
L’addetto o gli addetti all’antincendio hanno il compito di seguire l'evoluzione dell’emergenza, quindi allertare il personale, se opportuno allontanarle dal luogo in cui si trovano, si assicurano dell’esodo sicuro di tutti i presenti sui luoghi, evitando che chiunque possa andare a finire nella la direzione sbagliata.
Agli addetti all’antincendio è affidata la funzione di intervenire sugli impianti di servizio (corrente elettrica, gas) per interromperne l'erogazione, così come intervengono sugli impianti antincendio per azionarli.
Se è il caso, hanno il compito importante di chiamare e indirizzare gli interventi esterni - Vigili del Fuoco, personale medico - verso i luoghi in stato di emergenza.
Nelle più comuni aziende agricole, il mezzo messo a disposizione dell’addetto all’antincendio è l’estintore.
È lo stesso addetto all’antincendio che ha la responsabilità di verificare lo stato delle attrezzature di pronto intervento, assicurandosi del loro funzionamento e richiedendo la sostituzione dei mezzi scaduti o rovinati o non funzionanti.
Gli estintori in dotazione devono essere verificati semestralmente da una ditta specializzata.
Il D.Lgs. 81/2008, all’art. 37 comma 9 definisce la obbligatorietà della formazione adeguata al rischio incendio del luogo di lavoro.
I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico.
Per le diverse dimensioni aziendali e per la molteplicità dei lavori delle imprese agricole, i parametri che concorrono alla definizione del numero sufficiente di addetti all’antincendio aziendale, da individuare e da formare, sono numerosi e devono essere oggetto di valutazione del RSPP, del RLS ed eventualmente di un tecnico esperto.
Il DM 10 marzo 1998 nell’Allegato X definisce i contenuti minimi dei corsi di formazione, diversificandoli in relazione al livello di rischio dell’attività:
Le aziende agricole, normalmente, rientrano nella classe di rischio medio–basso, con i livelli di rischio riconosciuti con le seguenti descrizioni:
- attività a rischio di incendio basso: si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata;
- attività a rischio di incendio medio: si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendio, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
GIORNI | DURATA | RISCHIO DI INCENDIO BASSO |
1°giorno | 2 ore | 1)L'incendio e la prevenzione 2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio |
1°giorno | 2 ore | 3) Esercitazioni pratiche |
Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile-Direzione Generale per la Formazione ha chiarito con propria circolare gli aspetti relativi ai corsi di Aggiornamento degli Addetti alle Squadre Antincendio.
Secondo tale circolare la durata del corso di Aggiornamento per gli Addetti alle Squadre Antincendio in attività a Rischio di Incendio BASSO deve essere di 2 ore.
La periodicità degli aggiornamenti deve avvenire con cadenza triennale.