Xylella fastidiosa: disposizioni urgenti concernenti il sostegno accoppiato per l'olio d'oliva sulle superfici olivicole nelle zone delimitate dalle Autorità competenti divenute improduttive a causa della diffusione del batterio

Xylella fastidiosa: disposizioni urgenti concernenti il sostegno accoppiato per l'olio d'oliva sulle superfici olivicole nelle zone delimitate dalle Autorità competenti divenute improduttive a causa della diffusione del batterio

15 Luglio 2021

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 14/7/2021, relativa al sostegno accoppiato per l'olio d'oliva sulle superfici olivicole nelle zone delimitate dalle Autorità competenti divenute improduttive a causa della diffusione del batterio Xylella fastidiosa.

Si tratta di una deroga al decreto MiPAAF del 7 giugno 2018.

L’agricoltore può chiedere di continuare a beneficiare del sostegno accoppiato per la superficie olivicola che diviene improduttiva nel corso dell’anno di domanda a causa della Xylella fastidiosa.

La fitopatia, causata dal batterio della Xylella fastidiosa, è riconosciuta dall’organismo pagatore quale causa di forza maggiore o di circostanza eccezionale, ai sensi dell’art. 2, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1306/2013, a condizione che nei confronti dell’agricoltore non risultino procedimenti sanzionatori avviati dall’autorità fitosanitaria per mancata osservazione delle prescrizioni dirette a contrastare la diffusione del batterio.

Nell’anno di domanda successivo a quello in cui la superficie olivicola, a causa della Xylella fastidiosa, è divenuta improduttiva, non può darsi corso al riconoscimento della causa di forza maggiore o circostanza eccezionale, poiché la superficie olivicola non è improduttiva per causa sopravvenuta, imprevista e imprevedibile.

In tali casi, l’agricoltore può chiedere di continuare a beneficiare del sostegno accoppiato per la superficie olivicola a condizione che abbia chiesto, ove prevista, l’autorizzazione all’espianto delle piante disseccate e si impegni a reimpiantare l’oliveto, nel rispetto delle indicazioni delle autorità fitosanitarie nazionale e regionale, entro il terzo anno successivo, nonché si obblighi a svolgere, oltre alle normali attività annuali richieste per il mantenimento delle superfici agricole previste ai sensi dell’art. 4, comma 9, del decreto 7 giugno 2018, citato in premessa, le azioni agronomiche e fitosanitarie per il contenimento della popolazione del vettore, nonostante, nella zona infetta, siano solo raccomandate dalle autorità nazionale e regionale.

L’agricoltore che intenda continuare a beneficiare del sostegno accoppiato, dichiara nella domanda unica la superficie olivicola improduttiva  contrassegnandola con il codice specifico indicato dall’organismo pagatore, che sostituisce le precedenti codifiche e consente di monitorare il rispetto dell’impegno al reimpianto e degli obblighi assunti.

Con l’apposizione sulla parcella olivicola del codice specifico, l’agricoltore attesta che ha chiesto, ove prevista, l’autorizzazione all’espianto delle piante disseccate, assume l’impegno al reimpianto e l’obbligo a svolgere le azioni agronomiche e fitosanitarie per il contenimento della popolazione del vettore, nei modi e nei tempi indicati delle autorità fitosanitarie nazionale e regionale.

I tre anni decorrono dall’anno successivo a quello in cui la parcella olivicola ha perduto le condizioni di ammissibilità, nel caso in cui nell’anno «n» sia stata invocata la circostanza eccezionale, l’agricoltore ha tempo altri tre anni per procedere al reimpianto (n+3).

In ogni anno di domanda l’agricoltore conferma l’impegno e gli obblighi di cui al comma 1 fino all’avvenuto reimpianto da comunicare all’organismo pagatore allegando la documentazione richiesta dal medesimo organismo pagatore per l’effettuazione dei controlli, comprovante l’intervenuto impianto del nuovo oliveto.


Il mancato rispetto dell’obbligo a svolgere le azioni agronomiche e fitosanitarie per il contenimento della popolazione del vettore, nei modi e nei tempi indicati delle
autorità fitosanitarie nazionale e regionale, comporta che nell’anno di domanda in cui avviene l’inadempimento la relativa superficie è qualificata come superficie non determinata, con le relative conseguenze previste dalla regolamentazione unionale e nazionale.

La mancata conferma annuale dell’impegno di reimpianto dell’oliveto e il mancato rispetto del medesimo impegno, entro il terzo anno e nel rispetto delle indicazioni delle autorità fitosanitarie nazionale e regionale, comporta la perdita delle condizioni di ammissibilità dall’anno di domanda di assunzione dell’impegno e la relativa superficie è qualificata come superficie non determinata nell’intero periodo in cui l’agricoltore ha ottenuto il sostegno accoppiato in virtù del medesimo impegno, con le relative conseguenze previste dalla regolamentazione unionale e nazionale.

Le superfici olivicole oggetto di reimpianto, ancorché improduttive negli stati giovanili, beneficiano del sostegno accoppiato, nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 4, comma 9, lettere a), b) e c) del decreto 7 giugno 2018 e dell’art. 3, comma 6, del presente decreto, per un periodo massimo di ulteriori quattro anni nei quali per esse la mancata produzione non comporta inadempimento dagli obblighi di registrazione delle produzioni di cui all’art. 5, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2013.

È attualmente in fase di studio da parte di Agea l'applicazione (normativa ma soprattutto a livello informatico) di questo DM.

Dovranno in seguito essere emanate le rispettive circolari/istruzioni da parte di Agea Coordinamento e di OP Agea.

Luigi Bello
Cresciuto in un’area a forte vocazione agricola, inebriato dal profumo e dai colori della propria terra, nasce sin dall‘infanzia una spiccata passione per il settore agricolo/rurale che mi ha accompagnato nella vita e negli studi. Ho scelto quindi di impegnarmi nel dare impulso alle attività imprenditoriali che operano nel mondo agricolo e ad esso connesse. Attualmente quindi mi occupo di assistere le imprese in tutte le pratiche tecniche di natura agricola.
Non perdere i nuovi articoli, iscriviti
alla nostra newsletter gratuita!
Ricevi novità e aggiornamenti nella tua casella email

logo
Studio Consulenza Agraria
Per. Agr. Luigi Bello
P.IVA 0768936072
Seguici su 
Informazioni
Via Tito Speri, 5 - 70010
Sammichele di Bari (Ba)

Tel:     080 89 17 133
Mob:  347 318 60 92
sportelloagricoltura.it@gmail.com
© Copyright 2024 SportelloAgricoltura.it | Professionisti in agricoltura
userscalendar-full linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram