Con il D.M. n.6049 del 14 novembre 2019 è stata resa disponibile per il rilascio delle autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli una superficie di 6.772 ettari, pari all’1% della superficie vitata nazionale riferita alla data del 31 luglio 2019.
Dal 15 febbraio fino al 31 marzo 2020 sarà possibile presentare le domande per via telematica tramite il portale SIAN, dopo aver aggiornato il fascicolo aziendale.
Entro il 1° giugno 2020, le regioni provvederanno a rilasciare, con apposita determina dirigenziale, le autorizzazioni, che avranno una validità di 3 anni dalla data di rilascio.
In ottemperanza all'art. 69 (commi da 1 a 6 e comma 8) del Testo unico del vino (Legge n.238/2016) il produttore che non utilizza, nel corso dei 3 anni, l'autorizzazione concessagli, è soggetto alle sannzioni amministrative seguenti:
- tre anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'Organizzazione Comune del Mercato (OCM) vitivinicolo e € 1.500 per ettaro, se la superficie impiantata è inferiore o uguale al 20% del totale della superficie concessa in autorizzazione;
- due anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicolo e € 1.000 per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 20% ma inferiore al 60% del totale della superficie concessa in autorizzazione;
- un anno di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicolo e € 500 per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 60% ma inferiore al totale della superficie concessa in autorizzazione.
Qualora la superficie non impiantata sia inferiore al 5% del totale della superficie concessa, ma comunque non superiore a 0,5 ettari, non si applica alcuna sanzione. Per le superfici autorizzate non superiori a 0,3 ettari, tale percentuale viene aumentata al 10%.
Al produttore che rinuncia all’autorizzazione concessa, qualora gli venga attribuita una superficie inferiore al 100% di quella richiesta ma superiore al 50%, in base al Regolamento di esecuzione (UE) 561/2015, si applica la sanzione di € 500 per ogni ettaro, o frazione di ettaro, della superficie autorizzata e l’esclusione dalle misure di sostegno previste dall’OCM vitivinicolo per due anni.
In ottemperanza all'art. 83 comma 1, la competenza ad irrogare le sanzioni sopraindicate è attribuita alle Regioni.
E' bene precisare che nel caso di realizzazione di una superficie maggiore di vigneto rispetto a quella concessa, si applicheranno sanzioni previste per le superfici abusive quali lo svellimento del vigneto a carico dell'azienda ai sensi dell'art. 71 del Reg. UE 1308/2013 e le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 69 commi 1 e 2 della Legge 238/2013.