Vitivinicolo: il sistema della concessione delle autorizzazioni

Vitivinicolo: il sistema della concessione delle autorizzazioni

16 Febbraio 2020

A partire dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2020 i vigneti di uva da vino possono essere impiantati solo se è stata concessa un'autorizzazione ai sensi dei seguenti decreti ministeriali:

  • n° 1213 del febbraio 2015
  • n° 12272 del 15 dicembre 2015
  • n° 527 del 30 gennaio 2017
  • n° 935 del 13 febbraio 2018

Il sistema delle autorizzazioni si basa su 3 principi fondamentali

  • abolizione del regime dei diritti di impianto;
  • introduzione del nuovo sistema delle autorizzazioni all'impianto: sono concesse gratuitamente e hanno una durata massima di tre anni e non sono trasferibili né a titolo oneroso né gratuito (tranne in situazioni eccezionali);
  • aumento controllato della superficie vitata: per evitare aumenti eccessivi delle produzioni, lo Stato membro della UE può concedere massimo l'1% annuo (più eventuali superfici assegnate, ma con comunicazione di rinuncia) della superficie vitata nazionale riscontrata al 31 luglio dell'anno precedente a quello in cui si presenta richiesta.

Dal 1° gennaio 2016 i viticoltori che intendono impiantare un vigneto non devono più possedere o acquistare diritti di reimpianto, ma devono fare annualmente apposita domanda tramite il portale SIAN dal 15 febbraio al 31 marzo di ogni anno.

CRITERI DI PRIORITÀ

Di seguito i criteri di priorità che le singole Regioni possono applicare e devono comunicare al Ministero entro il 30 gennaio di ogni anno.

  1. organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo di cui all'allegato II paragrafo I, lettera Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali II, del Regolamento delegato. Tale criterio è considerato soddisfatto se il richiedente è una persona giuridica, a prescindere dalla sua forma giuridica, e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
    - il richiedente è un'organizzazione senza scopo di lucro che esercita esclusivamente attività a fini sociali;
    - il richiedente usa i terreni confiscati solo ai propri fini sociali a norma dell'articolo 10 della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
    - il richiedenti che rispettano questo criterio si impegnano, per un periodo di 5 anni, a non affittare né vendere la o le superfici di nuovo impianto ad altra persona fisica o giuridica. Tale periodo non si estende oltre il 31 dicembre 2030.
  2. Se le particelle indicate nella richiesta presentano specifici vincoli naturali: superfici soggette a siccità, con scarsa profondità radicale, con problemi di tessitura, con forte pendenza, ubicate in zone di montagna o in piccole isole;
  3. superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente di cui al paragrafo 2, lettera b) dell’articolo 64 del Regolamento e l’allegato II del Regolamento delegato. Tale criterio è considerato soddisfatto se i richiedenti sono già viticoltori al momento di presentare la richiesta e hanno effettivamente applicato le norme relative alla produzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e, se applicabile, al regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione all'intera superficie vitata delle loro aziende per almeno cinque anni prima di presentare la richiesta.

La soglia massima richiedibile in ciascuna domanda può essere massimo di 50 ettari, ma anche in questo caso le singole regione possono decidere di diminuirla.

Le Regioni rilasciano le autorizzazioni entro il 1° giugno di ogni anno e pubblicano l'atto di approvazione con elenco sul Bollettino Ufficiale regionale che assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie.

SANZIONI

L'art. 69 comma 3 della Legge n. 238-2016 "Testo unico della vite e del vino" dispone le sanzioni a cui è soggetto un produttore che non utilizza le autorizzazioni per i nuovi impianti nel corso del periodo di validità

  • tre anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'organizzazione comune del mercato (OCM) vitivinicola e 1.500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è inferiore o eguale al 20% del totale della superficie concessa con l'autorizzazione;
  • due anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 1.000 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 20% ma inferiore o eguale al 60% del totale della superficie concessa con l'autorizzazione;
  • un anno di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 60% ma comunque inferiore al totale della superficie concessa con l'autorizzazione;

Qualora la superficie non impiantata sia inferiore al 5% del totale della superficie concessa con l'autorizzazione ma comunque non superiore a 0,5 ettari, non si applica alcuna sanzione.

Successivamente all'assegnazione della superficie si può effettuare la rinuncia se la superficie assegnata è inferiore al 50% della superficie richiesta; la rinuncia può essere effettuata entro 30 giorni dalla data di concessione dell’autorizzazione da parte della Regione competente.

Luigi Bello
Cresciuto in un’area a forte vocazione agricola, inebriato dal profumo e dai colori della propria terra, nasce sin dall‘infanzia una spiccata passione per il settore agricolo/rurale che mi ha accompagnato nella vita e negli studi. Ho scelto quindi di impegnarmi nel dare impulso alle attività imprenditoriali che operano nel mondo agricolo e ad esso connesse. Attualmente quindi mi occupo di assistere le imprese in tutte le pratiche tecniche di natura agricola.
Non perdere i nuovi articoli, iscriviti
alla nostra newsletter gratuita!
Ricevi novità e aggiornamenti nella tua casella email

logo
Studio Consulenza Agraria
Per. Agr. Luigi Bello
P.IVA 0768936072
Seguici su 
Informazioni
Via Tito Speri, 5 - 70010
Sammichele di Bari (Ba)

Tel:     080 89 17 133
Mob:  347 318 60 92
sportelloagricoltura.it@gmail.com
© Copyright 2025 SportelloAgricoltura.it | Professionisti in agricoltura
userscalendar-full linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram