Per vendita diretta si intende la cessione di beni direttamente al dettaglio e quindi nei confronti di consumatori finali anche se non è vietato anche cedere acquirente professionale.
La vendita diretta dei prodotti agricoli è agevolata dall’articolo 4 del D.Lgs. 228 del 18 maggio 2001 che ha subito numerose modifiche intervenute nel tempo e generalmente favorevoli al contribuente.
La norma prevede che gli imprenditori agricoli iscritti nel Registro delle Imprese possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio nazionale , i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende; non occorre alcuna autorizzazione amministrativa, ma devono essere rispettate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
L’art. 1, comma 700, della Legge di Bilancio 2019 ha dato la possibilità agli imprenditori agricoli, singoli o associati di vendere in tutto il territorio nazionale direttamente al dettaglio i prodotti agricoli ed alimentari, appartenenti a comparti agronomici diversi da quelli prodotti in proprio purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli.
Il legislatore intende quindi offrire al produttore agricolo una nuova opportunità di cedere anche prodotti agricoli o alimentari, diversi dai propri, ma a condizione che abbiano una provenienza agricola diretta.
L'iscrizione al Registro imprese è obbligatorio anche per le aziende esonerate?
Sulla detta questione è intervenuto il Ministero dello Sviluppo Economico con la Risoluzione n. 77217 del 08/05/2014.
L'imprenditore agricolo che intende esercitare la vendita dei propri prodotti su aree pubbliche ai sensi della normativa vigente, è obbligato ad iscriversi al Registro Imprese, anche se l'art. 2 della Legge 77/1997 prevede l'esenzione dall'iscrizione nel medesimo Registro da parte dei produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 7000 euro.
II chiarimento fornito dal MISE, non incide tuttavia sul contenuto dispositivo dell’art. 4 citato che, come noto, esonera alcuni tipi di vendita dagli obblighi previsti in materia di comunicazione di inizio attività (vendita al dettaglio su superfici all'aperto nell'ambito dell’azienda agricola o di altre aree private nella disponibilità dell’imprenditore; vendite effettuate in sagre, fiere, manifestazione a carattere religioso, benefico o promozionale di prodotti locali).
La vendita può essere fatta anche in forma itinerante su aree pubbliche, in locali aperti al pubblico o mediante il commercio elettronico, in questi casi con preventiva comunicazione (non autorizzazione) al sindaco del comune.
Quindi quali sono i requisiti fondamentali?
- REQUISITO SOGGETTIVO: l’attività di vendita diretta dev’essere esercitata dal medesimo soggetto che svolge l’attività agricola principale di coltivazione del fondo, di allevamento di animali o di selvicoltura ex art. 2135 c.c.
- REQUISITO OGGETTIVO: deve essere rispettata la prevalenza dei prodotti agricoli e alimentari provenienti dalla propria azienda agricola rispetto a quelli acquistati da altri imprenditori agricoli, che come è noto si misura in base alla quantità se si tratta di prodotti della stessa natura, oppure in base al valore se sono di altra categoria merceologica.
Quando è obbligatorio fare lo scontrino?
Se l'impresa agricola è in regime speciale e vende solo prodotti propri, ricompresi nella prima parte della tabella A allegata al DPR n. 633 del 1972 non è obbligata ad emettere lo scontrino fiscale.
Per le vendite di beni proprie non compresi nella tabella A è invece necessario emettere lo scontrino fiscale poiché per queste cessioni non è possibile applicare il regime speciale IVA.
Per i prodotti acquistati e rivenduti senza che sia avvenuto alcun processo di manipolazione da parte dell'azienda va sempre emesso.
Se l'impresa agricola è in regime normale lo scontrino va sempre emesso.