Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019, il Comunicato dell'Agenzia delle Entrate con la lista dei Comuni per per i quali è stata completata l’operazione di aggiornamento della banca dati catastale, relativa alle particelle di terreno che, nel 2019, hanno subito variazioni colturali, le quali hanno determinato un cambiamento del reddito dominicale.
I contribuenti hanno l'obbligo di comunicare le variazioni delle colture praticate sulle particelle di terreno, se diverse rispetto alle informazioni presenti nella banca dati del Catasto terreni così come disposto dall’art. 30 del TUIR.
"Art. 30
Denuncia e decorrenza delle variazioni.
in vigore dal 01/01/2004
Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1
1. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dai commi 1 e 2 dell'articolo 29 devono essere denunciate dal contribuente all'ufficio tecnico erariale. Nella denuncia devono essere indicate la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono; se queste riguardano porzioni di particelle deve essere unita la dimostrazione grafica del frazionamento.
2. Le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 1 dell'articolo 29 e hanno effetto da tale anno.
3. Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 2 dell'articolo 29 se la denuncia è stata presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo; se la denuncia è stata presentata dopo, dall'anno in cui è stata presentata.
4. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dal comma 5 dell'art. 29 hanno effetto dall'anno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale."
L’aggiornamento delle informazioni censuarie viene effettuato, sulla base degli elenchi che l’Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) ha predisposto a partire dalle dichiarazioni (in Domanda Unica PAC) dei contribuenti titolari delle singole particelle catastali. Quindi, le dichiarazioni presentate agli Organismi pagatori, riconosciuti dalla normativa comunitaria, esonerano i soggetti obbligati all'adempimento previsto dall’art. 30 del TUIR.
Sotto questo profilo il nuovo automatismo è penalizzante in quanto se le nuove colture sono migliorative secondo l’articolo 30 del Tuir dovrebbero avere effetto dall'anno successivo mentre con il sistema automatico legato all’Agea hanno rilevanza fiscale dall'anno in cui sono verificate.
Quindi ad esempio le nuove colture dichiarate entro il 15 maggio 2019, hanno effetto dal 1° gennaio 2019 e quindi sono rilevanti nella dichiarazione dei redditi che si presenta nel 2020.
Sul sito dell’Agenzia delle entrate è possibile consultare la lista delle particelle catastali variate.
Il percorso da seguire dalla homepage è Cittadini>Fabbricati e terreni>Aggiornamento dati catastali e ipotecari>Variazioni colturali.
Inoltre, nei 60 giorni successivi alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, gli elenchi possono essere consultati anche presso gli uffici provinciali - Territorio dell’Agenzia delle entrate e presso i Comuni interessati.