Sicurezza sul lavoro in agricoltura: gli adempimenti per le aziende agricole

Sicurezza sul lavoro in agricoltura: gli adempimenti per le aziende agricole

24 Aprile 2020

L’agricoltura è uno dei settori a maggior rischio, sia per entità che per frequenza degli infortuni denunciati, quindi prevede una particolare attenzione e un coinvolgimento degli Enti e delle Istituzioni che si occupano di elaborare le misure protettive e preventive per tutelare la salute e la sicurezza degli operatori agricoli.

Il Testo unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81) regola gli obblighi documentali che le imprese devono redigere, nonché l’attuazione di provvedimenti per la prevenzione e protezione dai rischi ipotizzabili.

Vediamo nello specifico la normativa di riferimento e quali sono gli adempimenti per le aziende agricole.

Nel D.Lgs. 81/08 la normativa inerente la sicurezza in agricoltura include:

  • concetti chiave complessivi per la tutela dei lavoratori agricoli;
  • disposizioni per i datori di lavoro;
  • misure preventive tecniche, procedurali ed organizzative;
  • utilizzo dei dispositivi di protezione.

Oltre ai datori di lavoro con dipendenti o assimilati, l’art. 21 del D.Lgs 81/08 estende due importanti obblighi anche ai lavoratori autonomi (che per il settore agricolo sono identificabili nelle figure dei coltivatori diretti e dei soci delle società semplici operanti), ovvero:

  • utilizzo di macchine e attrezzature a norma;
  • uso di dispositivi di protezione individuali.

A integrazione del Testo Unico, successivamente sono stati approvati due Decreti Interministeriali che coinvolgono la sicurezza delle aziende agricole:

  • Decreto Interministeriale del 30/11/2012“Recepimento delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo”, che obbliga tutte le aziende anche con meno di 10 lavoratori alla redazione del Documento della Valutazione dei Rischi (sostituendo la precedente possibilità di autocertificazione);
  • Decreto Interministeriale del 27/03/2013“Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo”, che introduce misure chiare per la valutazione dei rischi e i relativi compiti e responsabilità all'interno delle aziende che impiegano lavoratori stagionali per meno di 50 giornate all'anno.

Le aziende agricole hanno l’obbligo di far rispettare le norme di sicurezza sul lavoro a tutti i propri lavoratori subordinati, indipendentemente dall'inquadramento contrattuale: lavoratori fissi e stagionali, occasionali, lavoratori familiari con vincoli di subordinazione, lavoratori minori apprendisti.

QUALI SONO I RISCHI DA VALUTARE?

rischi in agricoltura rispondono a categorie molto diverse e possono riguardare sia eventi infortunistici sia casi di malattie professionali.

A riguardo, si parla di rischi specifici poiché variano a seconda della tipologia di azienda agricola, della struttura dell’ambiente e dei macchinari presenti, oltre alle sostanze utilizzate o prodotte.

Di seguito un elenco dei rischi specifici che generalmente vengono presi in considerazione:

  • rischio stress lavoro correlato;
  • rischio biologico;
  • rischio chimico;
  • rischio postura e mmc;
  • rischio incendio;
  • rischio rumore;
  • rischio da utilizzo attrezzature;
  • rischio vibrazioni;

COSA È OBBLIGATORIO AVERE?

Per facilitare il compito dei datori di lavoro riportiamo qui di seguito un elenco dei documenti da tenere in azienda, precisando comunque che l’elenco di seguito riportato è sicuramente non esaustivo. Questo perché ogni azienda agricola è diversa dall'altra, quindi gli obblighi potrebbero sicuramente variare da azienda a azienda.

  • il Documento di valutazione dei rischi (DVR), comprensivo della nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), dei nominativi degli incaricati alle misure di prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze, nomina del medico competente e dell’RLS;
  • tutti gli  attestati  comprovanti  la  formazione  obbligatoria  dei lavoratori, degli addetti alle emergenze antincendio e primo soccorso; RSPP; eventuali dirigenti; preposti; RLS; e tutta quella formazione riguardante lavori specifici, manipolazione di  prodotti  a  rischio  specifico;  utilizzo  di  macchinari  e  mezzi  aziendali  (es: conduzione mezzi, carrelli, impianti di sollevamento, carro ponte, gru etc.);
  • eventuali contratti d’appalto o di prestazioni d’opera con relativi DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti);
  • piano di emergenza aziendale che comprende le misure di emergenza da attuare sia in caso di rischi individuati in DVR (incendio, alluvioni etc.), sia in caso in cui i lavoratori siano esposti ad un pericolo grave ed immediato, adeguato alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda, nonché al numero di personale in attività;
  • rischi specifici  individuati  in  azienda,  tra  i quali  i  rischi  meccanici,  per  i  quali  è necessario tenere in azienda:
  1. il Libretto  che  attesti  la verifica  periodica dei mezzi di sollevamento (muletti, ascensori, montacarichi, carroponti, ecc.);
  2. i Libretti riguardanti l’istruzione all’uso dei macchinari e delle attrezzature, nonché della loro manutenzione;
  3. documenti di circolazione relativi ai veicoli ed alle attrezzature;
  4. abilitazione all'utilizzo di specifiche attrezzature da lavoro (ad es. trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra, ecc.).
  • certificato di prevenzione incendi ove richiesto;
  • contratto per la verifica periodica dei mezzi di estinzione e rilevatori automatici d’incendio;
  • registro dei controlli periodici;
  • registro dei rifiuti ove richiesto;
  • schede di sicurezza delle sostanze utilizzate;
  • patentini per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari;
  • Registro dei trattamenti (anche detto quaderno di campagna);
  • fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari presenti in azienda (devono essere conservate per 3 anni)
  • autorizzazione dei pozzi e dei referti analitici delle acque;
  • smaltimento delle acque reflue;
  • DIA sanitaria (reg. 853/2004) per attività di produzione primaria.

Per quel che riguarda la medicina del lavoro, ogni lavoratore deve essere in possesso di certificato di idoneità alla mansione lavorativa. Il protocollo sanitario è effettuato dal medico competente designato e il lavoratore ha l’obbligo di effettuare le visite periodiche indicate nel protocollo sanitario.

Di seguito una Check-list elaborata dalla Regione Veneto, che può rappresentare un utile strumento di valutazione dei rischi della propria azienda.

Luigi Bello
Cresciuto in un’area a forte vocazione agricola, inebriato dal profumo e dai colori della propria terra, nasce sin dall‘infanzia una spiccata passione per il settore agricolo/rurale che mi ha accompagnato nella vita e negli studi. Ho scelto quindi di impegnarmi nel dare impulso alle attività imprenditoriali che operano nel mondo agricolo e ad esso connesse. Attualmente quindi mi occupo di assistere le imprese in tutte le pratiche tecniche di natura agricola.
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