Nel Messaggio n. 2082 del 22.5.2018 l'INPS ha riepilogato i requisiti e le modalità di richiesta di esonero dal versamento dei contributi delle aziende agricole per cause naturali come avversità atmosferiche e calamità naturali (decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, circolari INPS n. 35 del 6 marzo 2006 e n. 99 del 14 giugno 2013 )
REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI
- soggetti iscritti alla relativa gestione previdenziale in forma singola (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, IAP) o associata.
- le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono, nei limiti posti dall’articolo 2135 del codice civile le seguenti attività:
- coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali;
- manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;
- fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
sono ammesse all' esonero parziale del pagamento dei contributi propri e per i propri dipendenti, con due diverse aliquote:
- 17% per le aziende che abbiano subito danni in misura superiore al 30% ed inferiore o pari al 70% della produzione lorda vendibile e
- 50%, per le aziende che abbiano subito danni in misura superiore al 70% della produzione lorda vendibile.
È previsto un ulteriore aumento del 10% quando le calamità intervengono:
- entro 365 giorni dalla data finale della precedente calamità;
- dopo 365 giorni dalla data finale della precedente calamità, sempre che l’evento si verifichi nell’anno solare consecutivo alla prima calamità.
L’esonero parziale dei contributi è concesso su specifica istanza all’Istituto, esclusivamente in via telematica, accedendo dal sito istituzionale (www.inps.it), secondo le consuete modalità, ai “Servizi on-line” > “Domanda esonero calamità naturali” e compilando l’apposito modello predisposto.
La norma non prevede un termine di scadenza, ma per corretta tariffazione e contabilizzazione degli obblighi contributivi e la rendicontazione dell’esonero, l'istituto richiede che la domanda sia presentata entro un anno dalla data dell'evento , come da decreto autorizzativo del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
In tali casi, al fine della verifica dei requisiti, è necessario acquisire copia delle delibere regionali dalle quali si evinca il territorio danneggiato, le colture interessate e le relative percentuali di danno, nonché richiedere alle singole aziende, tramite comunicazione bidirezionale, ogni utile documentazione, quali fatture, fotogrammi, bilancio o altra documentazione idonea a dimostrare la percentuale di danno alla produzione lorda vendibile.
Le verifiche previste da parte dell'INPS riguardano:
- l’indicazione , nella domanda dell’ubicazione dei fondi, delle colture danneggiate e della percentuale di danno subita, nonché di tutti gli altri dati richiesti;
- il soggetto richiedente persona fisica sia titolare di nucleo coltivatore diretto, colono/mezzadro o IAP e regolarmente iscritto alla gestione previdenziale oppure persona giuridica risponda alle condizioni di cui al paragrafo 4 della circolare n. 35/2006; iscritto nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome;
- l’attività esercitata in qualità di datore di lavoro sia svolta sugli stessi fondi e/o per le stesse risorse per cui il soggetto è iscritto alla gestione previdenziale propria;
- i fondi e le colture dichiarate come danneggiate siano esattamente riportate nei modelli di iscrizione e/o variazione (CD1 per autonomi, Denuncia aziendale per i datori di lavoro);
- l’attività svolta sia tra quelle classificate agricole ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile e non ne ecceda i limiti; in particolare è necessario verificare che non sia semplice attività di raccolta di prodotti ortofrutticoli
L'eventuale mancato accoglimento della domanda viene notificato al richiedente con la relativa motivazione.
L'esonero non rientra nella direttiva sugli aiuti di stato (Regolamento UE n. 702/2014 in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.