Sfalci e potature dopo il recepimento della Direttiva UE n. 851/2018: cosa cambia?

Sfalci e potature dopo il recepimento della Direttiva UE n. 851/2018: cosa cambia?

6 Luglio 2021

Il D.Lgs. n. 116/2020 (recepimento a livello italiano della Direttiva UE n. 851/2018) che modifica il D.Lgs. n. 152/2006, ha inserito la definizione di rifiuti urbani, includendovi i residui vegetali prodotti nell'attività di manutenzione del verde pubblico.

Occorre tuttavia individuare diverse soluzioni, in relazione all'ambito oggettivo o soggettivo di riferimento, tanto da risultare necessario procedere ad un inquadramento delle fattispecie interessate dalla modifica indicata.

AMBITO OGGETTIVO

I rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi devono considerarsi rifiuti urbani ai sensi del modificato articolo 183, lett. b-ter.

Sono invece espressamente esclusi dalla disciplina dei rifiuti urbani i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca (art. 183, co. 1, b-sexies).

Inoltre, resta ferma la disciplina in materia di sottoprodotti di cui all’art. 184-bis, relativa al materiale derivante da un processo di fabbricazione che non è principalmente destinato a produrlo e del quale il detentore non cerca di «disfarsi», ma intende sfruttare o commercializzare (eventualmente per il fabbisogno di operatori economici diversi da quello che lo ha prodotto) a condizioni ad esso favorevoli, in un processo successivo, a condizione che tale riutilizzo non sia soltanto possibile ma certo, non richieda una trasformazione preliminare e intervenga nel corso del processo di produzione (v. da ultimo Corte di Giustizia UE sentenza 14 ottobre 2020 (causa C-629/19)).

COSA CAMBIA PER L'IMPRESA ARTIGIANA

Conferimento di sfalci e potature ad imprenditori agricoli per essere impiegati direttamente sui propri terreni, nell’ambito di buone pratiche agronomiche, secondo la disciplina dei sottoprodotti, in presenza delle condizioni di cui all’articolo 184-bis del D.lgs. n. 152 del 2006.

Valorizzazione tramite la produzione di ammendante compostato misto per la produzione quindi di ammendanti verdi e misti, secondo le condizioni fissate dal D.lgs. n. 75 del 2010 in materia di fertilizzanti che, all’allegato II prevede, ad esempio, l’impiego del compostato per la produzione di ammendanti verdi o misti.

Conferimento ad impianto di compostaggio posto in esercizio in aree agricole, che abbia una capacità di trattamento fino a 80 tonnellate annue, che sia destinato al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio.

Produzione di energia.

AGEVOLAZIONI PER L'IMPRESA ARTIGIANA

Non sono previsti adempimenti amministrativi per l’artigiano che produce e per l’imprenditore agricolo che impiega sottoprodotti.

Esonerato dall’iscrizione al Catasto dei rifiuti l'imprenditore che raccoglie e trasporta i propri rifiuti non pericolosi e l'imprenditore produttore iniziale di rifiuti non pericolosi che non ha più di dieci dipendenti.

Esonerato dalla tenuta del registro di carico e scarico: l'imprenditore che raccoglie e trasporta i propri rifiuti non pericolosi e l'imprenditore produttore iniziale di rifiuti non pericolosi che non ha più di dieci dipendenti.
Per l'imprenditore che in un anno produce quantità di rifiuti non eccedenti le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi, la tenuta del registro di carico e scarico può essere delegata alle organizzazioni di categoria o alle società di servizi.

Esonerato dalla compilazione del formulario: il produttore iniziale di rifiuti urbani che provvede al trasporto degli stessi presso i centri di raccolta di cui all’art. 183; il produttore di rifiuti speciali non pericolosi che provvede al trasporto dei propri rifiuti in modo occasionale e saltuario presso il centro di raccolta per non più di cinque volte all’anno e in quantità non superiore a 30 chilogrammi o trenta litri. La movimentazione dei rifiuti all’interno di aree private non è considerata trasporto.

Esonerate dall’iscrizione all’Albo gestori ambientali le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti non pericolosi se già iscritte all’Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi.

Tenuti ad iscriversi nella sezione speciale dell’Albo i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti attraverso la presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell’Albo territorialmente competente.

COSA CAMBIA PER L'IMPRESA AGRICOLA

Ai sensi dell'articolo 185, lett. f) del D.lgs. n. 152 del 2006 sono esclusi dalla disciplina dei rifiuti «la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana».

Per effetto delle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 116/2020, i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi sono compresi tra i rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 183 lett. b-ter.

Sono tuttavia, espressamente esclusi dalla disciplina dei rifiuti urbani i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della selvicoltura, della pesca ai sensi dell’art. 183, co. 1, b-sexies.
Pertanto, gli sfalci e le potature derivanti dall’attività propriamente agricola continuano ad essere esclusi dalla disciplina dei rifiuti, mentre gli sfalci e le potature derivanti dall’attività di manutenzione del verde pubblico sono rifiuti speciali se realizzati dall’imprenditore agricolo, ai sensi dell’articolo 184, comma 3, lett. a) nell’esercizio dell’attività agricola.

Si considera produttore di un non rifiuto, ai sensi della riscritta lett. f) dell’art. 185, l’imprenditore agricolo che provvede allo sfalcio e alle potature nell’ambito della propria impresa agricola nel rispetto delle buone pratiche colturali ed utilizza direttamente i residui vegetali nel ciclo aziendale, ad esempio, attraverso le attività di compostaggio del materiale organico o per la produzione di energia.

L’imprenditore agricolo che non utilizzi direttamente i residui vegetali nel ciclo aziendale può cederli a terzi secondo la disciplina dei sottoprodotti, se ricorrono le condizioni di cui all’art. 184-bis.

Dal combinato disposto degli artt. 183, comma 1, lettera b-sexies e 184, lettera a), i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della selvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 c.c., sono, invece, considerati rifiuti speciali.
Pertanto, se le attività di sfalcio e potatura sono realizzate dall’imprenditore agricolo, ma i residui vegetali prodotti sono ceduti a terzi, si tratta di rifiuti speciali, a meno che non si dimostri che sussistono le condizioni del sottoprodotto ai sensi dell’articolo 184 bis di cui al punto precedente.

ONERI BUROCRATICI-ESENZIONI

Non sono previsti adempimenti amministrativi per l’imprenditore agricolo che produce non rifiuti.

CATASTO RIFIUTI

Sono esonerati dall’iscrizione:

  • gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a ottomila;
  • gli imprenditori che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi;
  • gli imprenditori produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti.
  • I produttori di rifiuti speciali che siano tenuti ad iscriversi al catasto dei rifiuti possono delegare il gestore del servizio pubblico di raccolta o del circuito organizzato privato con il quale abbiano stipulato espressa convenzione che provvede all’iscrizione nei limiti della quantità conferita.

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Sono esonerati dalla tenuta del registro:

  • gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a ottomila;
  • gli imprenditori che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi;
  • gli imprenditori produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti.

Per gli imprenditori che in un anno producono quantità di rifiuti non eccedenti le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi, la tenuta del registro di carico e scarico può essere delegata alle organizzazioni di categoria o alle società di servizi.

TRASPORTO RIFIUTI

Sono esonerati dalla compilazione del formulario:

  • i produttori iniziali di rifiuti urbani e assimilati che provvedono al trasporto degli stessi presso i centri di raccolta di cui all’art. 183;
  • i produttori di rifiuti speciali non pericolosi che provvedono al trasporto dei propri rifiuti in modo occasionale e saltuario presso il centro di raccolta per non più di cinque volte all’anno e in quantità non superiore a 30 chilogrammi o trenta litri. La movimentazione dei rifiuti all’interno di aree private non è considerata trasporto;
  • gli imprenditori agricoli produttori di rifiuti speciali che provvedano al trasporto dei propri rifiuti in modo occasionale e saltuario attraverso il conferimento presso un circuito organizzato di raccolta previa convenzione o al gestore del servizio pubblico. Non si considera trasporto la movimentazione tra fondi appartenenti alla stessa impresa agricola, anche percorrendo la pubblica via, per il raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo purché la distanza tra fondi non superi i quindici chilometri. Non è neppure considerata trasporto la movimentazione effettuata dall’imprenditore agricolo dal proprio fondo al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa o dei consorzi agrari dei quali sia socio.

ALBO GESTORI AMBIENTALI

Sono esonerati dall’iscrizione:

  • gli imprenditori agricoli produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all’interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l’impresa ai fini del conferimento degli stessi nell’ambito
  • del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell’art. 183;
  • le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti non pericolosi se già iscritte all’Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi;
  • sono tenuti ad iscriversi nella sezione speciale dell’Albo i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti attraverso la presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell’Albo territorialmente competente.

Luigi Bello
Cresciuto in un’area a forte vocazione agricola, inebriato dal profumo e dai colori della propria terra, nasce sin dall‘infanzia una spiccata passione per il settore agricolo/rurale che mi ha accompagnato nella vita e negli studi. Ho scelto quindi di impegnarmi nel dare impulso alle attività imprenditoriali che operano nel mondo agricolo e ad esso connesse. Attualmente quindi mi occupo di assistere le imprese in tutte le pratiche tecniche di natura agricola.
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