Lo scambio di manodopera tra piccoli imprenditori agricoli è un istituto regolato dall’art. 2139 del codice civile, che così recita: “Tra piccoli imprenditori agricoli è ammesso lo scambio di manodopera o di servizi secondo gli usi.”
Per quanto attiene agli “usi” citati è necessario fare riferimento alle raccolte degli usi depositate presso le locali CCIAA.
Per piccoli imprenditori agricoli devono intendersi, ai sensi dell’art. 2083 del codice civile, i coltivatori diretti che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
L'INPS con circolare n. 126-2009 ha evidenziato i requisiti per lo scambio di manodopera al fine di evitare che potesse essere ricondotto ad un diverso rapporto.
Lo scambio di manodopera può essere ammesso quindi, tra piccoli imprenditori che esercitano un’attività professionale, organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia e si delinea quando:
- avviene tra soggetti aventi entrambi la qualifica di coltivatore diretto;
- i soggetti che rendono la prestazione in modo reciproco siano il coltivatore diretto e/o gli eventuali appartenenti al nucleo familiare, se ovviamente iscritti alla relativa gestione previdenziale;
- non c'è nessuna remunerazione a ristoro della prestazione resa;
- le prestazioni scambiate reciprocamente prescindano da un qualunque calcolo di stretta equivalenza sia qualitativa che quantitativa;
- la prestazione rientra esclusivamente nell'attività agricola principale o connessa.
L'esercizio dell'attività di servizi mediante scambio di manodopera deve essere svolto attraverso un regolare contratto (possibilmente con data certa) che ne rilevi i requisiti oggettivi e soggettivi e la prestazione deve avvenire esclusivamente da parte dell'imprenditore agricolo senza avvalersi di eventuale personale dipende assunto dalla stessa azienda.
Ulteriormente, il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 6/2011, nel procedere ad una ricostruzione dell’istituto e nel sottolinearne gli aspetti di natura previdenziale e assicurativa che si esplicano quando un coltivatore diretto svolge la sua attività sul fondo di un altro coltivatore, gratuitamente ma con l’impegno allo scambio delle prestazioni, con attività da ritenersi collegata al proprio fondo in maniera sostanziale e funzionale, ha ritenuto applicabile l’istituto anche ai mezzadri e ai coloni.
Riguardo, invece, la figura dell’Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva chiarisce che potrà, scambiare la manodopera solo nei casi in cui rientri nella nozione di piccolo imprenditore. Pertanto, solo qualora vi sia una partecipazione personale del titolare e dei suoi familiari alle attività dell’impresa agricola si potrà configurare lecitamente quanto previsto dal richiamato art. 2139 del c.c., sempre che si tratti di persona fisica e non giuridica, atteso che possono essere considerati IAP anche le società che abbiano quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo dell’attività agricola, le società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di IAP, le cooperative e le società di capitali quando almeno un amministratore sia in possesso di detta qualifica.
Se per il coltivatore diretto vi è una riconducibilità diretta alla figura di piccolo imprenditore e, di conseguenza, allo scambio di manodopera, per per lo IAP il Ministero chiarisce che è legata imprescindibilmente alla sussistenza dei requisiti previsti dalla seconda parte dell’art. 2083 c.c. che andranno valutati caso per caso.
In definitiva quindi si evidenziano di seguito, i requisiti fondamentali dell’istituto dello scambio di manodopera.
- La temporaneità, collegata all'esigenza di ricevere una prestazione lavorativa esterna in un determinato momento dell’annata agraria, nel quale si verificano picchi di lavoro da eseguire in un breve arco di tempo.
- La reciprocità delle prestazioni offerte dalle parti che non possono prescindere dalla natura agricola, configurando un’attività lavorativa che va ricollegata a quella svolta normalmente sul proprio fondo; infatti, non configurandosi prestazioni di natura subordinata nello scambio, i piccoli imprenditori restano tutelati dalla propria assicurazione e l’attività prestata sul fondo altrui costituisce un’integrazione di quella effettuata nella propria azienda.
- La gratuità delle prestazioni, che devono essere orientate esclusivamente alla ricerca di una analoga prestazione, senza alcun corrispettivo in denaro o in natura.