Il 24 aprile 2020 è stato pubblicato un aggiornamento del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” firmato il 14 marzo 2020 .
La nuova versione tiene conto dell’evoluzione dell’emergenza in corso e, pur confermando tutti i punti del precedente protocollo, aggiunge nuove disposizioni e impone la sospensione delle attività che non risultano in regola con le norme in materia di sicurezza.
Si raccomanda la prosecuzione (o la ripresa) delle attività produttive solo in presenza di adeguati livelli di protezione, come già previsto in precedenza, ma si prevede che “la mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”.
Altro importante rimando è quello all'informazione e alla formazione dei lavoratori:
“l’azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio”.
INGRESSO IN AZIENDA
Chiunque (lavoratore, datore di lavoro, ecc.), prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà (salvo indicazioni più restrittive previste nei singoli documenti di settore) essere sottoposto al controllo della temperatura corporea e comunica la mancanza dei sintomi anche per i conviventi.
Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.
In questi casi le persone saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.
È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9/2020 (art. 34) in combinato con il DL n. 18/2020 (art 16 c. 1)”.
RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA E NORMATIVA SUI DATI PERSONALI (PRIVACY)
È evidente che la raccolta di queste informazioni implichi un trattamento di dati personali che deve avvenire sempre nel rispetto di quanto disposto dal Reg. UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003, così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018.
Occorre pertanto stilare un’adeguata informativa da esporre all'ingresso dei locali aziendali e di cui sarebbe comunque opportuno fare firmare a dipendenti, collaboratori, clienti e fornitori una copia per presa visione.
Cosa va inserito nell'informativa?
- bisogna innanzitutto indicare i dati di contatto del Titolare del trattamento, ossia colui che effettua la raccolta di dati personali;
- va specificato quale sia il trattamento posto in essere, ossia per quale motivo vengano raccolti determinati dati personali dell’interessato;
- va specificato quale sia il trattamento posto in essere, ossia per quale
- motivo vengano raccolti determinati dati personali dell’interessato;
- considerato che ogni trattamento dev'essere suffragato da una legittima base giuridica, occorrerà quindi indicare, il rispetto di un obbligo legale, ex art. 6, comma 1, lett. c) del Reg. UE 2016/679, e si potrà anche rimandare alla specifica normativa nazionale di riferimento;
- tipologia di dati trattati, considerato che vanno raccolti unicamente i dati pertinenti rispetto alla tipologia di trattamento da effettuare;
- specificare nell'informativa se tali dati vengano raccolti in via cartacea o automatizzata, perché, in ipotesi, inseriti all'interno di un database gestionale;
- infine , vanno sempre elencati tutti i diritti riconosciuti all’interessato, quali il diritto di avere accesso ai propri dati personali, il diritto a richiederne la cancellazione se non sussiste più il motivo che ne aveva giustificato la raccolta, il diritto di opposizione nel caso in cui si ritenga siano stati raccolti dati non pertinenti in violazione del principio di minimizzazione, ecc.
IL CONCETTO DI DISTANZIAMENTO SOCIALE
È necessario il rispetto del distanziamento sociale (distanza interpersonale di almeno un metro), anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali.
È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa.
IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE
La figura del medico competente gioca un ruolo molto importante nella valutazione e gestione del rischio biologico e, in questo specifico momento, può svolgere nelle aziende un ruolo strategico in collaborazione con il datore di lavoro e il responsabile del servizio prevenzione e protezione su come affrontare al meglio l’attuale emergenza.
DOCUMENTI UTILI
Con la nota 149 dell’ INL, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito, in data 20 aprile 2020, le istruzioni ai propri ispettori per la gestione delle ispezioni in azienda.
È stato istituito un verbale di accesso dedicato all’emergenza covid-19, che è corredato di una check list di controllo.
La check list riprende tutti i 13 punti del protocollo di sicurezza condiviso da Governo e Parti Sociali.
L’INAIL ha condiviso sul proprio sito un documento tecnico di analisi delle attività lavorative in relazione alla probabilità di contagio del covid-19.
Il documento fornisce inoltre utili consigli tecnici per la ripresa in sicurezza e tabella di analisi delle attività.
LINK UTILI
Le attività di formazione e informazione per i lavoratori, disponibili sul sito INAIL
CONOSCERE IL RISCHIO
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