Il "rivenditore al minuto" come definito dall' art. 2 punto g) Reg. UE 2018/273: “persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, che esercitano professionalmente un'attività commerciale avente ad oggetto la vendita diretta al consumatore di piccoli quantitativi, determinati da ciascuno Stato membro tenendo conto delle caratteristiche particolari del commercio e della distribuzione, escluse le persone che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e per il condizionamento dei vini in grosse quantità e quelle che esercitano la vendita ambulante di vini trasportati sfusi.”
Nota ICQRF n. 4152 del 28 marzo 2017: importanti chiarimenti ai fini dell’esonero, da parte dei rivenditori al minuto e della tenuta dei registri telematici.
Per l’ottenimento del requisito previsto per l’esonero, il soggetto deve effettuare la vendita diretta al consumatore di piccoli quantitativi così come previsti dall’art. 1 del DM n. 293 del 20/03/2015:
"piccoli quantitativi": ai soli fini della definizione di "rivenditore al minuto", di cui all’articolo 22, lettera c), del Regolamento, le vendite:
- di vini e di mosti parzialmente fermentati, anche confezionati dal rivenditore stesso, in recipienti di volume nominale non superiore a 60 litri, con l’ulteriore limite di cessioni singole non superiori a 3 ettolitri ed a condizione che, nello stesso esercizio, non si detengano quantità superiori a 50 ettolitri di vino, escludendo dal computo i vini confezionati in recipienti di volume nominale fino a 5 litri,
- di mosto concentrato e mosto concentrato rettificato regolarmente confezionati da terzi inferiori o pari, per singola cessione, a 5 litri oppure ad 5 chilogrammi.
CONSUMATORE: ai sensi dell’articolo 1 comma 2 del D.Lgs 109/92 si intende “il consumatore finale nonché i ristoranti, gli ospedali, le mense ed altre collettività analoghe”.
Inoltre il Regolamento UE 236 del 26 maggio 2009, quando si riferisce al “consumatore” (art.22) e “consumatore finale” (art.37), non sembra intendere soltanto quello privato.
Quando ha inteso riferirsi a tale figura ha utilizzato lo specifico termine “consumatori privati” (vedasi l’art. 11 relativo all’esonero dalla presentazione della dichiarazione di giacenza).
Ai sensi dell'art. 22 dello stesso Regolamento non possono essere considerati rivenditori al minuto coloro che utilizzano cantine attrezzate pe il magazzinaggio ed eventualmente impianti per il condizionamento dei vini in grosse quantità o che esercitano la vendita ambulante di vini trasportati sfusi.