Lo scopo è quello fornire una guida valida per il territorio, al fine di facilitare l’accesso ai benefici di legge in favore delle aziende agricole e degli enti, gestori delle infrastrutture connesse all'attività agricola che hanno subito danni a seguito di eventi atmosferici dannosi dichiarati eccezionali dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
Tali disposizioni si applicano per danni a carico delle colture, delle strutture, dotazioni e scorte non assicurabili in forma agevolata, nonché per danni a infrastrutture connesse all'attività agricola (strade interpoderali, acquedotti, fossi di scolo, opere di approvvigionamento idrico, reti idrauliche ed impianti irrigui al servizio di più aziende agricole).
CHI SONO I SOGGETTI ATTUATORI?
- Ministero delle Politiche agricole Alimentari e Forestali (di seguito Mi.P.A.A.F.)
- Regione
- Servizio Provinciale Agricoltura competente per territorio
- Comuni (art. 5 Legge Regionale 24/1990 modificata dalla L.R. 66/17)
Ad oggi la Regione Puglia non ha mai emanato un atto d'indirizzo generale, in grado di identificare chiaramente ed in modo inequivocabile, l'insieme delle procedure operative da attuare, in caso di danni da calamità naturali o avversità atmosferiche ed eventi eccezionali, ma tenendo conto della normativa in vigore e della prassi consolidata, siamo ormai in grado di stilare una semplice guida da seguire, per tutti i possibili beneficiari.
BENEFICIARI
Le imprese agricole di cui all’art. 2135 del Codice Civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l’attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. nonché censite nel S.I.A.N. con fascicolo aziendale, che abbiano subito un danno alla produzione o alle strutture aziendali pari o superiore al 30 % (art. 5 comma 1 D.Lgs. 102/2004).
CALCOLO DEL DANNO
Il calcolo delle perdite va effettuato ponendo a base di riferimento la produzione media ordinaria delle tre campagne precedenti oppure, in alternativa, rispetto alla produzione media annua del quinquennio precedente, escludendo l’anno con la produzione più bassa e l’anno con la produzione più elevata.
La determinazione del danno alle colture può essere effettuata in base alle percentuali di danno ed ai valori di resa/coltura/ha riportati nelle relazioni dei Servizi territoriali, approvate con deliberazione di Giunta regionale nella richiesta di declaratoria in merito alla calamità in questione, oppure può essere dimostrata dall'azienda mediante idonea documentazione (fatture, quietanze, giustificativi).
Per i danni alle produzioni vegetali sono escluse, dal calcolo della produzione lorda vendibile, le produzioni zootecniche.
I danni alle strutture aziendali sono calcolati sulla base dei costi di riparazione/ripristino o sulla base del valore economico della struttura prima del verificarsi dell’evento.
Ai danni devono essere detratti i costi non sostenuti e possono essere aggiunti eventuali maggiori oneri sostenuti dal beneficiario a causa dell’evento.
L'aiuto complessivo non deve in nessun caso superare le effettive perdite subite dal beneficiario.
TIPOLOGIE DI AIUTO CONCEDIBILI
Contributi in conto capitale fino all’80% del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.
Nelle zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 1 dicembre 2013, il predetto contributo è elevabile fino al 90%.
Prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze d’esercizio dell’anno in cui si è verificato l’evento dannoso e per l’anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:
- 20% del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 1/ dicembre 2013; nell’ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all’evento inerenti all’impresa agricola.
- 35% del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell’ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all’evento inerenti all’impresa agricola.
Proroga delle operazioni di credito agrario definite dall’articolo 7 del D.lgs 102/2004.
Agevolazioni previdenziali definite dall’articolo 8 del D.lgs 102/2004.
Per i danni alle strutture aziendali e alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino al 80% dei costi effettivi per il ripristino, elevabili a 90% nelle zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 1° dicembre 2013.
Compatibilmente con le esigenze prioritarie delle aziende agricole, possono essere riconosciute, ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D.lgs. 102/2004, provvidenze volte al ripristino delle infrastrutture connesse e/o funzionali all'attività agricola, che rivestono carattere di interesse pubblico quali: acquedotti rurali e di altre opere di approvvigionamento idrico, impianti irrigui al servizio di più aziende agricole, argini golenali a difesa di aree agricole, canali di scolo, opere di bonifica agraria, strade interpoderali, valloni interaziendali.
Impiegati e operai agricoli, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, dipendenti da imprese agricole site in Comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche ai sensi del D.lgs. 102/04 e compresi nel Piano assicurativo agricolo annuale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, beneficiano del trattamento di integrazione salariale, previo riconoscimento, con deliberazione regionale di delimitazione delle aree colpite.
SEGNALAZIONE DANNI A SEGUITO DI EVENTO CALAMITOSO
I soggetti interessati dalle calamità segnalano all'Ufficio competente comunale, entro circa 20 giorni dal verificarsi dell’evento calamitoso, i danni subiti.
Le segnalazioni possono essere inviate anche in forma collettiva tramite enti e associazioni di categoria.
La segnalazione deve essere presentata, dal singolo soggetto o dall'associazione od ente di cui sopra, in forma scritta, anche tramite p.e.c. e deve esplicitare in ogni caso:
- data e descrizione dell’evento;
- illustrazione del danno subito (bene danneggiato o sue parti, riferimenti catastali, documentazione fotografica);
- stima del valore complessivo del danno.
L'Amministrazione comunale quantificata la reale incidenza del danno a livello territoriale invia segnalazione formale di presenza di danni da calamità atmosferiche al Servizio Provinciale Agricoltura di competenza.
I Servizi Provinciali Agricoltura provvedono con sopralluoghi nelle aree interessate, alla delimitazione dell’area danneggiata ai fini del riconoscimento dell’eccezionalità dell’evento e alla complessiva valutazione del danno causato.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DI CALAMITA' DA PARTE DEL Mi.P.A.A.F.
I soggetti interessati , nonché i soggetti cui compete la gestione delle infrastrutture di interesse pubblico, entro il termine perentorio di 45 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sulla G. U. del D.M. di declaratoria, presentano domanda di concessione dei benefici all'Ufficio competente comunale con indicazione delle provvidenze richieste, nell'ambito di quelle indicate dal Decreto Ministeriale utilizzando i seguenti modelli.