Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 215 del 29/08/2020, il Decreto 23 luglio 2020, che introduce la possibilità di sottoporre a pegno i prodotti agricoli e alimentari a denominazione d’origine protetta o a indicazione geografica protetta.
Il pegno rotativo è una forma di garanzia già nota per il comparto dei formaggi e dei salumi e che il Cura Italia ha allargato anche ai prodotti vitivinicoli e alle bevande spiritose Doc e Docg. L’obiettivo è fornire un sostegno alle imprese colpite dal crollo dei consumi in bar e ristoranti, nei mesi del lockdown.
Cos'è il pegno?
Diritto reale di garanzia su un bene altrui, che viene costituito per fungere da garanzia di un credito.
Nell'ordinamento italiano è regolato dagli articoli 2784 e seguenti del Codice Civile.
Il pegno consiste nella facoltà di utilizzare alimenti (ma sono inclusi anche prodotti vitivinicoli e bevande spiritose, purché tutelati dalle denominazioni) di comprovato valore come pegno da garantire in cambio di prestiti..
Il registro
Le specialità alimentari possono essere date in pegno, a decorrere dal giorno in cui sono collocate nei locali di produzione e/o stagionatura e/o immagazzinamento, a condizione che le stesse unità siano identificate in appositi registri.
Il pegno rotativo si costituisce con l’iscrizione, da parte del creditore, dei beni che ne sono oggetto, in appositi registri conformi alle prescrizioni del decreto MiPAAF e conservati a cura del debitore.
I registri sono annualmente vidimati da un notaio. Fanno eccezione i prodotti vitivinicoli e l’olio di oliva per i quali il debitore può procedere all'annotazione nei registri telematici istituiti nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), comunicando al creditore tale annotazione entro i giorno successivo alla registrazione.
Il pegno rotativo
Nel Decreto inoltre, si stabilisce che i prodotti DOP e IGP costituiti in pegno possono essere oggetto di patto di rotatività; si prevede infatti la possibilità di sostituzione delle unità sottoposte in pegno senza ulteriori stipulazioni.
Estinzione del pegno
La constatazione dell’estinzione totale o parziale dell’operazione sui prodotti DOP e IGP costituiti in pegno avviene mediante annotazione sul registro o tramite registrazione sul registro telematico (per i prodotti vitivinicoli e l’olio d’oliva).