Con il Decreto Ministeriale n. 0211444 del 19/04/2023 pubblicato sulla Gazz. Ufficiale n. 152 del 01/07/2023, il Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha messo a punto il nuovo bando per incentivare l’installazione di impianti fotovoltaici su tetti e coperture di fabbricati strumentali all’attività agricola, zootecnica e agroindustriale, finanziata dal PNRR.
Il decreto cerca di recuperare le risorse già stanziate con il primo bando Parco Agrisolare, che sono però rimaste inutilizzate. Prevede l’incentivazione dei pannelli fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1 MWp,
BENEFICIARI
- imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
- imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO indicati in un avviso di prossima pubblicazione;
- indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’art. 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad € 7.000,00.
Può presentare domanda il soccidario con un volume d’affari inferiore a € 7.000,00, a condizione che il valore de contratto di soccida sia superiore a € 7.000,00 nell’anno precedente la richiesta
SPESE E INTERVENTI AMMISSIBILI
Agli interventi realizzati viene riconosciuto un finanziamento in conto capitale con intensità di aiuto rispetto alla spesa ammessa come previsto nelle Tabelle inserite nell’Allegato al Decreto.
Il contributo è concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Gli interventi devono prevedere l’installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1 MWp.
Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi collaterali di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture:
- rimozione e smaltimento dell’amianto (e, se del caso, l’eternit) dai tetti;
- realizzazione dell’isolamento termico dei tetti;
- realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria).
Sono considerate ammissibili, le seguenti spese:
- per la realizzazione di impianti fotovoltaici:
- acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto; sistemi di accumulo;
- fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi;
- costi di connessione alla rete;
- fino a un limite massimo di € 1.500,00/Kwp per l’installazione dei pannelli fotovoltaici, anche in considerazione delle dimensioni complessive dell’impianto da realizzare e delle correlate economie di scala;
- fino ad ulteriori euro 1.000,00/Kwh ove siano installati anche sistemi di accumulo. In ogni caso, il contributo complessivo corrisposto per i sistemi di accumulo non può eccedere i € 100.000,00.
- qualora siano installate colonnine di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile e per le macchine agricole, potrà essere riconosciuta, in aggiunta ai massimali su indicati, una spesa fino ad un limite massimo ammissibile pari a € 30.000,00;
- per la rimozione e smaltimento dell’amianto, ove presente, e l’esecuzione di interventi di realizzazione o miglioramento dell’isolamento termico e della coibentazione dei tetti e/o di realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria):
- demolizione e ricostruzione delle coperture e fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi, fino ad un limite massimo ammissibile di euro 700,00/Kwp.
Per tutti gli interventi elencati sono ammissibili le spese di progettazione, asseverazioni ed altre spese professionali richieste dal tipo di lavori, comprese quelle relative all’elaborazione e presentazione dell’istanza, direzione lavori e collaudi, se prestate da soggetti esterni all’impresa.
TIPO DI SOSTEGNO ED ENTITÁ DELL’AIUTO
L’agevolazione per gli investimenti in attivi materiali o immateriali nelle aziende agricole, connessi alla produzione agricola primaria per il fotovoltaico, e nel settore della trasformazione di prodotti agricoli è dell’80%.
Scende al 30 % l’agevolazione concessa agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, in esenzione regolamento Ue n. 651/2014. E anche nel settore della produzione agricola primaria, senza vincolo di autoconsumo, con possibilità di aumentare l’agevolazione, se sono rispettati determinati criteri di premialità, quali essere PMI o aver effettuato investimenti nelle zone assistite.