La nuova PAC obbliga ogni Stato membro a dotarsi di schemi volontari per il clima e l’ambiente (eco-schemi) che genereranno un pagamento annuale per ettaro, aggiuntivo al pagamento di base, agli agricoltori che si impegneranno ad osservare pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente, necessarie per sostenere la transizione ecologica del settore agricolo.
Inizialmente, in Italia, erano stati previsti 9 ecoschemi, che sono stati, poi, ridotti a 7 e solo successivamente si è giunti alle definitive 5 tipologie, strettamente correlate ed integrate con la condizionalità rafforzata.
Agli ecoschemi, verranno destinate il 25% delle risorse per i pagamenti diretti, che corrispondono a circa 888,66 milioni di euro, di cui il 42% all’ecoschemi 1, il 19% all’ecoschemi 4, il 17% sia all’ecoschemi 2 che all’ecoschema 3 e il rimanente 5% all'ecoschema 5.
Il pagamento greening sarà quindi soppresso, ma la maggior parte dei suoi impegni (tra cui l’obbligo di aree ecologiche - EFA) verranno inglobati nella condizionalità rafforzata e costituiranno il presupposto per il percepimento del pagamento di base.
Gli eco-schemi sono in definitiva una nuova componente dei pagamenti diretti e richiederanno impegni ambientali aggiuntivi alla condizionalità; saranno erogati sotto forma di un pagamento annuale addizionale al
pagamento di base (sul modello dell'attuale greening) ammissibile rispettando gli impegni specifici stabiliti
per ognuno di essi.
TIPOLOGIA DI ECOSCHEMI
- Pagamento per il benessere animale e la riduzione degli antibiotici (376,41 milioni di euro pari al 42 %)
- Inerbimento colturale pluriennali (155,59 milioni di euro pari al 17 %)
- Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico (150,27 milioni di euro pari al 17 %)
- Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento (162,94 milioni di euro pari al 19 %)
- Misure specifiche per gli impollinatori (43,43 milioni di euro pari al 5 %)
IMPEGNI E SOSTEGNO
ECOSCHEMA | IMPEGNI PER L’AMMISSIBILITÀ AL SOSTEGNO | IMPORTO DEL PAGAMENTO |
1. Pagamento per il benessere animale e la riduzione degli antibiotici (suddiviso in due livelli) | Livello 1 Prevede il rispetto di soglie di impiego del farmaco veterinario (antibiotici) espresse in DDD (Defined Daily Dose) definite rispetto ad un valore di mediana regionale, calcolato annualmente per le diverse tipologie zootecniche ammissibili al pagamento. Ai fini dell’ammissibilità al pagamento gli allevamenti sono preventivamente classificati rispetto ai quattro quartili della distribuzione della mediana regionale. Gli allevamenti ritenuti ammissibili sono: - quelli che rimangono nei valori dei primi 2 quartili della distribuzione della mediana regionale calcolata per l’anno precedente; - quelli che mantengono valori DDD entro il terzo quartile, ma lo riducono del 20% - quelli che registrano valori DDD che passano dal quarto al terzo quartile. Livello 2 Prevede l’adesione al sistema SQNBA e lo svolgimento dell’intero ciclo o di una parte di esso al pascolo | Livello 1: Bovini da latte: 66 €/UBA; Bovini da carne e duplice attitudine: 54 €/UBA; Bufalini: 66 €/UBA; Vitelli a carne bianca: 24 €/UBA; Suini: 24 €/UBA; Ovini e caprini: : 60 €/UBA; Livello 2: Bovini: 240 €/UBA; Suini: 300 €/UBA. |
2. Inerbimento delle colture arboree | Va garantito l’inerbimento dell’interfila tra il 15 settembre e il 15 maggio dell’anno successivo; Va limitato l’uso di fitosanitari sull’intero campo per il controllo della vegetazione di copertura; Non è consentita la lavorazione del suolo nell’interfila, fatta salva la pratica del sovescio; Durante tutto l’anno, la copertura vegetale erbacea va gestita mediante operazioni di trinciatura-sfibratura, senza eseguire asportazioni della vegetazione erbacea dal terreno. | 120 €/ha aggiuntivi al sostegno di base |
3. Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico | Va eseguita la potatura annuale delle chiome secondo criteri stabiliti. E' previsto il divieto di bruciatura in loco dei residui di potatura (salvo diversa indicazione). | 220 €/ha aggiuntivi al sostegno di base. |
4. Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento | Va assicurata la presenza di colture leguminose e foraggere, nonché di colture da rinnovo. Su queste superfici non è consentito l’uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari nel corso dell’anno; In caso di colture da rinnovo effettuare l’interramento dei residui. | 110 €/ha aggiuntivi al sostegno di base |
5. Misure specifiche per gli impollinatori | Nell’interfila delle superfici a seminativo o delle coltivazioni arboree, va mantenuta una copertura dedicata con piante di interesse apistico nell’anno di impegno (il mantenimento viene assicurato tramite la semina con metodi che non implichino la lavorazione del suolo);Non vanno eseguite operazioni di asportazione, sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura;Non vanno utilizzati diserbanti chimici. Il controllo di piante infestanti non di interesse apistico può essere eseguito esclusivamente con operazioni meccaniche o manuali;Non vanno utilizzati i prodotti fitosanitari non consentiti su tutta la superficie a seminativo e durante la fioritura della coltura arborea o mellifera. | 500 €/ha ad ettaro per i seminativi 250 €/ha ad ettaro per le colture arboree. |