MVV: il documento di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli

MVV: il documento di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli

3 Luglio 2020

Il modello MVV, acronimo di "movimenti dei prodotti vitivinicoli", nasce con il D.M. n. 7490 del 2 luglio 2013, che recepisce quanto stabilito dal Regolamento 314/2012/UE, è ha sostituito dal 1° agosto 2013, il documento DOCO.

L’ente di riferimento è l’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).

FORMATI PREVISTI

I formati attualmente sono due:

  • MVV cartaceo (oppure il vecchio documento IT con vidimazione iniziale effettuata entro il 31/12/2016) fino al 31/12/2020;
  • MVV-E elettronico, oggi ancora facoltativo, obbligatorio dal 1° gennaio 2021.

Negli ultimi anni infatti, il legislatore ha spinto verso la digitalizzazione dei processi e degli adempimenti.

Anche per il modello MVV sopra descritto sarà in vigore, se non prorogata, l’obbligatorietà della procedura elettronica a partire dal 1° gennaio 2021.

MVV CARTACEI: LE TIPOLOGIE PREVISTE

Fino a quando sarà possibile utilizzare il documento MVV in modalità cartacea, i documenti potranno essere di due tipologie, A e B, di seguito descritte:

MVV cartacei autoprodotti/stampati in azienda secondo il modello di riferimento

  • il modello di riferimento è allegato al D.M. 2 luglio 2013 (a questo link anche schema editabile). Può essere utilizzata una versione personalizzata purché vengano riportate le stesse informazioni e gli stessi riferimenti alle caselle e alle compilazioni del modello;
  • devono essere preventivamente timbrati dal Comune o dall’Ufficio territoriale ICQRF competente per il proprio stabilimento enologico. Per la timbratura devono essere preventivamente preparati e già numerati. Sta al buon senso del produttore far timbrare un numero di documenti in linea con la stima delle vendite;
  • eccezione alla timbratura preventiva: non è necessaria quando la convalida avviene via PEC. In tal caso, infatti, la PEC attribuisce già validità e numero cronologico, attestato al documento. Tutte le modalità di convalida sono illustrate di seguito.

MVV prestampati da tipografie autorizzate:

  • sono modelli che vengono acquistati dall’azienda e che contengono già i dati identificativi di riferimento forniti, apposti su ogni modello;
  • non vanno mai pre-timbrati dal Comune o dall’Ufficio Territoriale ICQRF.

Tutti i modelli MVV su supporto cartaceo sopracitati (autoprodotti/stampati in azienda/prestampati da tipografia) non vanno annotati in nessun registro.
Gli adempimenti riguardanti l’annotazione sono stati abrogati sin dal 2002.

CONVALIDA MVV CARTACEI

Comune o ICQRF evidenziata con la prima spunta della casella 18 - “convalida ex art. 26 c. 1 lett. d) punto i)”

Posta elettronica certificata PEC evidenziata con la seconda spunta della casella 18 - “convalida ex art. 26 c. 1 lett. d) punto ii) - secondo trattino”

Convalida tramite microfilmatura evidenziata con la quarta spunta della casella 18 - “convalida ex art. 26 c. 1 lett. d) punto ii) - terzo trattino”

Autoconvalida evidenziata con la terza spunta della casella 18 - “convalida ex art. 26 c. 1 lett. d) punto ii) - secondo trattino e comma secondo”

MVV-E: LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI

  • Tempi di emissione. Non sono previste indicazioni per l’emissione e validazione del documento, essendo sempre obbligatoria l’indicazione della data e ora di partenza della spedizione. Tali riferimenti temporali non possono mai essere antecedenti alla validazione del documento;
  • Il trasporto deve iniziare entro un’ora dall’orario indicato nel documento MVV-E già validato. Nel caso in cui il trasporto inizi dopo un’ora il documento MVV-E non è più valido e deve essere necessariamente annullato e riemesso;
  • Il supporto su cui il documento può essere conservato e reso disponibile. Il documento MVV-E può essere stampato su carta o possono essere annotati su un documento commerciale già presente gli estremi della sua validazione, per renderli visibili in fase di controllo, o essere conservato su un supporto elettronico mobile come ad esempio uno smartphone. Bisogna porre molta attenzione nella scelta del supporto da utilizzare, nel caso in cui la circolazione dei prodotti superi il territorio nazionale. Solo la stampa dell’MVV-E può scortare i trasporti di prodotti al di fuori del confine italiano, nei soli casi previsti dalla legge e agevolati per i piccoli produttori di vino;
  • Un particolare interessante riguardante il documento MVV-E riguarda la sua implicita funzionalità di certificazione. Solo compilando correttamente la casella 17 del modello elettronico, infatti, tale documento può essere utilizzato come certificato per l’esportazione di cui all’art. 12, c. 1, lettera a) del Reg. UE 2018/273, oppure come certificato della provenienza, qualità, annata e varietà del prodotto vitivinicolo. Tale certificazione è disponibile in sei lingue (italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo e cinese), non è obbligatoria ma può essere richiesta dal Paese di destinazione. Come citato in precedenza, il documento MVV può essere utilizzato dai piccoli produttori vitivinicoli, non dotati di deposito fiscale per effettuare la spedizione del prodotto al di fuori del territorio italiano, ma attenzione: va sempre verificata la disponibilità del cliente ad accettare il documento MVV! Nel caso in cui non venisse riconosciuta l’agevolazione di piccolo produttore oltre Italia, si dovrà necessariamente appoggiare la spedizione ad un deposito fiscale italiano.
Luigi Bello
Cresciuto in un’area a forte vocazione agricola, inebriato dal profumo e dai colori della propria terra, nasce sin dall‘infanzia una spiccata passione per il settore agricolo/rurale che mi ha accompagnato nella vita e negli studi. Ho scelto quindi di impegnarmi nel dare impulso alle attività imprenditoriali che operano nel mondo agricolo e ad esso connesse. Attualmente quindi mi occupo di assistere le imprese in tutte le pratiche tecniche di natura agricola.
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