Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 26.08.2020 il Decreto del MiPAAF del 9 luglio 2020, contenente misure a favore dell'imprenditoria femminile in agricoltura.
Come previsto dalla Legge di Bilancio 2020, con il decreto in oggetto sono stati definiti i criteri e le modalità per la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
Per la realizzazione dei progetti sono concessi mutui agevolati:
- a un tasso pari a zero,
- della durata minima di cinque anni e massima di quindici anni, comprensiva del periodo di preammortamento,
- e di importo non superiore a 300.000 euro e comunque non superiore al 95% delle spese ammissibili
L'impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del programma di investimento, comprensivo dell'IVA, apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno pari almeno al 20% delle spese ammissibili complessive.
Sarà ISMEA l’ente al quale le imprenditrici dovranno rivolgersi per richiedere i mutui a tasso zero, secondo le modalità indicate nelle istruzioni applicative da esso definite, volte a definire i criteri, le modalità di presentazione delle domande, le procedure di concessione e di liquidazione e di revoca dei mutui agevolati.
Il mutuo agevolato deve essere assistito da garanzie per l'intero importo concesso, maggiorato del 20% per accessori e per il rimborso delle spese, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare. In particolare, si potra' ricorrere a:
- iscrizione di ipoteca di primo grado acquisibile sui beni oggetto di finanziamento oppure su altri beni del soggetto beneficiario o di terzi;
- in alternativa o in aggiunta all'ipoteca, a prestazione di fideiussione bancaria o assicurativa, sino al raggiungimento di un valore delle garanzie prestate pari al 120% del mutuo agevolato concesso.
I soggetti beneficiari si obbligano a stipulare idonee polizze assicurative sui beni oggetto di finanziamento, secondo le modalita' ed i termini stabiliti nel contratto di mutuo agevolato.
SOGGETTI AMMESSI
Microimprese e piccole-medie imprese, ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014, ovvero, le imprese che:
- occupano meno di 250 persone;
- il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;
- sono regolarmente iscritte al Registro delle Imprese
- esercitano esclusivamente le attività agricole di cui all’art. 2135 del Codice Civile. Amministrate e condotte da una donna con la qualifica di IAP o coltivatore diretto, come risultante dall'iscrizione previdenziale.
- nel caso di società, le stesse devono essere composte per almeno la metà dei soci, e delle quote di partecipazione, da imprenditrici agricole, come pure anche l’amministrazione deve essere in capo a donne con la qualifica previdenziale di IAP o CD.
INVESTIMENTI AMMISSIBILI
Per quanto riguarda i progetti finanziabili, questi devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
- miglioramento del rendimento e della sostenibilita' globale dell'azienda agricola mediante una riduzione dei costi di produzione o un miglioramento e riconversione della produzione e delle attivita' agricole connesse;
- miglioramento delle condizioni agronomiche e ambientali, di igiene e benessere degli animali purche' non si tratti di investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione europea;
- realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento ed alla modernizzazione dell'agricoltura.
I progetti non possono essere avviati prima della presentazione della domanda e devono concludersi entro 24 mesi dalla data di ammissione alle agevolazioni.
Non sono finanziabili gli investimenti per impianti destinati alla produzione di biocarburanti e per la produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili.
Gli investimenti devono avere ad oggetto beni nuovi di fabbrica e non sono ammessi investimenti per la sostituzione di beni preesistenti.
SPESE AMMESSE
- studio di fattibilità, comprensivo dell’analisi di mercato (nel limite del 2% del valore complessivo dell’investimento e, sommate alle spese per i servizi di progettazione, nel limite del 12% dell’investimento complessivo);
- opere agronomiche e di miglioramento fondiario;
- opere edilizie per la costruzione o il miglioramento di beni immobili;
- oneri per il rilascio della concessione edilizia;
- allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature;
- servizi di progettazione;
- beni pluriennali;
- acquisto di terreni (finanziabili nel limite del 10% dei costi totali ammissibili);
- formazione specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario, funzionali e commisurati alla realizzazione del progetto.