Ogni unità vitata idonea alla produzione è iscritta nello
schedario viticolo e ad ognuna è attribuita l’idoneità alla
produzione DOP o IGP.
Le uve da destinare alla vinificazione devono appartenere unicamente alle varietà di uve "raccomandate" o "autorizzate" per ogni singola Regione, ed avere un tenore zuccherino in accordo con i relativi disciplinari.
DEFINIZIONE
Per "schedario viticolo" si intende lo strumento previsto dall'articolo 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dall’ex regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, ora Reg. Ue 273/2018 e Reg. 274/2018, risulta articolato su base regionale ed è parte integrante del SIAN nonché del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS), contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo.
I dati del potenziale viticolo (dichiarazione superficie vitata ex B1) sono stati riversati da AGEA, tra marzo e giugno 2011, nello schedario viticolo.
NOVITÀ INTRODOTTE CON IL TESTO UNICO DEL VINO E DELLA VITE
Le modifiche allo schedario viticolo effettuate dall’Amministrazione devono essere comunicate entro il 31 luglio al viticoltore, anche al fine del corretto aggiornamento dei massimali di produzione delle uve atte a dare vini DOCG, DOC e IGT.
La resa massima di uva per ettaro è pari o inferiore a 50t/ha per i vini non IGP e non DOP.
Il Decreto rilancio (DL n° 34 del 19/05/2020) ha ridotto tale resa a 30 t/ha per prodotti non DOP e IGP dalla campagna vinicola 2021.
Per la resa massima per gli IGT, DOC e DOCG vale il disciplinare.
Il sistema di autorizzazione per gli impianti viticoli è gestito nell'ambito dei servizi del SIAN.