ISMEA è pronta a dare le garanzie per la concessione dei finanziamenti previste dal Decreto Liquidità, da destinare al settore agricolo.
Con la circolare n. 2\2020 ha comunicato, che dal 22 aprile, le banche potranno trovare sul sito dell’Ente quattro nuove tipologie di operazioni garantite.
- finanziamenti destinati alla liquidità ed investimenti ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. c) del D.L. 23/2020;
- finanziamenti destinati alla rinegoziazione del debito ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera e) del “Decreto Liquidità”;
- finanziamenti destinati alla rinegoziazione di operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre tre mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera p) del “Decreto Liquidità”;
- microfinanziamenti fino a 25.000 euro per l’agricoltura.
REQUISITI SOGGETTIVI
Le garanzie dirette verranno rilasciate gratuitamente.
Non potranno accedere alla garanzia le imprese che presentino esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria e che erano in difficoltà al 31 dicembre 2019.
Potranno, invece, accedere alla garanzia le imprese che presentano, alla data della richiesta, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore, classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate" ai sensi del paragrafo 2, parte B della Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e successive modificazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.
FINANZIAMENTI DESTINATI A LIQUIDITÀ E INVESTIMENTI
Intervento con garanzia diretta fino al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, per le operazioni finanziarie con durata fino a sei anni.
L'importo totale del finanziamento non può superare, alternativamente:
- il doppio della spesa salariale annua del beneficiario;
- il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
- il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi diciotto mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi dodici mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
FINANZIAMENTI PER LA RINEGOZIAZIONE DEL DEPITO
La lettera e), comma 1, dell’art. 13 prevede la garanzia diretta nella misura dell'80% e per la riassicurazione nella misura del 90% dell'importo garantito dal CONFIDI o da altro Fondo di Garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80% dei finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione, al medesimo soggetto beneficiario, di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.
FINANZIAMENTI PER LA RINEGOZIAZIONE DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE
Anche le imprese agricole potranno beneficiare della garanzia su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore, da non oltre tre mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020.
In questi casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.
MICROFINANZIAMENTI
Concessione di liquidità fino a 25.000 euro.
L’Ente ha istituito un portale specifico per tali garanzie, anch’esso dedicato, ovviamente, alle banche per il caricamento delle nuove operazioni.
Tale misura consente la garanzia per i finanziamenti destinati alle imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, le quali dovranno autocertificare tale condizione.
La garanzia interviene per finanziamenti con preammortamento di ventiquattro mesi ed una durata fino a settantadue mesi, per importi non superiori al 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione. L’importo massimo del finanziamento garantito non può comunque superare i 25.000 euro.
COME ACCEDERE
L’impresa deve compilare il modulo predisposto da ISMEA e trasmetterlo alla banca o all’intermediario che dovrà concedere il finanziamento.
La banca, raccolti i dati e le informazioni tramite il modulo pubblicato sul sito ISMEA, procederà alla prenotazione delle disponibilità dei fondi finalizzati alla copertura dell’operazione.
Quando la banca comunicherà l’erogazione del finanziamento, la garanzia sarà irrevocabilmente operativa sul 100% del prestito concesso.
Le operazioni semplicemente prenotate potranno, invece, essere successivamente cancellate, liberando le risorse per altre garanzie.