Le figure professionali in agricoltura - I.A.P.

Le figure professionali in agricoltura - I.A.P.

28 Aprile 2020

La figura dell’imprenditore agricolo negli ultimi anni ha subito diverse trasformazioni. Prima veniva chiamato imprenditore agricolo a titolo principale (IATP), ora ha assunto la denominazione di imprenditore agricolo professionale (IAP), per venire incontro alla modernizzazione e all’ampliamento delle attività collegate all’agricoltura.

Il D.Lgs. n. 99/2004 ha introdotto tale figura, definendolo come colui che,in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedichi all’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c. direttamente o in qualità di socio, almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (25% per le aziende ubicate in zone svantaggiate di cui all’art. 17 del reg. CE n.1257/99), con esclusione di pensioni, assegni ad esse equiparati ed indennità di qualsivoglia altra natura.

Le adeguate conoscenze e competenze professionali sono comprovate da:

  • possesso di un Diploma di Istituto Tecnico Agrario o professionale con indirizzo agrario, di un Diploma di Laurea in Scienze Agrarie o Forestali, in Medicina Veterinaria, in Scienza delle Tecnologie Alimentari o di un Diploma Universitario nelle stesse aree;
  • possesso di attestato finale di frequenza di un corso di formazione professionale in agricoltura, purché di durata non inferiore a quella prevista dalla Regione di riferimento;
  • è sufficiente avere esercitato attività agricola in qualità di titolare, contitolare, collaboratore familiare, amministratore o lavoratore agricolo per almeno tre anni consecutivi, antecedenti la presentazione della domanda di riconoscimento.

ATTRIBUZIONE QUALIFICA ALLE SOCIETÀ

Per favorire lo sviluppo societario in agricoltura, il Dlgs 99/2004, ha previsto il riconoscimento dello status di IAP anche alle società, superando la precedente normativa che limitava la qualifica solo alla persone fisiche.

La norma prevede che le società di persone, le società di capitali e le società cooperative possano rivestire la qualifica di IAP, purché esercitino, in via esclusiva, le attività agricole di cui all’art. 2135 c.c.
Tale obbligo deve risultare dall'oggetto sociale dello statuto e la ragione sociale o la denominazione giuridica dell’ente deve contenere l’indicazione di “società agricola”.

Non si può, infine, prescindere dall’elemento soggettivo, che differisce a seconda che si tratti di società di persone, di società di capitali o di società cooperative.

  • SOCIETÀ’ DI PERSONE – Almeno un socio deve possedere la qualifica di IAP
  • SOCIETÀ IN ACCOMANDITA- la qualifica si riferisce ai soci accomandatari.
  • SOCIETÀ COOPERATIVE – Oltre alle cooperative di produzione rientrano anche quelle di conduzione, qualora almeno 1/5 dei soci abbia la qualifica di IAP
  • SOCIETÀ’ DI CAPITALE - La qualifica deve essere posseduta da almeno un amministratore.

COME EFFETTUARE ISCRIZIONE

Fino alla data del 22 aprile 2004 l’accertamento dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo era di competenza dell'Inps.

Dal 06 maggio 2004 (D.Lgs 99/2004) tale accertamento e riconoscimento viene demandato alle Regioni.

Dal 30 giugno 2005 (D.lgs 101/2005 è possibile effettuare l'iscrizione con riserva, allegando alla documentazione certificazione comprovante la presentazione della domanda alla Regione, purché il richiedente entro 24 mesi (o diverso tempo stabilito dalle singole Regioni) dimostri di possedere i requisiti previsti.

In mancanza di tale adempimento l'Inps procederà' alla cancellazione, dalla data di iscrizione, con conseguente perdita dei benefici eventualmente goduti.

AGEVOLAZIONI

PPC (Piccola Proprietà Contadina): acquisto terreni agricoli pagando l’imposta catastale nella misura dell’1%, quella di registro e quella ipotecaria in misura fissa, con esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo.
Unica condizione è che l’IAP si obblighi a coltivare direttamente il terreno così acquistato per almeno i cinque anni consecutivi, pena la decadenza dal beneficio ed il conseguente pagamento delle imposte maggiori.

IMU: esenzione totale dal pagamento.
Nel caso di terreno agricolo sia in comproprietà, solo chi ha la qualifica IAP potrà beneficiare dell’esenzione IMU, al contrario gli altro comproprietari dovranno pagare la relativa imposta in proporzione alla propria quota di partecipazione alla comunione.

Prelazione: ha diritto di essere preferito ad altri potenziali acquirenti, purché dimostri di coltivare i propri terreni da almeno due anni.
Questo beneficio non trova invece applicazione nel caso in cui l’IAP sia affittuario dei terreni posti in vendita, diversamente da quanto la normativa sulla prelazione invece, prevede per il Coltivatore Diretto.

Imposte indirette: l’art. 1, quarto comma, del D.Lgs. n. 99/2004 prevede inoltre che all’imprenditore agricolo professionale persona fisica, che sia iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale degli agricoltori, siano riconosciute le medesime agevolazioni tributarie che la normativa vigente prevede per i Coltivatori Diretti persone fisiche.
Il successivo art. 2, quarto comma, della medesima disposizione legislativa, estende poi tale agevolazione alle società di persone, alle società di capitali ed alle società cooperative che esercitino esclusivamente le attività agricole di cui all’art. 2135 c.c.

Imposte dirette: la Legge di Bilancio 2020 ha prorogato per tutto l’anno in corso l’esenzione dall’IRPEF e dalle relative addizionali per i redditi dominicali e per i redditi agrari prodotti da Coltivatori Diretti ed IAP, già disposta per il triennio appena passato 2017-2019.

Per l’anno 2021, i redditi dominicali e quelli agrari prodotti da Coltivatori Diretti ed IAP concorreranno alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF solo nella misura del 50%.

Al fine del riconoscimento delle agevolazioni sopra descritte, l’Iap dev’essere iscritto nell’apposita gestione previdenziale ed assistenziale degli agricoltori tenuta dall’INPS.

Luigi Bello
Cresciuto in un’area a forte vocazione agricola, inebriato dal profumo e dai colori della propria terra, nasce sin dall‘infanzia una spiccata passione per il settore agricolo/rurale che mi ha accompagnato nella vita e negli studi. Ho scelto quindi di impegnarmi nel dare impulso alle attività imprenditoriali che operano nel mondo agricolo e ad esso connesse. Attualmente quindi mi occupo di assistere le imprese in tutte le pratiche tecniche di natura agricola.
Non perdere i nuovi articoli, iscriviti
alla nostra newsletter gratuita!
Ricevi novità e aggiornamenti nella tua casella email

logo
Studio Consulenza Agraria
Per. Agr. Luigi Bello
P.IVA 0768936072
Seguici su 
Informazioni
Via Tito Speri, 5 - 70010
Sammichele di Bari (Ba)

Tel:     080 89 17 133
Mob:  347 318 60 92
sportelloagricoltura.it@gmail.com
© Copyright 2025 SportelloAgricoltura.it | Professionisti in agricoltura
userscalendar-full linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram