L’Assegno Unico Universale rappresenta il nuovo beneficio economico alle famiglie con figli a carico, corrisposto dall’INPS su base mensile, dal periodo di marzo fino al mese di febbraio dell’anno seguente.
L’importo dell’assegno corrisposto è modulato sulla base della condizione economica della famiglia definita attraverso l’ISEE.
Per beneficiare dell’A.U.U. occorre presentare apposita domanda all’INPS, allegando copia dell’ISEE, tuttavia, è possibile omettere l’invio dell’indicatore di reddito ma, in tal caso l’importo corrisposto dall’INPS corrisponderà all’importo minimo previsto dalla misura.
L’A.U.U. sarà erogato a decorrere dal 1° marzo 2022 e, da quella data, per effetto di una complessiva riorganizzazione del welfare familiare, cesseranno di avere efficacia:
- le misure di sostegno alle famiglie di cui al Decreto Legge 5 che ha istituito l’assegno temporaneo per i figli minori;
- le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni;
- limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, l’assegno per il nucleo familiare e gli assegni familiari.
BENEFICIARI
È riconosciuto:
- per ogni figlio o figlia minorenne a carico (per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza);
- per ciascun/a figlio/a maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per cui ricorra una
- delle seguenti condizioni:
- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
- svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000
- euro annui;
- sia registrato/a come disoccupato/a e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
- svolga il servizio civile universale;
- per ciascun figlio/a con disabilità a carico, senza limiti di età.
Ai fini di beneficiare dell’assegno sono previsti specifici requisiti:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca, di durata almeno annuale;
- essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato, insieme ai figli a carico, in Italia per la durata del beneficio;
- essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata almeno biennale.
TEMPI E MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Chi può presentarla?
- Genitori conviventi
- Genitori separati/divorziati
- Genitore unico
- Genitori affidatari
- Tutore del/la figlio/a
- Tutore del genitore
- Figlio/a maggiorenne
Chi ha la responsabilità genitoriale e presenta la domanda dovrà possedere (al momento della domanda e per
tutta la durata dell’erogazione) i seguenti requisiti:
- essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo/a familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino/a di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- essere soggetto/a al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato/a in Italia;
- essere o essere stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Le domande, corredate o meno di ISEE, potranno essere presentate a partire dal 1° gennaio 2022.
Le domande possono essere presentate in qualunque momento dell’anno e, se accolte, danno diritto all’erogazione del beneficio fino al mese di febbraio dell’anno successivo. Tutte le domande presentate entro il 30 giugno di ciascun anno danno comunque diritto agli arretrati dal mese di marzo.
In caso di nuove nascite, la domanda va presentata entro 120 gg dalla nascita del/la figlio/a per poter ottenere il
riconoscimento dell’assegno dal settmo mese di gravidanza.
In caso di presentazione decorsi i 120 gg. dalla nascita, l’assegno è riconosciuto dal mese successivo a quello di
presentazione.
La domanda va presentata:
- accedendo dal sito web www.inps.it al servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico” con SPID almeno di livello 2, Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
- tramite enti di Patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.
La domanda richiede soltanto l’autocertificazione di alcune informazioni di base quali:
- composizione del nucleo familiare e numero di figli;
- luogo di residenza dei membri del nucleo familiare;
- IBAN di uno o di entrambi i genitori.
A CHI VERRÁ EROGATO L’ASSEGNO?
L’assegno è corrisposto mensilmente dall’INPS al/la richiedente nella misura del 100% ovvero su richiesta, anche
successiva, in pari misura (50%) tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
In caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al 100% al genitore affidatario. Tale
opzione dovrà essere espressa nel modello di domanda telematica e dovrà essere validata anche dall’altro
genitore. In assenza di tale validazione, il pagamento verrà effettuato nella misura del 50% al solo genitore
richiedente.
COME VERRÀ EROGATO L’ASSEGNO?
Il nuovo assegno unico per figli e figlie verrà accreditato direttamente sul conto corrente del beneficiario
(sull’IBAN indicato in domanda) oppure mediante bonifico domiciliato.
Fa eccezione chi percepisce il Reddito di Cittadinanza che riceverà, senza che debba presentare domanda,
l’importo dovuto con le stesse modalità di erogazione del RdC.
Per i percettori di reddito di cittadinanza, l’assegno è corrisposto d’ufficio.
IMPORTI
Il beneficio è attribuito a tutti i nuclei familiari con figli/e a carico sulla base della condizione economica del
nucleo misurata dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), del numero di figli e figlie, e di
eventuali maggiorazioni secondo la tabella sotto riportata.
Il/la richiedente deve essere in possesso di ISEE in corso di validità che si può ottenere:
- recandosi presso un CAAF;
- autonomamente, accedendo tramite il sito Inps al servizio “Isee precompilato” con lo SPID, la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi.