AGEA ritorna a parlare della qualifica di agricoltore attivo in caso di agricoltore con volume d'affari inferiore a € 7.000,00.
Richiamando la precedente Circolare n. 99157 del 20 dicembre 2018 di cui abbiamo già parlato, ritorna sull'argomento al fine di chiarire ulteriormente la corretta procedura da seguire.
È importante evidenziare che la vigente normativa nazionale prevede la mera facoltà, per l’agricoltore, di avvalersi dell’esenzione dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA mentre la superiore normativa regolamentare UE stabilisce l’obbligo di verificare il requisito dell’agricoltore in attività attraverso procedure e modalità di controllo adeguate che garantiscano che i contributi siano erogati in favore delle aziende che effettivamente esercitano l’attività agricola.
Nella Circolare n. 74630 del 11 novembre 2020, rispondendo a numerosi quesiti pervenuti sulla documentazione che l’Organismo Pagatore deve acquisire per questa fattispecie di agricoltori, ha precisato che:
“la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la quale l’agricoltore dichiara di essersi avvalso dell’esenzione dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e della comunicazione polivalente relativa all’anno precedente quello di presentazione della Domanda Unica, deve essere sempre accompagnata, nessun caso escluso, da fatture e bollette doganali o comunque documentazione fiscale/contabile relativa all’attività agricola svolta”.
Ciò sta a significare che l’impresa deve quanto meno aver effettuato degli acquisti nell’anno e deve poterli dimostrare a mezzo di una fattura da trasmettere all’OP.
“La mera dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale si descrive l’operazione commerciale eseguita non è idonea ai fini dell’istruttoria del requisito di agricoltore in attività”.