La normativa ambientale in materia di sfalci e potature e abbruciamento di rifiuti vegetali e agricoli

La normativa ambientale in materia di sfalci e potature e abbruciamento di rifiuti vegetali e agricoli

3 Aprile 2020

Bruciare residui vegetali in genere, ad esempio toppie, ramaglie e avanzi di potature, è una pratica agricola molto diffusa, in quanto per molti anni si è trattato di un'attività lecita.

Alla luce dei più recenti interventi normativi e giurisprudenziali, tuttavia, è necessario adottare particolari cautele in quanto si rischia di incorrere in sanzioni civili, ma anche penali.

QUALIFICAZIONE GIURIDICA DI SFALCI E POTATURE

L’art. 184 comma 2, lett. e del D.Lgs. 152/2006, classifica i "rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali ” come rifiuti urbani; mentre l'art. 184 comma 3 lettera a) classifica "i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 c.c." (articolo disciplinante la figura dell’imprenditore agricolo) come rifiuti speciali.

Una significativa eccezione a tale qualificazione è tuttavia posta dalla Direttiva 2008/98/CE (Direttiva sui rifiuti), la quale esclude dal suo campo di applicazione, oltre alle materie fecali, la "…paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati nell'attività agricola, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana" (art. 2, paragrafo 2, lett. f) della direttiva).

L’art. 20 della Legge Europea (n. 37/2019), ha sostituito il testo dell’art. 185, comma 1, lettera f) del TUA, disponendo l’esclusione dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti per "le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana".

A partire dal 26 maggio 2019 (entrata in vigore della L. 37/2019) gli sfalci e potature non sono considerati rifiuti alle seguenti condizioni:

  • siano effettuati nell'ambito delle normali pratiche colturali legate alle attività agricolo-forestali, oppure derivino dalla manutenzione del verde pubblico dei Comuni;
  • non siano pericolosi;
  • siano utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione oppure con cessione a soggetti terzi, attraverso processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

In questi casi non trova applicazione la normativa sui rifiuti e, conseguentemente, la gestione, la raccolta, il trasporto e il riutilizzo degli sfalci e potature potranno essere svolti liberamente.

Al contrario, laddove provengano da attività diverse da quelle indicate (si pensi, ad esempio, al giardinaggio di aree verdi private) e/o non siano rispettate le condizioni sopra-riportate, gli sfalci e le potature saranno a tutti gli effetti qualificabili come rifiuti (urbani o speciali), sulla base dell’art. 184, commi 2, lett. e) e 3, lett. a) del d.lgs. 152/2006 e, dunque, dovrà essere rispettata la normativa sui rifiuti al fine di non incorrere in pesanti sanzioni amministrative e penali.

L'ABBRUCIAMENTO DI RIFIUTI VEGETALI E AGRICOLI

Secondo l’art. 182, comma 6-bis del d.lgs. 152/2006 "Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’art. 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)".

Ne risulta pertanto che l'abbruciamento di piccoli cumuli (3 metri steri per ettaro, al giorno) di materiali vegetali di cui all’art. 185, comma 1, lett. f) del d.lgs. 152/2006 è considerato, qualora effettuato nel luogo di produzione, una normale pratica agricola per il reimpiego di tali materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non un’attività di gestione di rifiuti.

LE SANZIONI

Occorre ora interrogarsi sulle sanzioni applicabili in caso di abbruciamento di materiali (quali sfalci e potature derivanti da attività di giardinaggio privato) non ricompresi nel menzionato art. 185, comma 1, lett. f), oppure qualora non siano rispettate le condizioni fissate dall’art. 182, comma 6-bis del d.lgs. 152/2006.

A tale riguardo è all’art. 256-bis del d.lgs. 152/2006 che bisogna fare riferimento, il quale, nel fissare il quadro sanzionatorio penale applicabile in caso di combustione illecita di rifiuti, detta un regime d’eccezione al comma 6, stabilendo che "Si applicano le sanzioni di cui all’art. 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all’art. 184, comma 2, lettera e). Fermo restando quanto previsto dall’articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo [ovvero dell’art. 256-bis] non si applicano all’abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato".

Quindi se la combustione ha ad oggetto "rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali" (cioè i rifiuti di cui all’art. 184, comma 2, lett. e) del d.lgs. 152/2006), troverà applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 255 del d.lgs. 152/2006, da € 300,00 a € 3.000,00 (raddoppiata in caso di rifiuti pericolosi).

Invece, nel caso in cui l’abbruciamento riguardi i rifiuti di cui all’art. 184, comma 3, lett. a) (rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali), l’art. 256-bis del d.lgs. 152/2006 prevede, secondo una formulazione non certo cristallina, che (fermo restando quanto previsto dall’articolo 182, comma 6-bis) "le disposizioni del presente articolo non si applicano all’abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato", così di fatto evitando l’applicazione delle pesanti sanzioni penali dettate in materia di combustione illecita di rifiuti.
In tal caso, dovrà essere contestata la sanzione di cui all’art. 256, comma 1, lett. a) del d.lgs. 152/2006 per gestione di rifiuti senza la prescritta autorizzazione: pena dell’arresto da tre mesi a un anno o ammenda da € 2.600 euro a € 26.000 se si tratta di rifiuti non pericolosi.

Ebbene, laddove non sia applicabile il regime d’eccezione di cui all’art. 182, comma 6-bis del d.lgs. 152/2006, troverà attuazione un regime sanzionatorio di gravità differenziata a seconda che l’abbruciamento riguardi rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e agro-industriali (punito più severamente, a livello penale) o da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali (punito con "semplice" sanzione amministrativa).

Luigi Bello
Cresciuto in un’area a forte vocazione agricola, inebriato dal profumo e dai colori della propria terra, nasce sin dall‘infanzia una spiccata passione per il settore agricolo/rurale che mi ha accompagnato nella vita e negli studi. Ho scelto quindi di impegnarmi nel dare impulso alle attività imprenditoriali che operano nel mondo agricolo e ad esso connesse. Attualmente quindi mi occupo di assistere le imprese in tutte le pratiche tecniche di natura agricola.
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