La disoccupazione agricola

La disoccupazione agricola

20 Marzo 2020

La disoccupazione è una prestazione a sostegno del reddito, introdotta con l'art. 32 della Legge n. 264 del 29 aprile 1949, che l'INPS eroga direttamente agli operai che lavorano in agricoltura, purché abbiano alcuni requisiti fondamentali.

  • operai agricoli a tempo determinato;
  • operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano solo per una parte dell'anno;
  • i piccoli coloni;
  • i compartecipanti familiari;
  • i piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 giornate mediante versamenti volontari.

Per poter presentare la domanda, è necessario che i lavoratori possiedano altri requisiti inderogabili.

  • essere iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti per l'anno in cui si riferisce la domanda ;
  • avere almeno 102 giornate lavorate nel biennio precedente;
  • avere almeno 2 anni di anzianità assicurativa precedente la domanda, formato dall'anno a cui si riferisce la domanda e l'anno precedente.

DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO

L'indennità viene erogata per un numero di giornate annue pari a quelle lavorate entro il limite di 365 (366 per gli anni bisestili) detratte le giornate effettivamente lavorate a qualsiasi titolo. In queste ultime rientrano anche:

  • le giornate di lavoro dipendente non agricolo
  • le giornate di lavoro in proprio
  • le giornate già indennizzate ad altro titolo (malattia, maternità, infortunio, ecc...)
  • le giornate non indennizzabili (ad esempio l'espatrio definitivo)

Determinato il numero di giornate, andrà poi calcolato il suo importo pari al 40% del salario medio convenzionale valido per la provincia di appartenenza o della retribuzione effettiva percepita qualora superiore. Dall'importo così calcolato va detratto il 9% per ogni giornata indennizzata a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un numero massimo di 150 giorni.

N.B. Agli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.

Il contributo di solidarietà serve a garantire la copertura contributiva, figurativa, fino a 270 giornate utili (anno intero ai fini pensionistici) anche per quei lavoratori che, altrimenti, non potrebbero raggiungere la copertura piena.

PRESTAZIONI ACCESSORIE

Contestualmente alla domanda di indennità di disoccupazione agricola può essere avanzata la richiesta dell’ANF (Assegno al Nucleo Familiare) entro il limite della prescrizione retroattiva di 5 anni.

L’Inps eroga l’assegno per il nucleo familiare sull'indennità di disoccupazione spettante e, limitatamente agli operai agricoli a tempo determinato, sull'attività lavorativa prestata. I requisiti relativi al reddito ed alla composizione del nucleo familiare sono gli stessi previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti. La percezione dell’assegno è però, legata alla durata dell’attività lavorativa.

Agli operai agricoli a tempo determinato che svolgono nell'anno solare meno di 101 giornate di lavoro agricolo, l'assegno al nucleo familiare compete:

  • per le giornate effettivamente lavorate, maggiorate della percentuale delle giornate spettanti a titolo di ferie e festività (13,78%);
  • per tutte le giornate di disoccupazione coperte da contribuzione figurativa, detraendo dal parametro 270 le giornate lavorate e quelle indennizzate ad altro titolo fino ad un massimo di 180 giorni.

Agli operai agricoli a tempo determinato che svolgono nell'anno solare un numero pari o maggiore alle 101 giornate di lavoro agricolo, l'assegno al nucleo familiare compete per l'intero anno (312 giorni) sull’attività lavorativa.

L'assegno al nucleo familiare compete anche per le giornate di inattività, causata da infortunio o malattia professionale, malattia, gravidanza e puerperio, a condizione che il lavoratore agricolo:

  • presenti la domanda tramite mod. AF4/AGR/SPEC (SR15);
  • sia iscritto o abbia titolo all'iscrizione negli elenchi agricoli per un numero di giornate non inferiori a 51;
  • abbia lavorato in agricoltura per almeno 6 giorni nei trenta giorni precedenti il verificarsi dell'evento.

Sussistendo le precedenti condizioni, la durata dell'erogazione sarà:

  • Nel caso di infortunio e malattia professionale:
    • per tutto il periodo di inabilità temporanea assoluta riconosciuta dall'INAIL, fino ad un massimo di tre mesi.
  • Nel caso di malattia:
    • per tutto il periodo per il quale viene corrisposta l'indennità di malattia.
  • Nel caso di gravidanza e puerperio:
    • limitatamente al periodo di assenza obbligatoria dal lavoro stabilito dalla legge.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'indennità viene pagata direttamente dall'INPS in un’unica soluzione.

L’interessato dovrà indicare sulla domanda una delle seguenti modalità:

  • accredito su c/c bancario/postale, libretto postale o carta di pagamento prepagata dotata di IBAN (il richiedente deve essere intestatario dell’ IBAN);
  • bonifico presso lo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale localizzato per CAP (il pagamento in contanti è consentito solo per importi fino a 1.000 euro), previo accertamento dell’ identità del percettore, tramite:
    • il documento di riconoscimento;
    • il codice fiscale;
    • la consegna dell’originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento inviata all’interessato via posta.
Luigi Bello
Cresciuto in un’area a forte vocazione agricola, inebriato dal profumo e dai colori della propria terra, nasce sin dall‘infanzia una spiccata passione per il settore agricolo/rurale che mi ha accompagnato nella vita e negli studi. Ho scelto quindi di impegnarmi nel dare impulso alle attività imprenditoriali che operano nel mondo agricolo e ad esso connesse. Attualmente quindi mi occupo di assistere le imprese in tutte le pratiche tecniche di natura agricola.
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