In ottemperanza a quanto disposto dall’art 37 della Legge 238/2016 (Testo Unico della Vite e del Vino) i conduttori dei vigneti iscritti allo schedario viticolo che intendono rivendicare la produzione delle uve e dei vini a DOP e IGP devono presentare annualmente la dichiarazione vendemmiale mediante i servizi del SIAN, sulla base dei dati dello schedario viticolo.
TERMINI DI PRESENTAZIONE
entro il 15 NOVEMBRE dovrà essere presentata la Dichiarazione di Vendemmia (Raccolta e produzione di uve atte alla D.O.);
entro il 15 DICEMBRE dovrà essere presentata la Dichiarazione di Produzione di vino finito atto alla D.O. indicando i prodotti della vinificazione detenuti in cantina con riferimento al 30 novembre.
Negli ultimi anni sono state concesse delle proroghe, è stata riportata come unica scadenza, il 15 dicembre sia per la dichiarazione di vendemmia che di produzione.
La dichiarazione di vendemmia al 15 novembre era comunque obbligatoria solo per chi cedeva tutte le uve.
LA DICHIARAZIONE DI VENDEMMIA
Quali sono le informazioni contenute? (Art. 24 Reg. Ue n. 2018/274)
- L'identità del produttore di uva
- la superficie vitata in produzione
- la quantità di uve raccolte
- la destinazione delle uve:
- vinificate dal dichiarante, in quanto produttore
- consegnate a una cantina cooperativa
- vendute a un produttore di vino
- altre destinazioni
SOGGETTI OBBLIGATI
Sono obbligati a presentare la dichiarazione di vendemmia e di produzione i seguenti soggetti:
- I produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e successivamente la cessione totale dell’uva prodotta;
- I produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione utilizzando esclusivamente uve proprie;
- I produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione utilizzando esclusivamente le proprie uve;
- I produttori di uva che effettuano la raccolta delle uve e la vinificazione aggiungendo uve e/o mosti acquistati;
- I produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
- I produttori di vino che effettuano la vinificazione esclusivamente con uve e/o mosti acquistati;
- I soggetti che effettuano la intermediazione delle uve;
- Le associazioni e le cooperative.
CASI DI ESONERO
- i produttori di uva destinata ad essere consumata come tale, essiccata oppure trasformata direttamente in succo di uva;
- le aziende con meno di 0,1 ettari di vigneto e il cui raccolto non è stato, né sarà, neppure in parte, immesso in commercio in qualsiasi forma;
- i produttori che, mediante vinificazione nei loro impianti dei prodotti acquistati, ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma;
- i produttori di uve che consegnano l’intera produzione ad un organismo associativo, soggetto all'obbligo di dichiarazione, riservandosi di produrre un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma.
LA DICHIARAZIONE DI PRODUZIONE
Quali sono le informazioni contenute? (Art. 22 Reg. Ue n. 2018/274)
- l'identità del produttore;
- il luogo in cui sono detenuti i prodotti;
- la categoria di prodotti utilizzati per l'elaborazione del vino: le uve, i mosti di uve o i vini nuovi ancora in fermentazione;
- nome e indirizzo del fornitore;
- le superfici vitate in produzione, comprese quelli a scopi di sperimentazione, da cui provengono le uve, indicate in ettari e con il riferimento all'ubicazione della particella viticola;
- il volume, indicato in ettolitri o in centinaia di chilogrammi, dei prodotti vitivinicoli ottenuti dall'inizio della campagna viticola e detenuti alla data della dichiarazione, ripartiti per:
- colore (rosso/rosato o bianco);
- categoria di prodotti utilizzati;
- vino DOP, vino IGP, vino varietale senza DOP/IGP, vino senza DOP/IGP e tutti gli altri prodotti della campagna viticola, compresi i mosti concentrati e i mosti concentrati rettificati.
SOGGETTI OBBLIGATI
Sono obbligate a presentare la dichiarazione di vendemmia e di produzione i seguenti soggetti:
- I produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione utilizzando esclusivamente uve proprie;
- I produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione utilizzando esclusivamente le proprie uve;
- I produttori di uva che effettuano la raccolta delle uve e la vinificazione aggiungendo uve e/o mosti acquistati;
- I produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
- I produttori di vino che effettuano la vinificazione esclusivamente con uve e/o mosti acquistati;
- Le associazioni e le cooperative.
I prodotti detenuti in conto lavorazione al 30 novembre devono essere dichiarati dal soggetto che possiede i prodotti in tale data e non dall'effettivo proprietario.
CASI DI ESONERO
- le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone già indicate come soggetti esonerati alla presentazione della dichiarazione di vendemmia;
- i produttori che, mediante vinificazione nei loro impianti dei prodotti acquistati, ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma;
- i produttori di uve che consegnano l’intera produzione ad un organismo associativo, soggetto all'obbligo di dichiarazione, riservandosi di produrre un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma.
RETTIFICHE DELLE DICHIARAZIONI
Oltre la scadenza dei termini si attiva la funzionalità telematica relativa alla possibilità di operare rettifiche alle dichiarazioni, limitatamente alla correzione di errori e indicazioni inesatte non essenziali ai fini delle qualificazione e quantificazione dei prodotti denunciati.
RAVVEDIMENTO OPEROSO (Art. 85 Legge n. 238/2016)
......semprechè non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività' amministrative da parte dell'organo di controllo delle quali l'autore della violazione o gli altri soggetti solidalmente obbligati al pagamento della sanzione abbiano avuto formale conoscenza, oppure non sia già' stato redatto processo verbale di constatazione o di accertamento d'irregolarità'......
Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito entro il primo giorno lavorativo successivo alla regolarizzazione dell'errore o dell'omissione e comunicato entro tre giorni lavorativi, mediante PEC, oppure mediante altri sistemi legalmente riconosciuti, all'ufficio territoriale dell'ICQRF competente per il luogo in cui e' avvenuta l'irregolarità.