Il nuovo credito d’imposta sugli investimenti in beni strumentali

Il nuovo credito d’imposta sugli investimenti in beni strumentali

23 Febbraio 2021

L’art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020 "Legge di Bilancio 2021", ha disposto la proroga ed il rafforzamento del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, introducendo alcune novità, di seguito esaminate.

I BENEFICIARI

Agevolazione riconosciuta alla generalità delle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
Di conseguenza, possono beneficiare dell’agevolazione anche le imprese agricole che producono reddito agrario.

Limitatamente agli investimenti nei beni "generici", ossia in beni diversi da quelli elencati negli allegati A e B, Legge n. 232/2016, l’agevolazione è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi.

Sono escluse dall’agevolazione:

  • le imprese in stato di crisi;
  • le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è condizionata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

INVESTIMENTI AMMISSIBILI E NON

Investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale.

Restano esclusi gli investimenti:

  • nei veicoli di cui all’art. 164, comma 1, TUIR;
  • nei beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31/12/1988 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
  • in fabbricati e costruzioni;
  • nei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste e telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e dello smaltimento rifiuti;
  • nelle condotte e condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento delle acque minerali, dagli stabilimenti termali e per la produzione e distribuzione di gas naturale.

Relativamente ai veicoli di cui all’art. 164, comma 1, TUIR, si evidenzia che sono esclusi dal beneficio fiscale gli investimenti nei mezzi di trasporto richiamati dalla norma (autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli, aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto), ancorché utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa.

Possono invece fruire dell’agevolazione gli investimenti nei veicoli non espressamente richiamati dall’art. 164, comma 1, TUIR, tra i quali, ad esempio, autocarri, trattori stradali, autoarticolati e autosnodati, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale e mezzi d’opera.

A differenza della precedente agevolazione di cui alla Legge n. 160/2019, "Legge di Bilancio 2020", nell’ambito oggettivo di applicazione del nuovo credito d’imposta sono inclusi anche gli investimenti in beni immateriali nuovi diversi da quelli elencati nell’allegato B, Legge n. 232/2016 (sul punto la relazione illustrativa al DDL "Bilancio 2021" precisa che l’agevolazione intende promuovere l’avanzamento digitale delle imprese, incentivando anche gli investimenti in software, sistemi, piattaforme e applicazioni non riconducibili al progetto Trasformazione 4.0).

PERIODO DI EFFETTUAZIONE INVESTIMENTI

L’agevolazione opera per gli investimenti effettuati:

  • dal 16/11/2020 al 31/12/2022;
  • entro il maggior termine del 30/06/2023, a condizione che, entro il 31/12/2022, l’ordine di acquisto sia stato accettato dal fornitore e siano stati pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione dei beni agevolabili.

La decorrenza delle nuove misure del credito d’imposta assume quindi valenza retroattiva per gli investimenti effettuati nel periodo 16/11/2020 - 31/12/2020.

Al fine di collocare l’effettuazione dell’investimento nel periodo in cui opera l’agevolazione, occorre aver riguardo alle regole generali della competenza previste dall’art. 109, TUIR (per i beni mobili rileva la data della consegna o spedizione, oppure, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale sul bene).

MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA

Si differenziata in base alla tipologia dei beni agevolabili.

BENI STRUMENTALI DA TRANSIZIONE 4.0

Per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’allegato A, annesso alla Legge n. 232/2016, ovvero i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, le percentuali del credito di imposta spettabili possono essere così sintetizzate (commi 1056-1057).

Il limite massimo di costi ammissibili è pari a € 20 milioni.

Scaglioni di investimenti:Periodo: 16/11/20 – 31/12/21Periodo: 01/01/22 – 31/12/22
Fino a 2,5 milioni50%40%
Da 2,5 a 10 milioni30%20%
Da 10 a 20 milioni10%10%

Per i beni di cui all’allegato B della Legge n. 232/2016 (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0"  il credito di imposta è sempre pari al 20%, comprendendo anche il costo dei servizi di "cloud computing" connessi all’utilizzo dei beni stessi, entro il limite massimo di costi ammissibili pari a € 1 milione.

BENI STRUMENTALI ORDINARI

Infine, per gli investimenti in beni materiali ed immateriali "generici", ossia in beni diversi da quelli di cui agli allegati A e B, Legge n. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto in misure differenziate in base alla data di effettuazione dell’investimento.
Il limite massimo di costi ammissibili è pari a € 2 milioni per i beni materiali e a € 1 milione per i beni immateriali.

Importo dell’investimentoPeriodo di effettuazionePeriodo di effettuazione
16/11/2020 -
31/12/2021(o 30/06/2022)
01/01/2022 -
31/12/2022(o 30/06/2023)
€ 2 milioni beni materiali10%6%
€ 1 milione beni immateriali10%6%

Tuttavia, per gli investimenti in strumenti tecnologici destinati alla realizzazione di forme di lavoro agile, effettuati nel periodo 16/11/2020 - 31/12/2021 (o 30/06/2022), il credito d’imposta è riconosciuto nella maggior misura del 15% (comma 1054).

Si rammenta che il costo del bene deve essere individuato ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), TUIR, ossia comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, con esclusione degli interessi passivi e delle spese generali. Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione, nel modello F24, per il pagamento di imposte e contributi, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere:

  • dall’anno di entrata in funzione dei beni "generici" (ossia dei beni diversi da quelli di cui agli allegati A e B, Legge n. 232/2016);
  • dall’anno in cui è intervenuta l’interconnessione per gli investimenti in beni di cui agli allegati A e B, Legge n. 232/2016.

Qualora l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, il credito d’imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta sui beni "generici", con riferimento alla data della loro entrata in funzione (nella misura del 10% o 6%).

Per gli investimenti in beni "generici" effettuati nel periodo 16/11/2020 - 31/12/2021 da soggetti con ricavi o compensi inferiori a € 5 milioni, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.

Ai fini della compensazione, non opera il limite di € 1 milione annui di cui all’art. 34, Legge n. 388/2000, nonché il limite di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del Modello Redditi.
Non trova applicazione neppure la previsione di cui all’art. 31, D.L. n. 78/2010, ossia il divieto alla compensazione in presenza di debiti di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali il termine di pagamento sia scaduto.

ADEMPIMENTI E OBBLIGHI

Le imprese che effettuano investimenti in beni materiali ed immateriali di cui agli allegati A e B, Legge n. 232/2016, sono tenute a predisporre una perizia asseverata (rilasciata da un ingegnere o un perito industriale) o un attestato di conformità (rilasciato da un ente di certificazione accreditato), da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B, Legge n. 232/2016, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Per i suddetti beni, qualora il costo unitario sia pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

È poi richiesta la trasmissione di un’apposita comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, le cui modalità e termini saranno definite da un apposito provvedimento.

Da ultimo, e con riferimento a tutte le tipologie di beni agevolabili, i soggetti beneficiari sono tenuti a conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell’importo agevolabile.

A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alla disciplina agevolativa (ad esempio, per gli investimenti in beni di cui all’allegato A, Legge n. 232/2016, la dicitura: “Bene materiale di cui all’art. 1, comma 1056, Legge n. 178/2020”).

CESSIONE DEL BENE PER CUI SI È USUFRUITO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Qualora il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso o destinato a strutture produttive situate all’estero (ancorché appartenenti al medesimo soggetto) prima del 31/12 del secondo anno successivo a quello della sua entrata in funzione o dell’interconnessione, il credito d’imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere restituito entro il termine di versamento del saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifica la cessione o il trasferimento del bene all’estero, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Tuttavia, qualora nello stesso periodo di realizzo l’impresa:

  • sostituisca il bene originario con un bene strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dagli allegati A e B, Legge n. 232/2016;
  • attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione;

è possibile continuare a fruire dell'agevolazione, ancorché il costo di acquisizione del bene sostitutivo sia inferiore a quello del bene sostituito.

CARATTERISTICHE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d’imposta non è tassato ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, e non rileva neppure ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

Il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF/IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

CODICI TRIBUTO DA UTILIZZARE

Per l’agevolazione così come definita dalla Legge di Bilancio 2021, è necessario far riferimento ad altri codici tributo, istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la stessa risoluzione numero 3 del 13 gennaio 2021.

Il provvedimento fa una distinzione tra i crediti d’imposta disposti dalla precedente Legge di Bilancio, che possono essere utilizzati solo a decorrere dall’anno successivo all’acquisto, a quello della entrata in funzione o a quello dell’avvenuta interconnessione (per beneficiare del credito in misura maggiore), e quelli disposti dall’art. 1, commi 1051 e seguenti della Legge n. 178/2020, per i quali è prevista la possibilità di utilizzare il credito d’imposta già a partire dall’anno di entrata in funzione del bene, ovvero dalla sua interconnessione.

Codice tributoDenominazione
6932Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla Legge n. 232/2016) - art. 1, comma 188, Legge n. 160/2019
6933Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla Legge n. 232/2016 - art. 1, comma 189, Legge n. 160/2019
6934Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla Legge n. 232/2016 - art. 1, comma 190, Legge n. 160/2019
6935Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla Legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, Legge n. 178/2020
6936Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di
cui all’allegato A alla Legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, Legge n. 178/2020
6937Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di
cui all’allegato B alla Legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, Legge n. 178/2020

I codici tributo sono da indicare nella sezione "Erario" del modello F24:

  • i valori vanno indicati in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”;
  • il campo "anno di riferimento" va compilato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni indicato per esteso, es. 2021.

CHIARIMENTI SULLA DICITURA IN FATTURA

I soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare:

  • l’effettivo sostenimento dei costi agevolabili;
  • la corretta determinazione dei costi agevolabili.

La documentazione idonea consiste nelle fatture e negli "altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati", recanti l’espresso riferimento alla norma agevolativa ovvero una dicitura similare alla seguente:

"Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 184-194, Legge 160 del 27.12.2019".
(Dicitura con vecchi estremi di legge)

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre fornito i seguenti importanti chiarimenti:

  • in caso di acquisizione del bene a titolo di proprietà (vedasi la risposta all’interpello 438 del 5.10.2020) la fattura sprovvista di dicitura non è considerata idonea e determina la conseguente revoca, in sede di eventuale controllo, del beneficio;
  • in caso di acquisizione del bene tramite contratto di locazione finanziaria (vedasi la risposta all’interpello 439 del 5.10.2020) il contratto di leasing e le fatture per canoni di locazione sprovvisti di dicitura non sono considerati idonei e determinano la conseguente revoca, in sede di eventuale controllo, del beneficio;
  • la modalità di regolarizzazione della fattura sprovvista di dicitura può consistere alternativamente nell’apposizione di una scritta indelebile (anche con apposito timbro) sulla copia cartacea oppure nell’integrazione elettronica;
  • la regolarizzazione della fattura sprovvista di dicitura può essere effettuata ex post, entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.

Se da un lato, dunque, l’Amministrazione finanziaria conferma che l’inadempienza di tale onere documentale può comportare per il beneficiario del credito d’imposta, in sede di controllo, la revoca dell’agevolazione, dall’altro lato indica le modalità operative per regolarizzare ex post, ad investimento già perfezionato, l’omessa indicazione in fattura e negli altri documenti rilevanti della dicitura recante i riferimenti di Legge.

Le modalità di regolarizzazione delle fatture e dei documenti rilevanti sprovvisti di dicitura, mutuate dai chiarimenti resi dal Mise nella Faq 10.15 in materia della Nuova Sabatini di cui all’articolo 2, commi 2 e ss., D.L. 69/2013, sono le seguenti:

  • in caso di fatture emesse in formato cartaceo, è consentita all’acquirente l’apposizione della dicitura sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro;
  • in caso di fattura elettronica è consentita al beneficiario l’apposizione della dicitura sulla stampa cartacea del documento apponendo la scritta indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro, che, in ogni caso, dovrà essere conservata ai sensi dell’articolo 34, comma 6, D.P.R. 600/1973;
  • in caso di fattura elettronica è consentita al beneficiario, in alternativa alla scritta indelebilel’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso, secondo le modalità indicate in tema di inversione contabile nella circolare Ag. delle Entrate n. 14/E/2019. Come precisato nella circolare Ag. delle Entrate n. 13/E/2018, vista la natura del documento elettronico transitato tramite SdI, di per sé non modificabile e quindi non integrabile, qualsiasi integrazione della fattura può essere effettuata secondo le modalità indicate dalla risoluzione Ag. delle Entrate n. 46/E/2017 e le circolari richiamate, ovvero predisponendo un altro documento da allegare al file della fattura da integrare, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa. Il beneficiario potrà inoltre evitare di procedere alla materializzazione analogica della fattura originaria ed inviare allo SdI il documento integrato in modo da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione.

Luigi Bello
Cresciuto in un’area a forte vocazione agricola, inebriato dal profumo e dai colori della propria terra, nasce sin dall‘infanzia una spiccata passione per il settore agricolo/rurale che mi ha accompagnato nella vita e negli studi. Ho scelto quindi di impegnarmi nel dare impulso alle attività imprenditoriali che operano nel mondo agricolo e ad esso connesse. Attualmente quindi mi occupo di assistere le imprese in tutte le pratiche tecniche di natura agricola.
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