Dopo l’intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni il 6 giugno 2019, è stato firmato dal Ministro Teresa Bellanova, di concerto con i Ministri Franceschini (Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo) e Costa (Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), il D.M. che riconosce e disciplina i vigneti storici ed eroici.
Il decreto, stabilisce, con un maggiore livello di dettaglio rispetto a quanto previsto dal Testo unico del vino, regole e criteri operativi utili per individuare i vigneti eroici e storici, i potenziali destinatari degli interventi di ripristino, recupero e manutenzione che saranno finanziati, precisa lo schema di DM, con una parte del budget dell’OCM.
Il Ministero, prevederà quindi con i relativi decreti attuativi,i criteri di priorità e la destinazione di risorse finanziarie specifiche.
VIGNETI EROICI
Sono considerati vigneti eroici, quelli ricadenti in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o situati in aree dove le condizioni orografiche creano impedimenti alla meccanizzazione o hanno particolare pregio paesaggistico e ambientale, nonché i vigneti situati nelle piccole isole.
Sono individuati in base al possesso di almeno un requisito tra:
- pendenza terreno superiore al 30%;
- altitudine media superiore ai 500 m. s.l.m., ad esclusione dei vigneti situati su altopiano;
- sistemazione degli impianti su terrazzi e gradoni;
- viticoltura delle piccole isole (sono così definite le isole con una superficie totale massi-
- ma di 250 chilometri quadrati).
VIGNETI STORICI
Sono considerati invece, vigneti storici quelli la cui presenza è segnalata in una determinata superficie/ particella in data antecedente al 1960, debitamente documentata. La coltivazione di tali vigneti è caratterizzata dall’impiego di pratiche e tecniche tradizionali legate agli ambienti fisici
e climatici locali, che mostrano forti legami con i sistemi sociali ed economici.
Sono individuati sulla base del possesso di almeno un requisito tra:
- utilizzo di forme di allevamento tradizionali legate al luogo di produzione;
- presenza di sistemazioni idraulico-agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico (Terrazzamento, Ciglionamento, Ritocchino, Cavalcapoggio, Girapoggio e Spina);
- appartenenti a paesaggi iscritti al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico, purché la viticoltura costituisca la motivazione dell’iscrizione ed i vigneti presentino le caratteristiche principali dell’iscrizione;
- afferenti a territori patrimonio universale dell’UNESCO;
- ricadenti in aree, oggetto di specifiche leggi regionali o individuate dai piani paesaggistici, volte alla conservazione e valorizzazione di specifici territori vitivinicoli.
CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI INTERVENTO
I criteri devono rispondere prioritariamente ad almeno uno dei seguenti parametri:
- la conduzione del vigneto segue le pratiche tipiche di ciascun territorio quali, a titolo di esempio, densità di impianto, forme di allevamento, sistemazione idraulico-agraria, uso di pali in legno e assicura comunque il rispetto dell’ambiente pedoclimatico in cui il vigneto è inserito;
- gli interventi effettuati prevedono il consolidamento, con tecniche tradizionali, di strutture permanenti o semipermanenti quali, a titolo di esempio, muretti a secco, ciglioni, inerbimento, che preservino anche il suolo dal dissesto idrogeologico;
- l’utilizzo di vitigni autoctoni tipicamente usati nella zona o autorizzati dagli specifici disciplinari di produzione dell’area in cui è compreso il vigneto;
- l’attuazione di interventi che favoriscano la valorizzazione, la promozione e la pubblicità delle produzioni riconducibili alla ”viticoltura eroica o storica”, anche attraverso l’uso di un marchio nazionale da definirsi con successivo provvedimento.