Nno dei cardini della politica europea in tema di concorrenza tra le imprese è il c.d. divieto agli “aiuti di stato”.
In pratica, gli Stati Membri UE, gli enti regionale o pubblici in genere, possono erogare aiuti alle imprese solo nell’ambito di prefissati massimali, stabiliti in percentuale sugli investimenti, e solo comunque se autorizzati dalla Commissione europea.
Sono ammessi solo gli aiuti di piccola entità, definiti “de minimis”, aiuti che non incidono sulla concorrenza in modo significativo. Per il settore agricola il Regime De Minimis, quindi, prevedeva aiuti finanziari concessi alla medesima impresa che, sommati fra di loro, non potevano superare il limite massimo di € 15.000,00 in tre anni.
Con il nuovo Regolamento europeo (2019/316) si amplia l’applicazione degli aiuti De Minimis nel settore agricolo. Il massimale dell’aiuto regionale erogabile ad un’azienda nell’arco di un triennio è innalzato da € 15.000,00 ad € 20.000,00, in casi particolari è possibile aumentare tale importo fino ad € 25.000,00.
Il nuovo regolamento stabilisce l’obbligo, in particolare nel caso in cui si opti per il massimale più elevato, di creare registri centrali a livello nazionale che consentiranno di tenere traccia degli aiuti concessi al fine di semplificare e di migliorare l’erogazione e il monitoraggio di tali aiuti.
Il Decreto ministeriale 19 maggio 2020 recepisce il regolamento (UE) 2019/316 e consente che l’importo totale degli aiuti de minimis concessi ad un’impresa unica attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non può superare i 25.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
La definizione dell’importo totale degli aiuti de minimis, concessi ad una impresa unica attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, è regolato dal regolamento (UE) n. 1408/2013, così come modificato dal regolamento (UE) 2019/316.
Inoltre, il Decreto ministeriale 19 maggio 2020 fissa l’importo complessivo totale degli aiuti de minimis concessi nell’arco di tre esercizi finanziari che non può superare il limite nazionale di 840.502.950 euro, suddiviso in 210.125.737 euro a livello statale e in 630.377.212 a livello regionale (ripartito tra le Regioni, come da tabella allegata al Decreto).