Gasolio agricolo: aziende esonerate dai nuovi adempimenti

Gasolio agricolo: aziende esonerate dai nuovi adempimenti

17 Marzo 2020

Con l'anno nuovo, si affacciano anche i nuovi obblighi in materia di accise e serbatoi di gasolio.
Con il D.L. n. 124/2019, pubblicato lo scorso 27 ottobre lo Stato ha apportato diverse modifiche al Testo unico sulle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504) , prevedendo nuovi adempimenti per le aziende interessate dal deposito di gasolio, obbligate a rispettarli per non incorrere in pesanti sanzioni amministrative.

Secondo le nuove disposizioni, i deposito di capacità tra 10 e 25 metri cubi, sono soggetti a due adempimenti, da rispettare entro il termine del 31 marzo 2020:

  • rilascio della licenza fiscale da parte dell'Agenzia delle Dogane competente per territorio;
  • tenuta del registro di carico/scarico

In particolare, risulta particolarmente impattante per il settore agricolo, la modificata dell’art. 25 del D.Lgs. n. 504/1995, nella quale sono indicati i requisiti che determinano l’obbligo, per gli esercenti dei depositi di prodotti energetici, di denunciarne l’esercizio all'Ufficio delle Dogane.
Tale obbligo, precedentemente applicato anche agli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 25 metri cubi, ora è previsto che si applichi ai depositi di capacità superiore a 10 metri cubi.
E' stata modificata anche la lettera c) del secondo comma dell’art. 25 in cui erano ricondotti al suddetto obbligo anche gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 10 metri cubi. In tal caso il nuovo limite è di soli 5 metri cubi.

E' bene comunque precisare, che grazie alla richiesta di chiarimenti di alcune associazioni di categoria, si è giunti alla conclusione che i depositi che contengono esclusivamente gasolio agricolo, con capacità compresa tra i 10 e 25 metri cubi, sono esonerati sia dalla comunicazione all'agenzia delle dogane sia dalla tenuta dei registri di carico/scarico.

Questa affermazione deriva dalla lettura congiunta della Circolare n. 82/D del 18 marzo 1997 emanata dall'Agenzia delle Dogane e dall'art. 25 del Testo unico sulle accise.

Nella circolare si interpreta il comma 6 dell'art. 25 del Testo unico il quale afferma che la denuncia fiscale e i registri riguardano i distributori commerciali. Di conseguenza, secondo l'organo tecnico del Ministero delle finanze, non sono tenuti alla denuncia fiscale gli impianti che non possono qualificarsi come distributori commerciali, se contengono gasolio agricolo.

Per i registri invece, l'obbligo di detenerli è previsto dall'art. 25 comma 4 del Testo unico, il quale stabilisce che deve esse tenuto dai soggetti obbligati alla denuncia presso le Dogane.

In pratica, se i depositi di gasolio agricolo non sono soggetti a denuncia, non devono detenere neanche il registro.

Luigi Bello
Cresciuto in un’area a forte vocazione agricola, inebriato dal profumo e dai colori della propria terra, nasce sin dall‘infanzia una spiccata passione per il settore agricolo/rurale che mi ha accompagnato nella vita e negli studi. Ho scelto quindi di impegnarmi nel dare impulso alle attività imprenditoriali che operano nel mondo agricolo e ad esso connesse. Attualmente quindi mi occupo di assistere le imprese in tutte le pratiche tecniche di natura agricola.
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