Garanzie emergenza Covid-19, ISMEA pubblica le prime FAQ

Garanzie emergenza Covid-19, ISMEA pubblica le prime FAQ

24 Aprile 2020

ISMEA pubblica le prime risposte alle domande più frequenti.

  • La garanzia ISMEA è valida anche per le aziende con fatturato oltre 50 mln di euro? Ad esempio, fatturati oltre 50 mln di euro e meno di 500 dipendenti?

ISMEA garantisce le imprese di micro, piccola e media dimensione come definite dai Regolamenti UE.

  • Qual è l’importo massimo che garantisce e la % di intervento?

Salvo eccezioni recate dal D.L. n. 23/2020, articolo 13, la garanzia ISMEA garantisce fino a € 5.000.000 e fino all’80%, per le richieste formulate in forza di una carenza di liquidità dovuta all’emergenza COVID‐19.

  • Se un'impresa non presenta sconfinamenti al gennaio 2020, ma ha uno sconfinamento al 28 febbraio, può fare richiesta di garanzia per le misure ex D.L. Liquidità? Occorre fornire approfondimenti specifici al riguardo (per esempio, lettera della banca attestante l'assenza ad oggi di sconfinamenti)?

Potranno accedere alla garanzia le imprese che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate" ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.
Resta inteso che non potranno accedere alla garanzia le imprese che presentino esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria e che erano in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019.

  • Come effettuare il calcolo del 25% del fatturato nel caso soccida o nel caso di azienda con volume d’affari non superiore a € 7.000,00 e che, quindi, non presenta dichiarazione IVA?

Se non ci sono documenti formali, si acquisisce un’autocertificazione.

  • Nel caso che il documento fiscale sia la dichiarazione IVA e in presenza di più volumi di affari (ad es. agriturismo + c.to terzi+ agricoltura) si sommano?

Si considera solo il fatturato relativo all'attività oggetto della richiesta di garanzia.

  • Per le imprese agricole che presentano, oltre al codice attività della mera coltivazione dei fondi, anche altri codici attività relativi ad esempio al commercio al dettaglio, alla trasformazione, alla prestazione di servizi, al turismo, ecc. che, quindi, potrebbero anche presentare la stessa domanda a valere sul FCG come ci si comporta per il relativo coordinamento, atteso che, oltre che ad una potenziale duplicazione della garanzia, ci potrebbe essere anche un livello dei ricavi complessivi influenzato da più attività diverse?

Vanno tenuti separati i ricavi e conseguentemente gli aiuti che devono supportare le diverse attività.

  • In ogni modo le aziende esclusivamente agroalimentari devono intendersi escluse da tale garanzia Ismea, considerando la possibilità che hanno di rivolgersi anche allo strumento del FCG?

Se sono qualificate come imprese agricole ai sensi dell’articolo 1 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 possono accedere alla garanzia ISMEA.

  • Tutte le altre operazioni di finanziamento superiori ai 25 mila euro e destinate ad investimenti possono godere d’ora in poi di tale garanzia gratuita all’80% della durata max di 6 anni? Anche per programmi legati ad agevolazioni regionali del PSR oppure ad agevolazioni nazionali dei bandi MIPAAF?

Occorre distinguere tra domande fatte in costanza di una crisi di liquidità COVID19 (che va dichiarata) e non. Nel primo caso possono beneficiare del nuovo regime (5 milioni, 80%) rispettando le nuove condizioni (durata massima del finanziamento pari a 6 anni, ad esempio). Diversamente, possono beneficiare della garanzia secondo le modalità ordinarie già sperimentate. Questo vale anche per investimenti legati a PSR o altre agevolazioni nazionali, fermo restando che in questo caso occorrerà considerare l’effetto del cumulo degli aiuti COVID rispetto ad altri aiuti previsti per l’operazione.

  • L’analoga garanzia del FCG per le operazioni sino a 25 mila euro prevede che possa essere concessa anche per le persone fisiche esercenti attività d’impresa in possesso della sola partita IVA ma non iscritte in CCIAA; nel caso di imprese agricole non iscritte in CCIAA, il modulo di richiesta della garanzia allegato alla Circolare Ismea 2/2020 non prevede questa possibilità, pur essendo le caratteristiche della garanzia disciplinate dallo stesso d.l. 8 dell’8 aprile 2020. Come è possibile?

Questa fattispecie riguarda i liberi professionisti che non sono tenuti all'iscrizione alla CCIAA.
Beneficiarie della garanzia diretta Ismea sono esclusivamente le imprese agricole, che quindi presentano sempre un’iscrizione alla CCIAA

  • All’art. 13 del decreto liquidità punto g, per il FCG, è chiaramente esplicitato che la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX lettera A delle condizioni di ammissibilità di carattere generale. Il senso dell’articolo è che il Fondo Centrale non fa alcun tipo di valutazione dell’impresa richiedente salvo la presenza dei requisiti soggettivi previsti dallo stesso articolo. Come sarà l’iter di valutazione di ISMEA?

ISMEA valuta la centrale rischi (tenendo conto della peculiarità della situazione e quindi ignorando eventuali anomalie insorte post decreto) al fine di calcolare la PD necessaria per la quantificazione dell’intensità di aiuto da segnalare al registro aiuti.

  • Finanziamenti destinati a “liquidità” e “investimenti” ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera c) del Decreto Liquidità comprendono anche nuovi investimenti oppure si riferiscono ai soli già sostenuti a partire dal 31.01.2020?

Questa misura riguarda nuovi investimenti e liquidità che può essere destinata anche al pagamento dei fornitori per investimenti già effettuati.

  • È possibile richiedere un finanziamento L25 e poi altri finanziamenti sulle altre misure (liquidità COVID19, rinegoziazione COVI19 e ristrutturazione COVID19)?

Sì, è possibile cumulare gli aiuti nei limiti massimi di importo concedibile previsti dalla Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID‐19" del 19.03.2020 e s.m.i. Tale massimale per le imprese agricole ammonta a 100.000 euro. Si fa altresì presente che nel caso di L25 l’aiuto è pari all’importo del finanziamento garantito, mentre negli altri casi l’aiuto è pari all’importo della commissione di garanzia che appunto viene abbattuta
dall’aiuto concesso.

  • Per quanto riguarda la procedura ordinaria legata alle lettere c), e) e p) dell’art. 13, comma 1, del c.d. Decreto‐Liquidità, non essendo temporaneamente oggetto di valutazione avrà una procedura semplificata?

Le garanzie richieste ai sensi delle lettere c), e), e p) dell’art. 13, comma 1, del c.d. Decreto‐Liquidità sono oggetto di valutazione, la procedura è quella della richiesta di garanzia ordinaria.

  • Si può erogare anche prima di ricevere la conferma di garanzia?

Per liquidità25 sì, essendo automatica non è prevista una conferma prima dell’erogazione, è prevista una presa d’atto al momento della “prenotazione” con cui Ismea appunto prende atto che la Banca ha intenzione di effettuare l’operazione e accantona i fondi. Tale presa
d’atto è generata automaticamente dal portale dedicato a questa misura. Per le altre misure, invece, si deve attendere la proposta della garanzia.

  • Nel momento in cui si inoltra la richiesta della garanzia, si ha la certezza di aver "prenotato" la garanzia o potrebbe esserci il rischio che altre banche possano averla ottenuta prima?

Occorre distinguere tra liquidità25 e le altre misure: riguardo a liquidità25, se per le coordinate fiscali risulta già una prenotazione che esaurisce il plafond disponibile, il riscontro è immediato, per le altre misure no, occorrerà attendere la verifica dell’istruttore.

  • In che cosa consiste la misura definita "rinegoziazione”, ovvero quella che discende dall’art. 13 comma 1 lettera e) del Decreto Liquidità? E' possibile chiedere questa misura per rinegoziare mutui a lungo termine?

Si tratta di una misura che prevede la richiesta di garanzia per la rinegoziazione di finanziamenti a breve e medio termine (no lungo termine), anche erogati dalla stessa Banca richiedente e non precedentemente garantiti da Ismea, a cui la Banca aggiunge un minimo del 10% di nuova finanza (liquidità). Il nuovo finanziamento potrà avere una
durata massima di 6 anni, garanzia fino all’80% e fino a un importo massimo di 5 milioni.

  • Sui finanziamenti garantiti in via diretta da Ismea, va acquisita la garanzia sussidiaria?

Se sussistono i requisiti, e se la garanzia diretta viene rilasciata per una percentuale inferiore al 80%, sulla quota non coperta in via diretta va acquisita la garanzia sussidiaria sempre per una copertura massima di garanzia pubblica dell’80%.

  • Per le operazioni con finalità liquidità sarà possibile superare il vincolo dei 18 mesi di durata?

Se viene richiesta la liquidità nell'ambito dell’operatività consueta, la durata è sempre 18 mesi. Se invece si chiede liquidità ai sensi del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, articolo 13, comma 1, la durata massima è di 6 anni.

  • Nell’ipotesi di un’operazione di Euro 1.500.000 con finalità mista (investimento, liquidità e rinegoziazione) è possibile richiedere la garanzia solo sulla parte di finanziamento destinata ad investimento? Effettuando comunque un’erogazione unica?

La possibilità di associare più finalità (con l’eccezione della liquidità che non può associarsi ad altre) è prevista solo nell'ambito dell’operatività consueta, (con aumento di percentuale – fino all’80% ‐ e importo della garanzia ‐ fino a 5 milioni ‐ laddove l’azienda possa dichiarare di avere subito una temporanea carenza di liquidità a causa dell’emergenza in atto ); se invece si attiva una delle misure ex‐COVID (art. 13 comma 1 lettere c), e), e p) queste non possono essere richieste insieme ad altre finalità. In ogni caso, non è mai possibile richiedere la garanzia solo su una parte del finanziamento. La garanzia copre sempre tutto il finanziamento. È semmai possibile chiedere invece dell’80% di garanzia, il 50% o il 30%.

  • Il finanziamento garantito potrà essere configurato come "ordinario" (e non agrario‐ex art. 43) considerando la finalità e le disposizioni di legge?

Non ci sono indicazioni al riguardo. La qualificazione dell’operazione resta affidata alla Banca nel rispetto della normativa in materia bancaria e creditizia di riferimento.

  • Sarà eventualmente possibile prevedere un preammortamento di durata 18 mesi e rate semestrali (in questo modo il rimborso del capitale inizierebbe comunque non prima di 24 mesi dall'erogazione come previsto dalla normativa) oppure con rata trimestrale e preammortamento 21 mesi (stesso concetto)?

L’inizio del rimborso del capitale è previsto non prima di 24 mesi. Da questo termine deve iniziare a considerarsi l’ammortamento.

  • Nel modulo di richiesta del finanziamento è previsto l'impegno per il cliente a trasmettere tutta la documentazione per effettuare controlli per la verifica dei dati contenuti nel modulo con esplicito riferimento "all'effettiva destinazione dell'agevolazione concessa da ISMEA". La Banca deve raccogliere qualche documentazione attestante la finalità oppure sarà sufficiente l'autodichiarazione rilasciata dal cliente di aver subito in via temporanea carenza di liquidità in conseguenza al Covid‐19?

La dichiarazione prevista è sufficiente.

  • Per le aziende costituite dopo il 01/01/2019 oltre all'autocertificazione quale potrebbe essere l'"altra idonea documentazione" ritenuta attendibile?

Se, in considerazione della proroga dei termini, non è stata presentata la dichiarazione IVA relativa all’esercizio 2019, si può far riferimento alla situazione contabile al 31/12/2019.

  • Dal punto di vista operativo, cioè sull’attività da effettuare sul portale ISMEA per la richiesta di garanzia, a parte la richiesta semplificata di cui alla lett. m), che ha il proprio sito dedicato, non cambia praticamente nulla rispetto alla generica e normale operatività, se non un generico flag da spuntare “Nuova Covid19” che vale per tutta la operatività di cui al Decreto in oggetto quindi c), e) e p).

Si conferma che al momento per le misure diverse da quella di cui alla lettera m) l’istruttoria seguirà l’iter ordinario. In aggiunta si segnala che ci saranno delle dichiarazioni ad hoc da far sottoscrivere all'impresa per ciascuna tipologia di intervento.

  • Art. 13, comma 1, lettera p): in tale punto si esplicita il fatto che possono essere altresì oggetto di garanzia diretta ISMEA operazioni erogate dalla banca da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta di finanziamento. Se abbiamo erogato tali prestiti con garanzia sussidiaria cosa succede a livello di tale garanzia? Si perde sia la garanzia che la commissione? Oppure si sommano le 2 garanzie arrivando a coprire al max l’80% del prestito? Potete fornirci chiarimenti n merito?

Laddove viene acquisita una garanzia diretta per la percentuale massima consentita dal c.d. Decreto‐Liquidità, la garanzia sussidiaria deve ritenersi assorbita da quest’ultima.

  • Art. 13, comma 1, Lettera m): il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio da inviarvi dovrà essere firmato in originale dal cliente sulla forma cartacea (vale lo stesso per altri eventuali moduli obbligatori) oppure si potrà procedere con l’acquisizione delle firme tramite il canale digitale?

Sarà possibile firmare il modello di dichiarazione digitalmente.

  • ll manuale operativo del sito l25.ismea.it riporta che in fase di prenotazione e prima della conferma, la Banca verifica se:
    • ‐ esistono fondi disponibili per il rilascio di garanzie da parte dell’ISMEA;
    • ‐ per quel CUAA non sono state già prenotate/rilasciate garanzie che saturino il limite previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera m) del DL 23/2020
    • ‐ per il CUAA acquisito sono state già fornite, anche da altre Banche, informazioni non coerenti con quanto in possesso della Banca segnalante.
  • Effettuata la prenotazione con il bottone prenota, la Banca impegna i fondi disponibili per il rilascio. Sono informazioni che, per un'opportuna verifica, rilascia automaticamente la procedura nel momento dell'inserimento della richiesta?

Sono verifiche online che, in caso di esito negativo, non consentono l’acquisizione della domanda.

  • La fase di "genera la presa in carico della prenotazione" come anche l'invio al sito ismea@pec.ismea.it del modulo di autocertificazione (che è sostanzialmente la richiesta di garanzia) è bene che siano effettuati subito dopo la fase di prenotazione (come indicato nella circolare 02/2020) oppure dopo la fase di erogazione (che può avvenire anche successivamente) come pare sia indicato nel manuale?

La generazione della presa in carico può essere fatta in ogni momento. Quanto al modulo, si consiglia di inviarlo subito per posta certificata ad ISMEA senza dimenticare di scrivere il numero di posizione cui si riferisce (LTM….)

  • Oltre all'autocertificazione presente sul portale e documento di identità del richiedente bisogna inoltrare al sito ismea@pec.ismea.it anche il modulo privacy?

Sì, occorre inviare anche quello e, naturalmente, conservarlo.

  • Nell'iter di compilazione dei dati, in fase di prenotazione, sono riportati nome e cognome, in caso di richiedente società come ci deve comportare?

Occorre indicare il Nome della società in entrambi i campi (nome e cognome)

  • Nella fase di prenotazione è necessario indicare il tasso dell'operazione, se l'erogazione effettiva viene erogata dopo alcuni giorni, ed il tasso di riferimento è cambiato (se siamo a fine mese) è possibile, nella fase di erogazione modificare il tasso?

No, non è possibile ma l’informazione è solo indicativa. Resta inteso che la Banca è tenuta a rispettare quanto previsto dall’articolo 13 del decreto-legge Liquidità in merito alle condizioni economiche da applicare ai finanziamenti garantiti.

  • Il modulo di richiesta della garanzia allegato alla Circolare Ismea 2/2020 dispone che il calcolo del finanziamento max concedibile, nei limiti max di 25 mila euro, non può superare il 25% dei ricavi aziendali da calcolarsi, in alternativa, sull’ultimo bilancio depositato (il che varrebbe soltanto per le società di capitali e cooperative) ovvero sull’ultima dichiarazione fiscale presentata. In quest’ultimo caso si chiede conferma che per dichiarazione fiscale presentata si debba intendere la dichiarazione IVA?

Si conferma che per dichiarazione fiscale presentata si debba intendere la Dichiarazione IVA e che il requisito del calcolo del fatturato potrà essere determinato considerando il volume d’affari/ricavi quali emergono dalla dichiarazione IVA 2019.

Luigi Bello
Cresciuto in un’area a forte vocazione agricola, inebriato dal profumo e dai colori della propria terra, nasce sin dall‘infanzia una spiccata passione per il settore agricolo/rurale che mi ha accompagnato nella vita e negli studi. Ho scelto quindi di impegnarmi nel dare impulso alle attività imprenditoriali che operano nel mondo agricolo e ad esso connesse. Attualmente quindi mi occupo di assistere le imprese in tutte le pratiche tecniche di natura agricola.
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