Dal 1° gennaio 2020 entra in campo il nuovo credito d’imposta che, rispetto, a “Iper” e “Super” ammortamento, presenta una importante novità relativa al campo di applicazione. “Iper” e “Super” ammortamento sono strumenti utilizzabili solo se viene prodotto un reddito d’impresa e viene determinato a bilancio nei modi ordinari.
Il comma 186 della nuova legge di bilancio stabilisce che: «Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito».
Di conseguenza qualunque impresa residente in Italia, sia individuale che societaria, operante in qualsiasi settore economico (quindi compresa la agricoltura) può accedere al credito d’imposta a prescindere dal regime fiscale di determinazione del reddito.
Possono quindi accedere al credito d’imposta anche le imprese agricole che determinano il proprio reddito su base esclusivamente catastale, nonché le imprese agricole che producono anche un reddito d’impresa, eccedente il reddito agrario.
Il nuovo credito d’imposta sarà riconosciuto in misura differenziata in ragione della tipologia di beni oggetto dell’investimento.
Per gli investimenti in beni materiali strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica ed industriale:
- 40% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% per investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 10 milioni di euro.
Per gli investimenti in beni immateriali (servizi e software) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”
- 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.mila €
Per gli investimenti aventi a oggetto beni diversi da quelli sopra indicati, non interconnessi, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6%, determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del DPR 917/1986 (Testo unico delle imposte dirette) e nel limite massimo di 2 milioni di €.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con F24 in 5 quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni o a decorrere dall'anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione per i beni 4.0 e richiedono in ogni caso l’utilizzo dei canali telematici delle Entrate per la trasmissione degli F24 in cui sono esposte.
Nel corso di Telefisco 2020, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che i crediti di imposta da agevolazioni, che si indicano nel quadro RU, compreso il nuovo incentivo agli investimenti previsto dalla legge di Bilancio 2020, non sono interessati dal nuovo vincolo di compensabilità solo dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi introdotto dal collegato alla manovra, in quanto, tale prescrizione si riferisce esclusivamente ai crediti Iva, ai crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'Irap.