I produttori e coloro che abbiano proceduto ad una qualsiasi trasformazione delle uve da vino, sono obbligati alla consegna in distilleria o allo smaltimento sotto controllo per uso alternativo, dei sottoprodotti ottenuti: fecce e vinacce.
L'articolo 13 della Legge n.238/16 ''Testo Unico del vino e della vite'' specifica le tempistiche e le modalità per lo smaltimento dei sottoprodotti della vinificazione.
CARATTERISTICHE SOTTOPRODOTTI
VINACCE
- possono essere con o senza raspi
- devono possedere un tenore alcolico minimo pari a 2,8 litri di alcol anidro/100 kg;
- il trasporto deve essere scortato dal documento MVV, o in alternativa da documento IT vidimato antecedentemente il 31/12/2016;
- non è prevista validazione dei documenti ne trasmissione di copia al ICQRF;
- lo stoccaggio temporaneo delle vinacce prevede il rispetto ambientale, in particolare si ricorda che il percolato che si può ottenere dalla naturale pressatura del cumulo non può essere confluito in fogna.
Si consiglia lo stoccaggio in appositi contenitori o aree cementate e coperte.
FECCIA
- deve possedere un tenore alcolico minimo pari a 4 litri di alcol anidro /100 kg;
- prima di essere estratta dalle cantine deve essere denaturata con le modalità previste dalla norma, tale operazione va annotata sul registro telematico;
- il trasporto deve essere scortato dal documento MVV, o in alternativa da documento IT vidimato antecedentemente il 31/12/2016
- non è prevista validazione dei documenti;
- entro il primo giorno lavorativo successivo alla consegna in distilleria, deve essere inviata copia del documento di trasporto all’ICQRF.
DENATURAZIONE
Le fecce di vino, prima di essere estratte dalla cantina, devono essere obbligatoriamente denaturate o con cloruro di litio se conferite in distilleria o con solfato ferroso se destinate ad uso agronomico.
Si riportano di seguite le quantità di denaturante da aggiungere prima dell'estrazione dallo stabilimento:
a) cloruro di litio: minimo 5 e massimo 10 g/hl di prodotto;
b) solfato ferroso per uso agricolo: minimo 100 g/hl di feccia.
ALTERNATIVE ALLA DISTILLERIA
Uso agronomico diretto, mediante la distribuzione dei sottoprodotti
nei terreni agricoli, nel limite di 3.000 kg per ettaro di superficie
agricola risultante nel fascicolo aziendale, a condizione di un
espresso impegno ad utilizzare i sottoprodotti stessi per uso
agronomico.
Uso agronomico indiretto, mediante l'utilizzo dei sottoprodotti per
la preparazione di fertilizzanti (compostaggio).
Uso energetico, mediante l'utilizzo dei sottoprodotti quale
biomassa per la produzione di biogas o per alimentare impianti per la
produzione di energia, utilizzati anche congiuntamente ad altre fonti
energetiche destinabili alla produzione di biogas o biomasse
combustibili.
Per la produzione di particolari prodotti agroalimentari. Pratica autorizzata dalla Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato su richiesta delle regioni e delle province autonome.
Uso farmaceutico, mediante l'utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di farmaci.
Uso cosmetico, mediante l'utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di cosmetici.
TEMPISTICHE
Se viticoltori con produzione superiore a 1000 hl:
La consegna dei sottoprodotti ai distillatori viene effettuata:
- Per le vinacce ottenute prima del 31 dicembre, entro 30 giorni dalla fine del periodo vendemmiale (31 dicembre);
- Per le vinacce ottenute dopo il 31 dicembre entro 30 giorni dalla data di ottenimento;
- Per le fecce non denaturate, entro 30 giorni dal loro ottenimento e comunque entro il 31.07 della campagna di riferimento.
se viticoltori con produzione inferiore a 1000 hl (piccoli produttori):
La consegna dei sottoprodotti ai distillatori viene effettuata:
- Per le vinacce ottenute prima del 31 dicembre, entro 90 giorni dalla fine del periodo vendemmiale (31 dicembre);
- Per le vinacce ottenute dopo il 31 dicembre entro 90 giorni dalla data di ottenimento;
- Per le fecce non denaturate, entro 90 giorni dal loro ottenimento e comunque entro il 31.07 della campagna di riferimento.
ESONERI
Sono esonerati sia dall'obbligo di consegna in distilleria dei sottoprodotti che dall'obbligo del loro ritiro sotto controllo i produttori:
- che producono nei propri impianti un quantitativo di vino o di mosto fino a 25 hl;
- di vini spumanti di qualità di tipo aromatico e di vini spumanti e vini frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate di tipo aromatico elaborati con mosti di uve o con mosti di uve parzialmente fermentati acquistati e sottoposti a trattamenti di stabilizzazione per eliminare le fecce.
ASPETTO SANZIONATORIO
Il Testo Unico della Vite e del Vino, all’articolo 73, comma 7, definisce che chiunque non denatura le fecce di vino, prima che siano estratte dalle cantine, con le sostanze rivelatrici di cui all'articolo 13, comma 5, e chi impiega dette sostanze in difformità dalle modalità previste nei decreti ministeriali attuativi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 2.500 euro.
La sanzione è ridotta alla metà per quantitativi inferiori a 2 tonnellate.
Mentre il comma 12 stabilisce che è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro:
- chiunque non provvede alle operazioni di denaturazione e alle annotazioni ai sensi dell'articolo 24, comma 7;
- chiunque non avvia alle distillerie autorizzate o, ove previsto, agli usi alternativi le fecce di vino in violazione delle disposizioni dell'articolo 13, comma 2.
Per l’uso alternativo delle fecce, l’articolo 70, comma 5, riporta la sanzione amministrativa pecuniaria di 150 euro per la mancata o ritardata comunicazione per il ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione.
Infine, l’articolo 73, comma 5, riguarda i centri di raccolta temporanea istituiti dalle distillerie nonché da coloro che utilizzano i sottoprodotti della trasformazione dei prodotti vitivinicoli a scopo energetico; la sanzione pecuniaria da 600 euro a 3.000 euro è diretta a chiunque istituisce centri di raccolta temporanei fuori fabbrica in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, primo periodo.