Esonero contributivo parziale per autonomi e professionisti: pubblicato il decreto

Esonero contributivo parziale per autonomi e professionisti: pubblicato il decreto

30 Luglio 2021

Il 28 luglio, ottenuta l’autorizzazione della Commissione Europea e della Corte dei Conti, sul portale istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è stato pubblicato il Decreto Interministeriale (Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze) in tema di esonero parziale dei contributi previdenziali di autonomi e professionisti

SOGGETTI INTERESSATI

a) lavoratori iscritti alle gestioni speciali dell’AGO (gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, c. 26, della L. n. 335/1995 e che dichiarano redditi ai sensi dell’art. 53, c. 1, del d.P.R. n. 917/1986. Sono compresi i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato. L’esonero è riconosciuto relativamente alla contribuzione previdenziale dovuta per l’anno di competenza 2021 da versare con le rate o gli acconti con scadenza ordinaria entro il 31 dicembre 2021;

b) professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (di cui al d.lgs. n. 509/1994 e al d.lgs. n. 103/1996) per la contribuzione previdenziale dovuta per l’anno 2021 da versare con rate o acconti in scadenza nel medesimo anno;

c) medici, infermieri e altri professionisti e operatori di cui alla L. n. 3/2018, già collocati in quiescenza, a cui siano stati conferiti incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte all’emergenza. L’esonero è riconosciuto relativamente alla contribuzione previdenziale dovuta per l’anno 2021 da versare con le rate o gli acconti con scadenza ordinaria entro il 31 dicembre 2021. L’esonero è riconosciuto limitatamente ai periodi in cui siano stati titolari di incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti nel corso del 2020 ai sensi dell’art. 2-bis, c. 5, d.l. n. 18/2000, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020.

REQUISITI

Per il riconoscimento dell’esonero, i soggetti, devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti:

a) devono aver subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019;

b) devono aver percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo di lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla gestione non superiore a 50.000 euro.

Tali requisiti non sono richiesti in capo ai lavoratori che hanno avviato l’attività che determina l’obbligo di iscrizione all’apposita gestione o ente previdenziale nel corso dell’anno 2020.

Ai fini della determinazione del limite reddituale di 50.000 euro, i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all’INPS devono far riferimento al reddito imponibile indicato nel quadro RR, sezioni I o II, del Modello Redditi PF.

I coltivatori diretti e i soggetti assimilati devono invece aver riguardo ai redditi risultanti dal Modello Redditi PF (da presentare entro il 31 luglio 2021), riconducibili alle attività che comportano l’iscrizione alla gestione previdenziale, compresi i redditi derivanti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all’art. 2135, comma 3, Codice Civile.

Inoltre, i potenziali beneficiari devono rispettare i seguenti ulteriori requisiti:

  • non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
  • non devono essere titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge n. 222 del 1984 o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato;
  • regolarità contributiva (DURC con esito favorevole); la regolarità, così come previsto dal decreto Sostegni-bis, articolo 47-bis del D.L. 73/2021, sarà verificata a partire dal 1° novembre 2021, tenendo in considerazione tutti i versamenti effettuati fino al 31 ottobre 2021.

Laddove venga concesso il beneficio dell’esonero, e poi dalla verifica effettuata il beneficio venga meno, l’INPS procederà al recupero delle somme, maggiorate di sanzioni.

MODALITÀ E TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA

La domanda di accesso all’agevolazione può essere presentata a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

È previsto, in particolare, che i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all’INPS presentino l’istanza entro il 30 settembre 2021, mentre i professionisti iscritti alle casse private entro il maggior termine del 31 ottobre 2021 (scadenze aggiornate dall’INPS con Messaggio 2761 del 29/07/2021).

Tutto rinviato al 30 settembre, quindi, con modalità ancora non precisate posto che il medesimo messaggio sul punto rimanda a successiva circolare di prossima pubblicazione.

Luigi Bello
Cresciuto in un’area a forte vocazione agricola, inebriato dal profumo e dai colori della propria terra, nasce sin dall‘infanzia una spiccata passione per il settore agricolo/rurale che mi ha accompagnato nella vita e negli studi. Ho scelto quindi di impegnarmi nel dare impulso alle attività imprenditoriali che operano nel mondo agricolo e ad esso connesse. Attualmente quindi mi occupo di assistere le imprese in tutte le pratiche tecniche di natura agricola.
Non perdere i nuovi articoli, iscriviti
alla nostra newsletter gratuita!
Ricevi novità e aggiornamenti nella tua casella email

logo
Studio Consulenza Agraria
Per. Agr. Luigi Bello
P.IVA 0768936072
Seguici su 
Informazioni
Via Tito Speri, 5 - 70010
Sammichele di Bari (Ba)

Tel:     080 89 17 133
Mob:  347 318 60 92
sportelloagricoltura.it@gmail.com
© Copyright 2025 SportelloAgricoltura.it | Professionisti in agricoltura
userscalendar-full linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram