A quasi un anno dall'istituzione della misura arrivano le istruzioni operative per recuperare i contributi non dovuti da parte delle aziende sopracitate, per il periodo gennaio giugno 2020.
È stata infatti pubblicata la Circolare n. 57 del 12 aprile 2021, che ha reso note le modalità operative per poter richiedere l’esonero contributivo previsto dal decreto Rilancio di maggio 2020 e poi riconfermato e ampliato dal Decreto agosto.
La misura consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro per il periodo 1 gennaio-30 giugno 2020 ed è indirizzata in particolare al rilancio produttivo e occupazionale dei seguenti settori:
- filiere agricole, pesca e dell'acquacoltura,
- filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole
- allevamento, ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura.
Le condizioni da rispettare per avere diritto all’esonero
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
CONTRIBUZIONI NON OGGETTO DI ESONERO
Si ricorda, che non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:
- ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulla retribuzione del lavoratore;
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL, in quanto non indicati espressamente dall’articolo 222 del decreto-legge n. 34/2020 e nella relazione tecnica bollinata della legge n. 77/2020, di conversione del predetto decreto;
- il contributo, ove dovuto, al "Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile" di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 148/2015 e al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, adottato ai sensi dell’articolo 40, comma 9, del D.lgs n. 148/2015;
- il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Entro il prossimo 12 maggio le aziende appartenenti alla filiera agricola potranno presentare le istanze di esonero contributivo riferito ai primi sei mesi del 2020.
Le aziende e/o i loro intermediari possono fin da ora presentare le istanze, previa verifica dei requisiti soggettivi, compilando e inviando il modulo utilizzando il modulo “Esonero Art.222 DL 34/2020” disponibile nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”), sul sito istituzionale www.inps.it.
Invece i datori di lavoro che - in attesa delle istruzioni Inps - avessero sospeso i versamenti devono provvedere a regolare la loro posizione entro 30 giorni dall'accoglimento della domanda, versando le quote contributive che non sono oggetto di esonero. Fino ad allora le posizioni non saranno considerate irregolari.
Le somme disponibili ammontano a 477,90 milioni di euro, che l’Istituto provvederà a riproporzionare per tutti gli aventi diritto in caso di superamento del plafond disponibile.
Il beneficio spetta nel limite fissato dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid-19”, pari a 225.000 euro per le imprese operanti nel settore primario della produzione agricola; in caso di superamento di tale limite individuale l'agevolazione sarà ridotta.
Le istanze dovranno essere presentate singolarmente per ogni matricola e CIDA di appartenenza aziendale e, una volta inserito il dato richiesto all’interno della pratica, l’importo dei contributi oggetto di esonero sarà calcolato in automatico (dato non modificabile) direttamente dall’Istituto.
Imprese oggetto di esonero individuate dai seguenti codici ATECO:
- 01.11.xx - Coltivazione di cereali
- 01.19.10 - Coltivazione di fiori in piena aria
- 01.19.20 - Coltivazione di fiori in colture protette
- 01.21.00 - Coltivazione di uva
- 01.28.xx - Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche
- 01.29.00 - Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale)
- 01.30 - Riproduzione piante
- 01.41.00 - Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo
- 01.42.00 - Allevamento di bovini e bufalini da carne
- 01.43.00 - Allevamento di cavalli e altri equini
- 01.44.00 - Allevamento di cammelli e camelidi
- 01.45.00 - Allevamento di ovini e caprini
- 01.46.00 - Allevamento di suini
- 01.47.00 - Allevamento di pollame
- 01.49.10 - Allevamento di conigli
- 01.49.20 - Allevamento di animali da pelliccia
- 01.49.40 - Bachicoltura
- 01.49.90 - Allevamento di altri animali nca
- 01.49.30 - Apicoltura
- 01.50.xx - Coltivazione agricole associate all'allevamento animale attività mista
- 03.11.00 - Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi
- 03.12.00 - Pesca in acque dolci e servizi connessi
- 03.21.00 - Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi
- 03.22.00 - Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi
- 11.02.10 - Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
- 11.02.20 - Produzione di vino spumante e altri vini speciali
- 46.21.22 - Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
- 46.22 - Commercio all'ingrosso di fiori e piante
- 47.76.10 - Commercio al dettaglio di fiori e piante
- 47.89.01 - Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
- 55.20.52 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
- 56.10.12 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
- 81.30.00 - Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole.
- 82.99.30 - Servizi di gestione di pubblici mercati e spese pubbliche