La Legge di Bilancio 2022, ha prorogato anche per l’anno 2022 l’esonero contributivo riconosciuto agli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) e ai Coltivatori Diretti di età inferiore ai 40 anni.
Con la modifica dell’art. 1, comma 503, Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), l’esonero contributivo già riconosciuto nelle annualità 2020 e 2021 è stato esteso fino al 31 dicembre 2022.
L'INPS aveva dettato le indicazioni e le istruzioni operative per la fruizione del beneficio con la Circolare n. 72/2020 per l'anno 2020 e con la Circolare n. 47/2021 per l'anno 2021.
In quest'ultimo documento di prassi l'Istituto aveva affermato che la disciplina individuata con la Circolare n. 72/2020 era applicabile anche per l'esonero dell'anno 2021, modificando solo il modulo da presentare per richiedere l'agevolazione.
DI COSA SI TRATTA
I destinatari dell'esonero risultano quindi essere i Coltivatori Diretti e agli Imprenditori Agricoli Professionali che non abbiano compiuto i 40 anni di età alla data d’inizio della nuova attività imprenditoriale, ed opera in relazione alle nuove iscrizioni alla previdenza agricola effettuate nel corso del 2022.
Consiste nell’esonero del 100%, per un periodo massimo di 24 mesi, dal versamento:
- della quota per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS);
- del contributo addizionale di cui all’art. 17, comma 1, Legge n. 160/1975, cui sono tenuti gli IAP e i Coltivatori Diretti per l’intero nucleo.
Sono invece esclusi dall'esonero i premi INAIL (che sono dovuti dai soli Coltivatori Diretti) e il contributo di maternità.
Il beneficio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Nei casi di concorrenza di più esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, è dunque applicata, in sede di tariffazione, l’agevolazione più favorevole al contribuente.
La fruizione dell’agevolazione è subordinata al regolare adempimento degli obblighi contributivi, all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e al rispetto accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Per beneficiare dell’agevolazione è richiesta la presentazione di un’apposita istanza telematica, il cui modello sarà presto approvato dall’INPS.