La definizione di attività enoturistica compare per la prima volta nella Legge n. 205 del 27 dicembre 2019 negli articoli dal 502 al 505 (Legge di Bilancio 2018).
Con il termine enoturismo si intendono tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine.
Rappresenta una ulteriore è significativa risorsa per tutto il settore vitivinicolo ed è inquadrato tra le attività connesse definite al comma 3 art. 2135 del C.C..
Infatti se l’attività enoturistica viene svolta da un imprenditore agricolo, trovano applicazione le disposizioni fiscali previste dall'articolo 5 della legge 413/1991, ovvero il regime forfettario proprio delle attività di agriturismo.
Indipendentemente dall'esercizio di un impresa agricola, le ditte individuali, le società semplici e le altre società di persone, ai fini delle imposte dirette, potranno utilizzare il regime forfettario.
Il reddito imponibile quindi sarà determinato applicando un coefficiente di redditività del 25% all'ammontare dei ricavi conseguiti con l’esercizio dell’attività di enoturismo, al netto della imposta sul valore aggiunto. Ai fini IVA, invece, il regime forfettario consiste nell'applicazione di una percentuale di detrazione pari al 50 % dell’Iva applicata sulle operazioni attive che nella fattispecie corrisponde al 22 %.
Per essere esercitata prevede la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) al Comune di competenza ed in conformità alle linee guida del D.M. 2779/2019.
Sono considerate attività enoturistiche:
- le visite guidate ai vigneti di pertinenza dell’azienda e alle cantine;
- le visite nei luoghi di esposizione delle attrezzature utili alla coltivazione della vite e della pratica dell’attività viticola ed enologica in genere;
- Le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti compresa la vendemmia didattica;
- le attività di vendita diretta e di degustazione delle produzioni aziendali, anche in abbinamento a prodotti agro-alimentari prodotti dall'azienda stessa, pronti per il consumo. Il tutto nel rispetto delle discipline e delle condizioni igienico- sanitarie previste dalla normativa vigente.
Tutte le operazioni devono essere effettuate da personale (titolare dell’azienda o familiari coadiuvanti, dipendenti, collaboratori esterni) dotato di adeguate competenze e formazione.
A tal proposito il decreto ministeriale stabilisce che le Regioni e le Province autonome, possono promuovere la formazione teorico-pratica per le aziende e per gli addetti, al fine di garantire il rispetto dei requisiti e degli standard minimi e di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi offerti.
Il D.M. n. 2779/2019 ha inoltre definito i requisiti e gli standard minimi che gli operatori enoturistici devono possedere per svolgere l’attività.
- Apertura settimanale o anche stagionale di minimo 3 giorni, all’interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;
- strumenti di prenotazione preferibilmente informatici;
- cartello da affiggere all’ingresso che riporti i dati relativi all’accoglienza, gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
- sito o pagina web aziendale;
- indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
- materiale informativo dell’azienda e dei suoi prodotti stampato in almeno 3 lingue;
- esposizione e distruzione del materiale informativo sulla zona di produzione;
- ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l’accoglienza e per le attività svolte in concreto dall'azienda.