Pubblicato in G.U. n. 70 del 22 marzo 2021 il il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19".
Si prevede un contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali e del terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate. Per tali interventi, lo stanziamento complessivo ammonta a oltre 11 miliardi di euro.
BENEFICIARI
Possono accedere all'agevolazione i titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel Territorio dello Stato che svolgono in Italia attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, che nel secondo periodo di imposta precedente al periodo di entrata in vigore del decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro.
Inoltre, il contributo spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
Sono invece esclusi dalla fruizione del contributo a fondo perduto coloro la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto o che abbiano attivato la partita Iva successivamente, gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione.
I requisiti per richiedere il contributo a fondo perduto sono due:
- i ricavi e i compensi relativi all’anno 2019 non devono superare i 10 milioni di euro;
- la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 deve risultare inferiore almeno del 30% rispetto a quella dell’anno 2019.
Ai fini del calcolo del fatturato e dei corrispettivi occorre fare riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessioni di beni o della prestazione dei servizi.
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2019 il contributo spetta a prescindere del calo di fatturato.
AGEVOLAZIONE
Si intende quindi fornire un sostegno economico a tutti quei contribuenti che hanno subito un importante calo di fatturato/corrispettivi medio mensile nell0anno 2020, rispetto al medesimo valore riferito all'anno 2019.
Il calcolo del contributo è effettuato sullo scostamento della media mensile del fatturato, applicando delle percentuali decrescenti in funzione dell’aumento dei volumi di fatturato relativi al 2019.
- 60% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 100mila euro;
- 50% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 100mila euro fino a 400mila;
- 40% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 400mila euro fino a 1 milione;
- 30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1 milione di euro fino a 5 milioni;
- 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 5 milioni di euro fino a 10 milioni.
In presenza dei requisiti, il nuovo contributo spetta, in ogni caso, nella misura minima di 1.000,00 euro per le persone fisiche e di 2.000,00 euro per i soggetti diversi. L’importo massimo è di 150.000,00 euro.
Il nuovo contributo a fondo perduto è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’IRAP e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.
Il contributo potrà essere erogato in forma diretta o, a scelta irrevocabile del contribuente, può essere riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare in compensazione secondo quanto previsto dall’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.
ESEMPIO DI CALCOLO
fatturato 2019 pari a euro 100.000;
fatturato 2020 pari a euro 50.000.
Risulta rispettato il primo fondamentale requisito, la presenza di perdita di fatturato di almeno il 30%.
Occorre pertanto calcolare la media mensile del fatturato di ciascuno dei due anni: la media mensile 2019 è pari a € 8.333,33 (100.000/12) mentre la media mensile del 2020 è pari a € 4.166,66 (50.000/12).
La differenza tra le due medie è di € 4.166,67 (€ 8.333,33 - € 4.166,66).
Il contributo spettante è pari a € 2.500 cioè la differenza di € 4.166,67 moltiplicata per il 60% previsto per lo scaglione fino a € 100.000 di fatturato 2019.
Quindi € 2.500 di contributo a fronte di una perdita di fatturato di 50.000 euro, in pratica in questo esempio il 5% del minor fatturato.
SCADENZA
Le istanze per il contributo a fondo perduto possono inviate a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021.
Ai fini della presentazione dell’istanza ci si potrà avvalere del supporto di un intermediario abilitato (articolo 3, comma 3 del D.P.R. n. 322/1998) e la presentazione dovrà avvenire, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.