Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 279 del 9 novembre 2020 il Decreto Legge n° 149/2020 rinominato "Decreto Ristori-bis"
L’articolo 21 del DL 149 del 9 novembre 2020, in vigore dalla stessa data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale estende lo sgravio, disposto dall’articolo 16 del precedente Decreto, dal versamento dei contributi previdenziali, in favore di soggetti che svolgono le attività di cui all’allegato 3, anche per il mese di dicembre.
Dalle coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi alla pesca e acquacoltura, la tabella riassuntiva riporta di seguito, i codici ATECO relativi alle attività comprese nel predetto allegato 3.
Il comma 2 dell’articolo 21 del DL 149 del 2020 stabilisce che l’esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.
L’esonero concesso dal Decreto Ristori era riconosciuto nel limite della contribuzione dovuta dai datori di lavoro, per il mese di novembre 2020, il cui versamento si effettua entro il prossimo 16 dicembre.
Per i datori di lavoro per i quali la retribuzione relativa al mese di novembre ricade nella dichiarazione di manodopera occupata del quarto trimestre 2020, l’esonero sarà riconosciuto sui versamenti (LAS) in scadenza il 16 giugno 2021.
Per i lavoratori autonomi (coltivatori diretti e imprenditori agricoli) l’esonero è invece riconosciuto per la rata in scadenza il 16 novembre, nella misura di un dodicesimo della contribuzione dovuta per l’anno 2020, con l’esclusione del premio INAIL.
In pratica, dal calcolo della quota da escludere dal versamento va considerato il totale della somma comunicata dall’INPS al netto della voce “6 - Infortuni” e diviso per 12. Ciò, ovviamente, vale nell’ipotesi in cui non siano intervenute modifiche in corso d’anno, ai fini dell’iscrizione previdenziale del soggetto o del suo nucleo familiare.
La valutazione delle spese è contenuta nel comma 4 dell’articolo 21:
- 112,2 milioni di euro per l’anno 2020;
- 226,8 milioni di euro per l’anno 2021:
Il testo stabilisce che:
“si provvede, per 12,2 milioni di euro per l’anno 2020 e 226,8 milioni di euro per l’anno 2021, ai sensi dell’articolo 31 e per 100 milioni di euro per l’anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall’abrogazione della disposizione di cui al comma 3.”
Decreto ristori: l’esonero dei contributi INPS per le filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura per il mese di novembre
A prevedere l’esonero dei contributi INPS per il mese di novembre 2020 era già stato l’articolo 16 del primo decreto Ristori.
Anche tale disposizione si rivolge alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura.
La misura prorogata di un mese non esonera tuttavia dai premi e dai contributi INAIL, che devono comunque essere corrisposti.
Nella parte finale del comma 1 dell’articolo 16 viene inoltre stabilito che:
“L’esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero.”
Resta dunque ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, e viene riconfermato l’esonero per le categorie indicate dai rispettivi codici ATECO.