A chi è rivolta l’indennità di 600 euro prevista nel nuovo Decreto “Cura Italia”? E' un indennità mensile?
Per dettagliare meglio l’applicazione di tale misura, l'INPS ha fornito le prime indicazioni con il Messaggio n. 1288 del 20 marzo 2020.
Il contributo di € 600,00, è una delle indennità previste dal Decreto Cura Italia, precisamente dall'art. 27 Titolo II, per il solo mese di marzo e non concorre alla formazione del reddito complessivo annuo, riconosciuta:
- ai liberi professioni titolari di P.IVA attivata alla data del 23/02/2020 e ai lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, attivi alla medesima data, iscritti alla gestione separata INPS;
- ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni dell’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria AGO - Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti FPLD - gestioni speciali dei lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della Legge 335 del 08/08/1995;
- agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno cinquanta giornate effettive di lavoro agricolo, ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della Decreto.
Il documento interpretativo, tuttavia, estende l’ambito applicativo dell’indennizzo anche ai partecipanti agli studi associati o a società semplici con attività di lavoro autonomo, iscritti alla gestione separata INPS.
Per quanto riguarda i soggetti operanti nel settore agricolo, nel Messaggio vengono espressamente richiamati solo “coltivatori diretti, coloni e mezzadri” senza riferimento alla gestione previdenziale IAP.
L’indennità spetta anche a coloro che risultano iscritti come soci di società?
L’art. 28 del D.L. 18/2020, a differenza del precedentemente richiamato articolo 27, non fa nessun riferimento al requisito della titolarità di P.IVA. Conseguentemente, sembrerebbe che si possa estendere il beneficio dell’indennità a tutti coloro che risultino iscritti come soci di società, quali i partecipanti a Snc artigiane, i soci lavoratori di Srl nonché i soci di società semplici agricole che si occupino della coltivazione del fondo.