Con la Circolare n. 47 del 28 marzo 2020 l'INPS ha fornito chiarimenti, tra i vari provvedimenti trattati, anche in merito alla Cassa integrazione speciale di interesse delle aziende agricole.
La domanda deve essere inviata telematicamente all’INPS entro il quarto mese successivo a quello in cui ha inizio la sospensione dell’attività lavorativa., utilizzando la causale “COVID-19-CISOA”.
Al momento della presentazione della domanda, le aziende non hanno l’obbligo di fornire la documentazione attestante le difficoltà finanziarie dell’impresa, ciò anche al fine di favorire la tempestività dei pagamenti delle indennità ai lavoratori.
I lavoratori agricoli interessati sono invece gli operai, gli impiegati, i quadri assunti a tempo indeterminato e gli apprendisti che abbiano svolto almeno 181 giornate di lavoro presso la medesima azienda ed i soci di cooperativa che hanno scelto un rapporto di lavoro dipendente inseriti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, che prevedono di lavorare per tale realtà almeno 181 giornate annue retribuite.
Qualora l’azienda abbia già fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuo di giornate fruibili (novanta), sarà possibile chiedere la cassa integrazione in deroga, secondo gli accordi regionali.
Le domande di accesso alla prestazione devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e alle Province autonome interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Una volta inoltrata la domanda, l’INPS chiarisce che l’iter procedurale sarà il seguente:
- l’istanza viene sottoposta dal direttore della sede INPS ai componenti della commissione provinciale CISOA, i quali possono formulare il proprio parere tramite posta elettronica;
- in assenza di formalizzazione del parere entro il termine perentorio di venti giorni, la domanda si intende accolta;
- la prestazione viene erogata secondo gli ordinari criteri per un massimo di novanta giorni.