Il primo passo da compiere per acquistare una macchina agricola è l’apertura della partita IVA.
Per l’acquisto di un trattore o di una qualsiasi macchina agricola, nuova o usata, occorre infatti possedere la partita IVA agricola ed essere iscritto alla Camera di Commercio come Imprenditore agricolo.
Si esclude infatti che chi richiede l’immatricolazione di una macchina agricola lo faccia per fini hobbistici o di collezionismo
L’art. 294 comma 3 del DPR 495/1992 (aggiornato col DPR 153/2006) stabilisce che “il richiedente l'immatricolazione di una macchina agricola è titolare di azienda agricola o di impresa che effettua lavorazioni meccanico-agrarie o che esercita la locazione di macchine agricole”.
Pertanto, sono ammessi all’acquisto di una macchina agricola:
- agricoltori
- contoterzisti
- rivenditori e concessionari
L’apertura della partita IVA è necessaria anche per un altro motivo.
Nel DPR n. 404/2001 si legge infatti: “tutti coloro che producono beni destinati alla vendita sono soggetti passivi dell’Imposta sul Valore Aggiunto, (I.V.A.)”.
Questo implica che chiunque produce prodotti per essere venduti dovrà essere titolare di partita IVA. Caso anche, di chi lavora in agricoltura, settore in cui sicuramente si producono prodotti che vengono venduti. Pertanto è necessaria l’apertura della partita IVA per l’acquisto di un trattore o di qualsiasi macchina agricola.
CESSIONE TRA AGRICOLTORI ESONERATI
Il regime previsto dall’articolo 34, sesto comma del DPR n. 633/1972 (per chi ha un volume di affari inferiori a 7.000,00 euro) prevede l'esonero dal versamento dell’imposta e da tutti gli adempimenti contabili e documentali con la sola eccezione della conservazione e numerazione delle fatture ricevute.
Questo significa che tali soggetti sono anche esonerati dalla fatturazione attiva e, infatti, normalmente, sono i cessionari che provvedono ad emettere autofattura per i prodotti acquistati dai soggetti in regime di esonero.
Tale regola varrebbe anche per la vendita del trattore, ma nel caso in questione anche il cessionario è in regime di esonero.
Di conseguenza, la vendita dovrà essere certificata da una ricevuta semplice, non potendo entrambi, emettere fattura.
Nell'anno successivo, il contribuente in regime di esonero potrà applicare ancora tale regime poiché la vendita del trattore non rientra nel volume d’affari.
ACQUISTO DA AGRICOLTORE ESONERATO
Come detto in precedenza, anche per le operazioni diverse da quelle agricole, quali, ad esempio, la vendita di una trattrice agricola, l’obbligo della fatturazione ricade sull'acquirente non in regime di esonero, il quale deve indicare l’imposta con applicazione dell’aliquota propria del bene o del servizio.
Tale orientamento trova conferma nelle Risoluzioni n. 384076 del 13 gennaio 1981 e n. 450313 del 20 novembre 1992, con cui il Ministero ha confermato che, in caso di acquisto di beni strumentali usati, il cessionario è obbligato ad emettere autofattura con distinta indicazione dell’imposta, la quale è detraibile.
Copia della “autofattura” deve essere rilasciata al produttore agricolo cedente.