Di seguito i più importanti aspetti normativi relativi alla circolazione delle macchine agricole.
TRATTRICE AGRICOLA
La trattrice agricola può circolare su strada in varie configurazioni
- isolata;
- come motrice (può trainare rimorchio agricolo, una o più macchine operatrici;
- costituente un complesso (insieme di attrezzature portate o semiportate).
È l'unico tipo di veicolo che viene provato e omologato tenendo conto del peso e delle attrezzature portate e semi portate, che si potranno collegare; chi usa il mezzo in pratica può decidere quali attrezzature montare, nel rispetto dei limiti.
Sull'allegato tecnico, parte integrante della carta di circolazione, vengono indicati i carichi massimi da non superare, sulle singole ruote, sugli assi e sull'intera macchina.
Se si rientra nei limiti indicati sull'allegato tecnico, per le attrezzature destinate a lavori agricoli e di manutenzione e tutela del territorio, non esiste alcun obbligo di collaudo o aggiornamento della carta di circolazione.
Quando circola su strada con attrezzature portate o semi portate, i relativi ingombri devono essere segnalati con appositi pannelli a strisce diagonali, fluorescenti di colore rosso e retroriflettenti di colore giallo, visibili se direttamente illuminati.
I pannelli sono di diverso formato in relazione all'impiego:
- rettangolari di 564 x 284 mm, da usare sempre in coppia, per la segnalazione di attrezzature simmetriche rispetto alla trattrice;
- quadrati con lato di 423 mm, da usare singolarmente per la segnalazione di attrezzature non simmetriche (es. aratro).
- quadrato di 500 x 500 mm a bande diagonali bianche e rosse, nel caso di complesso eccezionale per sagoma o peso
Deve essere sempre munita del dispositivo supplementare "girofaro" a luce lampeggiante gialla da tenere sempre in funzione, anche di giorno.
MACCHINE OPERATRICI SEMOVENTI
La differenza maggiore rispetto alle trattrici sta nella capacità di traino, non può trainare rimorchi, ma solo altre macchine agricole operatrici trainate, che completano il ciclo operativo della macchina, come il carrello per il trasferimento della testata di raccolta o mezzi accessori.
Questo tipo di macchine se immesse in circolazione a partire dal 1997, devono essere immatricolate; quelle prive di targa possono ancora circolare, ma solo con apposita dichiarazione attestante che la macchina è di costruzione più antica e segue le regola allora vigenti.
Devono anch'esse essere dotate del dispositivo a luce lampeggiante, posizionato in modo tale da essere ben visibile dagli altri utenti della strada, senza subire il mascheramento da parte della struttura della macchina, diversamente è necessario montare 2 o più lampeggianti.
Se la macchina è di dimensioni (peso e/o dimensioni) eccezionali, deve essere munita anche del solito pannello quadrato di 500 x 500 mm.
MACCHINE OPERATRICI AGRICOLE TRAINATE
Sono macchine destinate all'esecuzione di lavori agricoli e sono classificati come veicoli a tutti gli effetti.
Si definiscono trainate solo le macchine collegate ad un unico punto di attacco, il codice della strada infatti non prevede la possibilità di collegarle al sollevatore idraulico, neanche con snodo verticale.
A differenza dei rimorchi non sono soggette ad alcune disposizioni:
- immatricolazione, devono però essere dotate di targa ripetitrice del veicolo trainante;
- assicurazione, possono essere comprese nella polizza del veicolo traente;
- revisione, secondo l'attuale formulazione del D.M. 20/05/2015, così come modificato dal D.M. 28/02/2019, sono soggetti a revisione solo i mezzi agricoli immatricolati.
RIMORCHI AGRICOLI
Possono effettuare solo una gamma ben definita di trasporti:
- prodotti agricoli
- sostanza uso agrario
- macchine agricole impossibilitate a circolare autonomamente
Il rapporto fra peso a pieno carico e tara deve essere superiore a 3.
Sono sempre soggetti a targa ripetitrice, l'esonero riguarda solo i rimorchi degli autoveicoli, immatricolati a partire dal 2012 ed iscritti al Pubblico registro.
Sono sempre soggetti ad omologazione e immatricolazione, oltre che ad una vera e propria carta di circolazione.
Fanno eccezione alla regola solo i rimorchi di peso a pieno carico inferiore a 1.500 Kg con lunghezza fino a 4 m (timone compreso) e larghezza inferiore a 2 m. Questi sono soggetti solo al certificato di idoneità tecnica.
Il rimorchi agricolo deve essere dotato, oltre che di targa propria se soggetto ad immatricolazione, anche di targa ripetitrice della trattrice che lo traina.
La targa ripetitrice è solo ed esclusivamente quella rilasciata dalla "Motorizzazione civile".
ATTREZZATURE PORTATE E SEMI PORTATE
Sono parte integrante della trattrice, non potendo essere considerate come veicoli a se stanti e non soggette ad omologazione.
Si distinguono in 2 categorie:
- portate: durante la circolazione stradale sono sollevate da terra, perché rigidamente collegate alla trattrice;
- semi portate: sono vincolate a due soli punti di attacco perciò scaricano al suolo una parte del peso; devono essere dotate di una o più ruote, ciascuna imperniata anteriormente e libera.
Devono rispettare 3 condizioni fondamentali:
- possono essere destinate solo a lavorazioni agricole, forestali, di tutela e manutenzione del territorio;
- possono essere collegate solo ali appositi attacchi previsti dal costruttore della trattrice;
- compatibilità della trattrice con le attrezzature di volta in volta montate; bisogna rispettare i pesi e la distribuzione indicati sull'allegato tecnico, in funzione dei pneumatici adottati.
Se la trattrice non ha allegato tecnico?
Una disposizione transitoria, inserita nell'art. 235 del codice civile, consente alle trattrici omologate prima del 06/05/1997 di portare queste attrezzature, limitandone tuttavia il peso del 30% del peso a vuoto della macchina.
SBALZO ANTERIORE E POSTERIORE – SPORGENZE LATERALI
Le trattrici agricole per circolare su strada con attrezzature di tipo portate o semi portate devono rispondere alle seguenti condizioni (si intende con il termine “sbalzo” la sporgenza longitudinale misurata dall'asse più vicino anteriore o posteriore):
- sbalzo anteriore non deve essere superiore al 60% della lunghezza della trattrice non zavorrata;
- sbalzo posteriore non deve essere superiore al 90% della lunghezza della trattrice non zavorrata;
- lunghezza complessiva dell'insieme data dalla somma dei due sbalzi e del passo della trattrice agricola,
non deve superare il doppio di quella della trattrice non zavorrata; - sporgenza laterale non deve eccedere di 1,60 metri dal piano mediano verticale longitudinale della
trattrice e, in ogni caso, nei limiti previsti in 2.55 metri;